CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo p,04/./4.«-"dc udite H 6141~ape [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, del 22 febbraio 2022, che ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2017 dal G.u.p. del Tribunale di Sassari all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 14 maggio 2015 in [OSCURATO:PERSONA] e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) minaccia aggravata dall'utilizzo di un'arma e dai futili motivi, ai sensi degli artt. 612, secondo comma, e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, a seguito di una banale lite con [OSCURATO:PERSONA], suo vicino di casa, aveva minacciato di un grave male ingiusto quest'ultimo, dapprima avvicinandosi, con il pretesto di dovergli parlare, e poi estraendo la pistola di cui al capo b in sicura, con il caricatore inserito e con il colpo in canna, puntandola al volto, e premendo il grilletto due volte; b) porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente portato in luogo pubblico una pistola, marca Beretta, modello Px4 Storm, calibro 9x21. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe accertato il reato di minaccia aggravata nonostante i testi avessero rilasciato dichiarazioni contraddittorie tra loro. In particolare, il ricorrente evidenzia che, secondo la ricostruzione offerta da Migheli, Mariotti e Sotgiu sarebbero intervenuti solo in un secondo momento, circostanza che smentirebbe quanto affermato da questi ultimi (in particolare, nel ricorso si evidenzia che Mariotti, contrariamente a quanto affermato dalla parte offesa, aveva dichiarato che l'imputato aveva iniziato a colpire la testa della vittima con la canna della pistola). Migheli, inoltre, aveva affermato di non aver ricevuto minacce da parte dell'imputato, contrariamente a quanto affermato dai testi. La ricostruzione fornita dalla Corte territoriale, inoltre, sarebbe illogica nella parte in cui non sarebbe possibile comprendere come l'imputato abbia potuto scarrellare l'arma (attività per la quale sarebbe stato necessario l'utilizzo di entrambe le mani), mentre - secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa - lo stesso imputato con la mano sinistra teneva fermo il cane della pistola e con la destra puntava l'arma sulla tempia della vittima.Secondo la difesa, infine, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la parte offesa aveva offerto diverse descrizioni dello stato dell'arma, contrastanti tra loro, 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare se l'arma sequestrata avesse l'attitudine a recare offesa alla persona, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, anche considerando che lo stesso giudice di merito ha accertato che la pistola era stata rinvenuta con la sicura inserita. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna valida motivazione e trascurando di valorizzare l'inoffensività dell'arma. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato la circostanza aggravante dei futili motivi in maniera apodittica, senza aver previamente indagato in concreto i motivi che avevano indotto il reo a porre in essere il comportamento accertato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova in diritto premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Il requisito della specificità, quindi, implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, con il primo motivo di ricorso, non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato il corredo probatorio, non ravvisandosi contraddizioni o incongruenze tra le dichiarazioni dalla parte offesa e dei testimoni (sentiti a sommarie informazioni e in sede di udienza). In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che Mariotti aveva confermato la versione dei fatti fornita da Migheli, avendo descritto l'episodio con dovizia di particolari e avendo riferito di aver udito l'imputato proferire minacce nei confronti di tutta la famiglia. I testimoni oculari, inoltre, avevano riferito di aver visto l'imputato estrarre la pistola dal borsello per puntarla alla tempia della parte offesa, prima di udire il "click" del grilletto, circostanza che era quindi utile a considerare perfezionato il reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché il giudice di secondo grado, richiamando la sentenza del Tribunale, ha evidenziato che la pistola era efficiente e funzionante e che, pertanto, il reato in esame si era perfezionato. Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che il fatto che l'arma non avesse esploso alcun colpo, in ragione dell'inceppamento della cartuccia al suo interno, non aveva reso meno offensivo il comportamento posto in essere. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche, in forza dell'estrema gravità della condotta accertata, avendo l'imputato reagito in maniera del tutto sproporzionata agli stimoli esterni, del tutto lievi e banali. Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 1.4. Manifestamente infondato è infine il rilievo del mancato disconoscimento dell'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.; infatti, la Corte di merito in modo ineccepibile ha espressamente fatto riferimento alla sproporzione tra le ragioni che hanno determinato l'alterco tra l'imputato e la parte offesa e la condotta realizzante l'evento delittuoso. La circostanza aggravante in oggetto, infatti, sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament