CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 23273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6868/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 9804/4/2014 , depositata il12 novembre 2014. Oggetto: cartella esattoriale - decadenza -rimessione in termini Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 89/15/12 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRPEF 2005/2006. La CTR osservava in particolare che, non essendosi mai perfezionato il sub-procedimento di accertamento con adesione, il contribuente era affidato incolpevolmente circa la sua, favorevole, definizione sicchénon aveva impugnato nei termini di legge gli atti impositivi prodromici della cartella esattoriale impugnata; accolta quindi la chiesta rimessione in termini, affermata la debenza della sola sorte capitale richiesta, ma non gli interessi e le sanzioni, annullava l'atto della riscossione de quo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. In primo luogo, va rilevato che dai verbali di contraddittorio successivi alla sentenza impugnata non è dato rinvenire alcun comportamento implicante acquiescenzaalla medesima. Certamente non lo possono essere, di per sé, le frasi di stile che fanno riferimento all'ottemperanza della decisione, che sono del tutto anodine in tal senso. Quanto all'autotutela parziale per l'anno 2005 va semplicemente ribadito che «In tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020, Rv. 658662 -01). Al più si tratterà dunque di una questione da far valere nell'eventuale sede esecutiva. Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs 546/1992, poiché la CTR, riformando sul punto la sentenza appellata, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso introduttivo della lite pur trattandosi dell'impugnazione di una cartella di pagamento per un vizio non proprio. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente lame nta la violazione/falsa applicazione degli artt. 153, secondo comma, cod. proc. civ., 1, 21, d.lgs 546/1992, 6, 7, 8, 9, 12, 13, d.lgs. 218/1997, 2, 3, legge 241/1990, 10, legge 212/2000, poiché la CTR ha accolto l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento sulla definitività dei quali si basava la cartella di pagamento impugnata. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12, 13, d.lgs. 218/1997, 25, comma 1, lett. c), dPR 602/1973, poiché la CTR ha sospeso/annullato la cartella esattoriale impugnata. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate. Risulta pacifico in fatto che: -l'atto della riscossione impugnato si basa su due avvisi di accertamento per IRPEF 2005/2006 non impugnati nei termini di legge; -il sub-procedimento di accertamento con adesione non si è mai perfezionato. In questo contesto di fatto risultano chiare le violazionidi legge del giudice tributario di appello, sostanzialmente come denunciate. Infatti non è in alcun modo giuridicamente basata l'aspettativa del contribuente di una positiva definizione concordata della contestazione, sicché nell'assenza della stessa gli atti impositivi correlativi rimangono del tutto validi ed efficaci. Al riguardo basti ribadire che «In tema di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa procedura, sterilizza il termine d'impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto, cui va ricondotto l'inutile spirare del termine dalla presentazione dell'istanza, senza che l'Ufficio abbia risposto» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13172 del 16/05/2019, Rv. 653865 -01). La sentenza impugnata è manifestamente distonica rispetto a tale consolidato principio di diritto, non essendovi, assolutamente, la possibilità giuridica di fare applicazione nel caso di specie dell'istituto processuale generale della rimessione in termini. Pacifico in fatto poi che sono decorsi inutilmente i termini per impugnare detti atti impositivi e che dunque gli stessi si sono consolidati, la cartella esattoriale in oggetto non poteva essere impugnata per un vizio non proprio. L'accoglimento dei primi tre motivi assorbe i residui due (rispettivamente, violazione di legge in relazione all'ordine di riattivare il sub-procedimento di accertamento con adesione e nullità della sentenza impugnata per assoluto contrasto tra motivazione e dispositivo). In conclusione, accolti il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo della lite. Stante l'esito alterno dei gradi di merito le spese correlative possono essere compensate; quelle del presente giudizio vanno invece ascritte secondo il generale principio della soccombenza. PQM La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna i