CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 48705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le censure della ricorrente, oltre a costituire la mera riproposizione dei motivi di appello, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della Corte di appello di Torino che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati lei ascritti; Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha coerentemente escluso la decisività della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] in quanto la stessa aveva solo percepito la parte finale dell'inseguimento della imputata da parte del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] e che la falsità delle generalità fornite dalla Briglia era emersa soltanto a seguito degli accertamenti effettuati dal sopra indicato sottufficiale dell'Arma; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.