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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 18321/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 4852 del 2023, resa all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. in data 3.2.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati; viste le memorie e gli atti trasmessi da [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. In data 3.2.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 4852 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte, all'esito della camera di consiglio del 16.12.2022 sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, in séguito alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione, era stato condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.166,00 oltre accessori di legge;

2. se non ché, come pure si ricava dalla motivazione (cfr., pag. 4), essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, siffatta statuizione era erronea in quanto avrebbe dovuto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trapani per provvedere ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115 del 2002, in tal senso dovendosi perciò correggere in tal senso il dispositivo rendendolo coerente con la premessa motivazionale (cfr.„ in tal senso, Sez.

U - , Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01, che, provvedendo in sede di correzione dell'errore materiale, ha chiarito che nel giudizio di legittimità, in tema di spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.).

3. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo.

La natura del procedimento esclude ogni rilevanza alle memorie ed alla documentazione trasmesse (peraltro personalmente) da [OSCURATO:PERSONA] e che riguardano il merito della vicenda.

P.Q.M. dispone correggersi la sentenza n. 4852 del 2023 della II Sezione Penale di questa Corte, emessa in data 16.12.2022 e depositata in data 3.2.2023 nel senso che, nel dispositivo le parole «... che liquida in complessivi euro 3.166,00, oltre accessori di legge» sono sostituite dalle seguenti: «... ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002».

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce.

Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazioni sulla sentenza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 4852 del 2023, resa all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. in data 3.2.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati; viste le memorie e gli atti trasmessi da [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. In data 3.2.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 4852 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte, all'esito della camera di consiglio del 16.12.2022 sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, in séguito alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione, era stato condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.166,00 oltre accessori di legge; 2. se non ché, come pure si ricava dalla motivazione (cfr., pag. 4), essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, siffatta statuizione era erronea in quanto avrebbe dovuto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trapani per provvedere ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115 del 2002, in tal senso dovendosi perciò correggere in tal senso il dispositivo rendendolo coerente con la premessa motivazionale (cfr.„ in tal senso, Sez. U - , Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01, che, provvedendo in sede di correzione dell'errore materiale, ha chiarito che nel giudizio di legittimità, in tema di spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.). 3. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo. La natura del procedimento esclude ogni rilevanza alle memorie ed alla documentazione trasmesse (peraltro personalmente) da [OSCURATO:PERSONA] e che riguardano il merito della vicenda. P.Q.M. dispone correggersi la sentenza n. 4852 del 2023 della II Sezione Penale di questa Corte, emessa in data 16.12.2022 e depositata in data 3.2.2023 nel senso che, nel dispositivo le parole «... che liquida in complessivi euro 3.166,00, oltre accessori di legge» sono sostituite dalle seguenti: «... ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002». Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce. Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazioni sulla sentenza. Così
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