CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letternenttte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza dello stesso Tribunale in data 21 dicembre 2020, irrevocabile il 7 aprile 2021, per non avere lo stesso adempiuto all'obbligo di restituzione della somma di euro 1349,00 alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], imposto ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., al passaggio in giudicato della suddetta sentenza. 2. Avverso detta ordinanza Bonotto, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 165 cod. pen., per avere ritenuto il Giudice dell'esecuzione sussistenti le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena, sebbene la persona offesa non si fosse costituita parte civile nel processo di merito. Ci si duole dell'illegittimità della sentenza di condanna, che subordinava la sospensione condizionale della pena ad un adempimento risarcitorio non richiesto dalla persona offesa che neppure si costituiva nel processo; e, conseguentemente, dell'illegittimità del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che ha provveduto alla revoca di detta sospensione, mentre avrebbe dovuto rigettare la richiesta di revoca per abnormità del provvedimento originario. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione di nuovo termine al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 165 cod. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione travisato i rilievi difensivi ed omesso di dare compiuto riscontro alle ragioni addotte a sostegno dell'istanza. Ci si duole della mancata concessione di detto termine, nonostante una serie di evidenze circa l'incolpevole ignoranza del processo. Si rileva che le precarie condizioni economiche del prevenuto e la conseguente imi:iossibilità di adempiere erano circostanze ben note al è Giudice dell'esecuzione che ha ammesso Bonotto al patrocinio a spese dello Stato. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico. Invero, il ricorrente si duole dell'illegittimità di una sospensione condizionale della pena subordinata ad un adempimento risarcitorio non richiesto, che andava fatta valere con l'appello avverso la sentenza con cui era riconosciuto il beneficio. 1.2. La doglianza di cui invece al secondo motivo di impugnazione, oltre ad essere generica, facendo leva sull'incolpevole ignoranza del processo, andava dedotta con la rescissione del giudicato. Invero, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, hanno chiarito che, in caso di giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità in questi casi di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità stesse, attraverso la rescissione del giudicato (Rv. 280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Rv. 280931 - 02). Il motivo, di. contro, reitera l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione e insiste su una rimessione in termini per l'adempimento che correttamente è stata esclusa dal Giudice dell'esecuzione «poiché - in difetto di prova circa l'impossibilità economica ed oggettiva del condannato di aver potuto adempiere a quanto stabilito in sentenza (unica ipotesi che avrebbe determinato l'eventuale rigetto, allo stato, della richiesta di revoca del beneficio) - ciò determinerebbe una (immotivata) modifica del giudicato, non consentita al Giudice dell'esecuzione»; nonché, genericamente, su un'impossibilità economica deducibile dalla mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato.2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa