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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41280/2024

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 455, c.p.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., è manifestamente infondato in quanto in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133, c.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420-01); Orbene, nel caso in esame, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità del fatto si evince facilmente dalla ritenuta gravità del fatto, evidenziata, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, dalle modalità esecutive della condotta criminosa e dalla capacità a delinquere del prevenuto, desunta dai precedenti penali, di cui uno specifico (cfr., p. 3).

Senza tacere, infine, l'assoluta genericità del ricorso, laddove, a fronte dell'indicata motivazione, l'imputato non indica gli elementi di fatto, eventualmente rappresentati al giudice di appello e da quest'ultimo non considerati, che avrebbero giustificato il riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità di cui si discute.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P. Q. M. I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 455, c.p. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., è manifestamente infondato in quanto in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133, c.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420-01); Orbene, nel caso in esame, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità del fatto si evince facilmente dalla ritenuta gravità del fatto, evidenziata, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, dalle modalità esecutive della condotta criminosa e dalla capacità a delinquere del prevenuto, desunta dai precedenti penali, di cui uno specifico (cfr., p. 3). Senza tacere, infine, l'assoluta genericità del ricorso, laddove, a fronte dell'indicata motivazione, l'imputato non indica gli elementi di fatto, eventualmente rappresentati al giudice di appello e da quest'ultimo non considerati, che avrebbero giustificato il riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità di cui si discute. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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