CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 25/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1» [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto nella casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in espiazione della pena dell'ergastolo, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 9 novembre 2011, inflittagli anche per omicidio ed associazione di stampo mafioso - avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Roma in data 6 maggio 2024 con il quale era stata respinta la sua domanda di permesso premio. In particolare, il Tribunale riteneva condivisibili le argomentazioni con il quale il magistrato di sorveglianza aveva respinto detta domanda, con particolare riferimento al mancato risarcimento dei danni, alla non completamente cessata pericolosità sociale del condannato ed alla persistenza di legami con la criminalità organizzata. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 30-ter Ord. pen. e 27, comma 3, Cost.; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza ha confermato in modo del tutto acritico le valutazioni del magistrato di sorveglianza circa la sua persistente pericolosità basate, però, su condotte risalenti agli anni '80 e senza valorizzare il positivo contenuto della informativa trasmessa dalla Questura di Catania il 6 maggio 2024, che aveva riferito di non essere in possesso di elementi circa eventuali ed attuali collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata. Al contrario, il provvedimento impugnato ha dato risalto alle note di segno negative trasmesse dalla D.D.A. di Catania e dalla D.N.A. nonostante le stesse fossero risalenti ad alcuni anni prima, senza tenere conto delle positive relazioni trasmesse dal carcere che hanno evidenziato il saldo mantenimento di stabili e significativi rapporti famigliari ed una positiva progettualità futura da parte del detenuto. In altri termini, il Tribunale di sorveglianza ha formulato le proprie valutazioni prendendo in considerazione unicamente le condotte del passato ed omettendo di valutare la positiva evoluzione della personalità dell'odierno ricorrente ponendosi, in tal modo, contro l'insegnamento giurisprudenziale in materia. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza nel trascurare le devoluzioni difensive rappresentate in sede di reclamo rispetto al fatto che egli non appartiene attualmente ad alcun sodalizio criminale e non è stato, comunque, mai intraneo al clan Santapaola, dato che egli aveva fatto parte del clan denominato 'Malpassotu' con a capo [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia e poi deceduto. Pertanto, è irragionevole e privo di qualsiasi riscontro ritenere, come indicato nella ordinanza impugnata, che egli mantenga ancora collegamenti e vincoli con il clan Santapaola, ritenuto successore del clan 'Malpassotu', tenuto anche conto che il ricorrente è detenuto ininterrottamente da quasi quaranta anni. Sulla base di tali elementi è, quindi, del tutto illogico chiedergli allegazioni a conferma della cessazione dei legami con il gruppo criminale di riferimento visto il lungo tempo trascorso dall'epoca dei suoi ultimi contatti con i sodali. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto a seguito della entrata in vigore del d.l. n. 162/2022, conv. dalla legge n. 199/2022, i benefici penitenziari per reati ostativi c.d. di 'prima fascia', quali sono quelli per i quali l'odierno ricorrente sta espiando la pena dell'ergastolo, possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203- 01) sempre che: a) venga dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; b) vengano allegati elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; c) l'istante abbia intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Ciò posto, al fine di verificare la sussistenza di tali condizioni, la magistratura di sorveglianza svolge una attività di tipo istruttorio riguardante l'acquisizione sia degli imprescindibili elementi del trattamento e della osservazione penitenziaria, sia del parere del Pubblico ministero del giudizio di primo grado nonché del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Ne consegue che, in forza della nuova normativa, la pericolosità legata alla condanna per determinati reati (compresi quelli per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole e si trova in espiazione della pena) di natura ostativa alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti non collaboranti da assoluta è ora relativa; i condannati per tali reati che non abbiano collaborato con la giustizia, pertanto, possono presentare istanza di permesso premio che può essere accolta unicamente in presenza delle condizioni sopra indicate, da verificarsi all'esito della apposita attività istruttoria sopra indicata. 4. Orbene, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha fatto una corretta e puntuale applicazione di tale nuova normativa nella fattispecie in esame. Infatti, la decisione impugnata ha spiegato, in modo congruo e non manifestamente illogico, le ragioni per le quali il reclamo non poteva essere accolto; in particolare, è stato dato rilievo al mancato risarcimento (anche parziale) del danno conseguente i reati commessi nonostante l'odierno ricorrente invii mensilmente 500 euro alla propria famiglia, così come alla circostanza che - pur serbando regolare condotta infrannuraria - dalle relazioni di sintesi aggiornate emerge la superficialità, lacunosità ed inverosimiglianza della riflessione del condannato rispetto alle pregresse scelte devianti tenuto anche conto che egli, in precedenza, era stato ammesso al regime di semilibertà poi revocatogli a causa di un omicidio commesso nel corso della stessa misura alternativa. Quanto poi alle ragioni della mancata collaborazione, il Tribunale ha osservato che le due versioni fornite dal condannato (mancata conoscenza di fatti e timore di ritorsioni da parte del gruppo di riferimento) sono tra loro inconciliabili e che, unitamente al silenzio serbato rispetto all'appartenenza del figlio Alfio al clan Santapaola, non consentono di escludere la sua pericolosità sociale, visto anche il tenore delle informative inviate dalla D.D.A. di Catania e dalla D.N.A. dalle quali risulta il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio del ‘Malpassotu' e quello Santapaola successivamente all'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto del reclamo è stato dunque basato su di un'ampia ed approfondita illustrazione delle ragioni, coerenti con la normativa di riferimento, per cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha escluso un distacco effettivo dall'organizzazione criminale e la ricorrenza delle altre condizioni previste dal d.l. n. 162 del 2022. 5. A fronte di tali compiute argomentazioni, le doglianze difensive sono articolate essenzialmente in fatto, reiterano argomenti già coerentemente disattesi nel grado antecedente di giudizio e non colgono criticità motivazionali rilevanti nella ordinanza impugnata che, come visto, logicamente argomenta circa il mancato superamento del vigente assetto di presunzione relativa di pericolosità sociale. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond