CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 38101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso. il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia del 12/04/2021, a seguito di rinvio disposto dalla Sezione Quarta di questa Corte di cassazione che aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello dell'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen., che escludeva l'aggravante contestata di cui all'art 625 n. 4 cod. pen. e riduceva la pena a mesi sei di reclusione ed euro 103 di multa. 1.1. Il ricorrente deduce con un primo motivo la carenza della condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 624 cod. pen., posto che il giudice del rinvio ha ritenuto insussistente la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., e conseguentemente ha derubricato l'addebito in furto semplice non aggravato, ipotesi di reato perseguibile a querela della persona offesa. Rileva che la persona offesa ha sottoscritto una denuncia di furto con destrezza senza esprimere alcuna richiesta di punizione dell'autore del fatto. Ne segue quindi che la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, avendo riqualificato il fatto come furto semplice, avrebbe dovuto rilevare il difetto di procedibilità, che peraltro costituiva specifico motivo di doglianza. 1.2. Con secondo motivo deduce violazione della legge processuale posto che la sentenza impugnata si è fondata sul riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa svolta durante le indagini preliminari, ma non formalizzato in nessun verbale, e poi sulla ricognizione effettuata nel corso del dibattimento. Il valore probatorio di entrambe le attività investigative ed istruttorie era stato censurato dalla Corte di cassazione, Sezione Quarta, che aveva specificato in motivazione quali vizi della decisione si sarebbero dovuti emendare in sede di rinvio. Tuttavia la sentenza impugnata reca i medesimi vizi che avrebbero dovuto essere emendati in sede di rinvio, in quanto il riconoscimento dell'autore del fatto non può basarsi sulla individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini, che si è sostanziata nella presa visione di un album fotografico predisposto dal personale del P. G. su sua iniziativa, non firmato dalla persona offesa e senza che sia stato redatto un verbale delle attività investigative compiute. 1.3. Con terzo motivo lamenta vizi della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, fondata esclusivamente sulle contraddittorie dichiarazioni della parte offesa. 1.4. Con quarto motivo deduce intervenuta prescrizione, posto che il reato è stato commesso in data 18/10/2013, ed essendo decorsi sette anni e sei mesi dal momento della sua consumazione, termine che si è maturato qualche giorno dopo la pronuncia della sentenza del 12/04/2021. 2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando dall'esame del secondo e terzo motivo, va rilevata la manifesta infondatezza della doglianza secondo cui la sentenza, in sede di rinvio, è incorsa nel medesimo vizio senza rispettare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, con conseguente violazione dell'art.627 cod. proc. pen. In proposito si osserva che la corte territoriale ha ritenuto il riconoscimento fotografico del tutto attendibile, affidabile e genuino, in quanto la teste ha riferito che il primo dei soggetti a bordo dei veicolo era a volto scoperto e non indossava il casco. Ciò le ha consentito di effettuare con sicurezza il riconoscimento fotografico, tanto più che non era la prima volta che lo vedeva, trattandosi di persona a lei nota e del quale conosceva anche il nome. La corte ha ritenuto che le foto mostrate alla teste e prodotte in giudizio sono nitide, a colori e ritragUgono tutte dei ragazzi in numero congruo e somiglianti tra loro per carnagione, forma del viso, taglio dei capelli, colore degli occhi, età. Né risulta che le foto presentino segni particolari di riconoscimento. Si tratta di un giudizio di merito che i giudici del rinvio hanno espresso con motivazione immune da contraddizioni e priva di smagliature logiche che non può essere censurata nella presente sede, posta in relazione dalla Corte territoriale con le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento nel pieno contraddittorio delle parti. 2. Manifestamente infondato è anche l'eccepito vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, attendibilità sulla quale il giudice del rinvio, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha argomentato tenendo in considerazione la precisione e sicurezza delle dichiarazioni, la loro coerenza nonché l'assenza di motivi che inducano a indicare, quale autore materiale del fatto, uno o l'altro dei correi. 3.11 primo motivo, concernente l'assenza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato. 3.1. Va ricordato che è principio consolidato che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Venendo al caso in disamina, dall'esame del fascicolo del dibattimento, si rileva nell'indice l'indicazione non solo della denuncia di furto di [OSCURATO:PERSONA], ma della "integrazione di querela di [OSCURATO:PERSONA]" . E' pertanto agevole desumere che tutti i giudici di merito che hanno trattato il processo hanno dato per implicita la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa. Infatti, la corte territoriale, investita della questione, ha, sia pure solo implicitamente- ma condivisibilmente- valorizzato le particolari peculiarità del caso, non ponendosi il problema della procedibilità, in quanto ha ritenuto che la volontà della parte offesa di perseguire l'autore del reato fosse stata chiaramente manifestata sia al momento della denuncia presentata presso i carabinieri. Sicchè, nel derubricare la fattispecie in furto semplice, non ha ritenuto di dover dichiararne l'improcedibilità per difetto di querela. Per tale ragione, quindi, non è ravvisabile alcun vulnus sostanziale dalla mancata risposta alla censura di improcedibilità proposta innanzi al giudice del rinvio. Del resto, dallo stesso esame degli atti che questa Corte è legittimata a fare, tale volontà punitiva del responsabile del reato è ribadita con chiarezza da comportamenti anche processuali della persona offesa dimostrativi di una tale volontà che, indipendentemente dall'intestazione del verbale redatto dalla polizia giudiziaria che ebbe a ricevere la dichiarazione orale, lasciano emergere chiaramente l'intenzione di voler perseguire l'autore (cfr. Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384). 3.2. Si premette, sul punto, che costituisce ius receptum che, per i reati perseguibili a querela, viga il principio di libertà di forma, non essendo necessarie, per esprimere la volontà di punizione, particolari forme sacramentali dell'atto, purchè si evinca anche aluinde e a prescindere da precise espressioni verbali, la chiara volontà della parte offesa. Si è infatti affermato che non è affatto dirimente la qualificazione formale dell'atto come denuncia e che la volontà di punizione possa essere desunta anche da atti processuali che ne contengono una esplicita manifestazione, operando, in questi casi, una sorta di "favor querelae", in base al quale qualsiasi situazione di incertezza debba essere risolta in favore della volontà di querela, che non deve essere gravata da particolari oneri dichiarativi. In tal senso, si è ritenuto equiparabile alla querela la richiesta di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648). In altra fattispecie, la giurisprudenza ha ritenuto che "la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, Rv. 263102). Ancora, si è ritenuto che la volontà di proporre querela sia desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia, ad esempio, se accompagnato dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa e da indicazioni finalizzate a rintracciare il colpevole nonché dal comportamento processuale successivo volto a riconoscere il colpevole, sebbene privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329). In sintesi, l'evoluzione giurisprudenziale è approdata ad un approccio che impone solo che la volontà di punire emerga inequivocabilmente nel suo contenuto sostanziale ed ha precisato che, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione di tale volontà, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384, già richiamata). 3.3. Il caso in disamina presenta pregnanti fatti dimostrativi che lasciano emergere chiaramente l'intenzione di voler perseguire l'autore del reato, a nulla rilevando il fatto che l'atto del 18 ottobre 2013 sia intitolato come "Denuncia per furto con destrezza". Infatti la Colangelo non solo si è recata in quella data presso l'ufficio Denunce della Questura di Pescara e ha descritto, con dovizia di particolari, i fatti, dichiarando di aver riconosciuto come autore del furto il ricorrente, a lei già noto, ma, con il successivo atto di integrazione, in data 22 ottobre 2013, reso "a tutti gli effetti di legge" e qualificato nel fascicolo dibattimentale come "integrazione di denuncia -querela", la parte offesa ha aggiunto altri particolari inerenti gli oggetti del furto (cfr. Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, Rv. 280627). Del resto, anche la madre della persona offesa si era poi dovuta recare dalla polizia per denunciare il tentativo di furto nell'appartamento di famiglia, posto in essere con le chiavi dell'abitazione sottratte alla figlia con il precedente furto, atto qualificato anch'esso come denuncia querela. A ulteriore conferma di tale chiara volontà depone anche il comportamento processuale successivo della parte offesa, che ha descritto i fatti e riconosciuto l'autore del fatto non solo innanzi alla polizia giudiziaria, ma anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, quando venne ascoltata quale teste in data 15 aprile 2015, confermando i fatti e il riconoscimento del Clivio; ma va inoltre rilevato come la Colangelo, pur non essendosi costituita parte civile, stesse seguendo il processo, in quanto ebbe a trovarsi in aula nella successiva udienza del 16 dicembre 2015, quando, su richiesta della difesa, ne fu chiesta al giudice la nuova audizione ed anche in tale ulteriore deposizione la stessa ha riconosciuto nell'imputato colui che ebbe a sottrarle la borsa mentre era in bicicletta. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, considerato che l'inammissibilità del ricorso rende rende impossibile la formazione di un valido rapporto impugnatorio, necessario per consentire la rilevazione in sede di legittimità dell'eventuale estinzione del reato, per lo spirare del termine di prescrizione successivamente alla data della sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152). 5. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, dovendosi rilevare che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e