CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16983/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2796/2017 depositata il 12/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro sentenza del Tribunale di Foggia resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in una causa di divisione giudiziale. Gli intimati hanno resistito controricorso. Il ricorso è inammissibile. L'art. 360 cod. proc. civ. consente il ricorso per cassazione solo contro lesentenze pronunciate in grado d 'appello o inunico grado ovvero contro le sentenze appellabili del tribunale quando le parti siano d'accordo per omettere l'appello (Cass. n. 4495/2000). Nella specie il ricorso è stato proposto contro sentenza appellabile di primo grado, non ricorrendo l’ipotesi del c.d. ricorso per saltum. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore dei controricorrenti. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente e al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il P