CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 dicembre 1976; avverso la sentenza n. 5575/21 della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, decidendo in data 29 giugno 2021, ha solo parzialmente confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale di Avellino, in data 20 febbraio 2018, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due ipotesi di reati tributari a lui contestati, entrambi nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ed aventi ad oggetto rispettivamente la violazione degli artt. 4 e 5 del dlgs n. 74 del 2000, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia. La Corte di appello, in particolare, avendo ritenuto uno dei due reati, nella specie la violazione dell'art. 4 del decreto legislativo citato, estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta a carico del Casaburi in anni 1 di reclusione, salvo il resto. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando a tal fine 4 motivi di impugnazione. In primo luogo, la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che fosse stata dichiarata la irreperibilità del Casaburi, sebbene non fossero state svolte ricerche presso il domicilio che l'imputato aveva precedentemente a quello indicato come attuale, sebbene proprio lì fosse stato notificato il decreto di citazione a giudizio di fronte al Tribunale. Con il secondo motivo di ricorso è lamentato il fatto che all'imputato non sia stato notificato un atto contenente il capo di imputazione, essendo stato ritenuto che l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia costituisse un indice della sufficiente conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio della motivazione essendo stata dimostrata la penale responsabilità del Casaburi esclusivamente sulla base di deduzioni argomentate sulla base di presunzioni valide solo in ambito tributario. Infine, il quarto motivo di ricorso attiene alla illegittimità della sentenza in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultati inammissibili o comunque manifestamente infondati i motivi posti a suo fondamento, è, a sua volta, inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva che esso è inammissibile, posto che, essendo stato lo stesso svolto sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente non ha indicato, né d'altra parte essa è rinvenibile, la disposizione di legge che - imponendo lo svolgimento delle ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità dell'interessato - indichi fra i luoghi ove eseguire le ricerche i precedenti domicili del ricorrente. Invero, l'art. 159 cod. proc. pen., nell'elencare i luoghi ove debbono essere eseguite le ricerche ai fini della valida adozione del decreto di irreperibilità del soggetto nei cui confronti debbono essere eseguite delle notificazioni, indica, nell'ordine: il luogo di nascita di quest'ultimo, la sua ultima residenza anagrafica, l'ultima dimora conosciuta (ovviamente laddove la stessa non coincida con la residenza in atto), il luogo ove questi svolge la sua attività lavorativa ed, infine, gli schedari dalla Amministrazione penitenziaria. Non essendo indicati dalla legge fra i luoghi ove effettuare le ricerche i precedenti, anche se immediatamente prossimi, domicili dell'interessato, la censura avente ad oggetto la illegittimità per violazione di legge del decreto di irreperibilità del Casaburi per essere stato questo emesso senza che fossero state compiute delle ricerche presso un suo cessato domicilio è palesemente inammissibile. Del tutto irrilevante in quanto solo frutto di una suggestiva, oltre che del tutto singolare, circostanza è il fatto che taluni successivi atti siano stati effettivamente notificati al Casaburi lì dove egli lamenta che non fossero state eseguite le ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità (cioè una sua precedente residenza); la ragione di quanto sopra sta nel fatto che, successivamente alla adozione del decreto di cui sopra, la residenza del Casaburi è tornata ad essere ubicata presso una precedente sede, ma ciò non toglie che, al momento in cui furono effettuate le ricerche prodromiche alla dichiarazione di irreperibilità, la residenza del prevenuto fosse nel luogo ove le ricerche furono esaurientemente eseguite, non dovendo le stesse essere estese anche ad altri luoghi che non siano quelli indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. fra i quali non vi è il "precedente domicilio" del destinatario dell'atto da notificare. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del Casaburi si duole, anche in questo caso invocando la violazione di legge, del fatto che all'imputato sia stato notificato, nel corso del giudizio di primo grado, un avviso di comparizione per l'udienza del 6 giugno 2017 privo del capo di imputazione; osserva la ricorrente difesa che tale omissione non poteva essere considerata giustificata solo dal fatto che il Casaburi aveva già provveduto a nominare un difensore fiduciario, in quanto tale adempimento non può dirsi rivelatore della piena conoscenza da parte dell'imputato della accusa mossa nei suoi confronti. Si tratta di una questione privo di pregio, posto che, come d'altra parte correttamente rilevato dal giudice del gravame allorchè ha corrisposto al motivo di impugnazione già presentata di fronte a lui ed avente ad oggetto la medesima problematica ora agitata dal ricorrente anche in grado di legittimità, la corretta notificazione, eseguita con il rito degli irreperibili (come dianzi dimostrato correttamente applicato alla presente fattispecie), del decreto di citazione a giudizio in data 26 settembre 2016, atto quest'ultimo completo in tutte le sue parti compreso il capo di imputazione contesto al prevenuto, ha reso del tutto superflua la successiva notificazione all'imputato, cui il ricorrente adesso si riferisce, avvenuta in data 6 giugno 2017. Sicchè la circostanza che nell'atto in tale occasione a questo notificato non fosse presente la indicazione della contestazione a quello mossa è fattore del tutto irrilevante, essendo stato il Casaburi regolarmente informato di quanto a lui ascritto tramite la notificazione, avvenuta come detto in data 26 settembre 2016, del decreto di citazione a giudizio secondo le modalità dettate dall'art.159 cod. proc. pen. Quanto al terzo motivo di impugnazione si osserva che la prova della produzione di un ingente reddito non dichiarato da parte del Casaburi al fine di evadere le imposte è stata tratta, con procedimento immune da vizi logici o giuridici, attraverso l'esame della documentazione che lo stesso Casaburi ha depositato presso a Camera di commercio; si tratta, pertanto, non di elementi di carattere presuntivo ma di dati obbiettivi correttamente utilizzati quali elementi di prova da parte dei giudici del merito; nessun vuoto probatorio doveva essere, pertanto, colmato dai giudice del merito, come singolarmente preteso dalla ricorrente difesa, cui, semmai, sarebbe gravato l'onere di dimostrare la falsità degli elementi utilizzati nei precedenti gradi di giudizio onde dimostrare quale fosse il reale andamento economico della impresa rappresentata dal Casaburi. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, riferito alla manifesta irrazionalità dei criteri attraverso i quali in sede di merito è stata ritenuta la non meritevolezza del prevenuto rispetto al godimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche si rileva che, in particolare, il ricorrente censura il fatto che i giudici del merito, nel ritenere fattori ostativi al riconoscimento del beneficio in questione "la gravità del contegno tenuto dall'imputato e la rilevante entità del danno cagionato all'Erario", avrebbe erroneamente valutato la in senso negativo la condotta processuale del Casaburi che, invece, è stata improntata a piena lealtà collaborativa. L'argomento è frutto di un evidente equivoco: è infatti palese, e ciò è indubitabilmente desumibile ove si consideri il contestuale riferimento alla gravità del danno cagionato attraverso la perpetrazione dell'illecito, che il contegno cui la Corte di appello si riferisce non è costituito dal comportamento processuale del prevenuto, ma riguarda la condotta da questo tenuto nella commissione del reato, tale da evidenziare, in uno con la gravità delle conseguenze da essa derivanti, la spiccata caratura criminale del prevenuto e, pertanto, la assenza di elementi positivi tramite i quali giustificare l'affievolimento del trattamento sanzionatorio derivante dalla applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Conclusivamente, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur