CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 08646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 19/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nessuno compare;per [OSCURATO:PERSONA] gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concludono insistendo nei motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord emessa il 15/07/2021, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1. cod. pen. per i reati sub B) e C), ha dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione in ordine al reato sub C) - fraudolenta intestazione di beni e valori -, ha rideterminato la pena per il reato sub B) artt. 110, 648 ter cod. pen. -, ha ridotto le pene accessorie (revocato l'interdizione legale e ridotto ad anni cinque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici) ed ha confermato nel resto; per [OSCURATO:PERSONA] - responsabile del solo capo B) - ha rideterminato la pena, ha revocato l'interdizione legale e ridotto ad anni cinque l'interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, affidandolo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo e per [OSCURATO:PERSONA] a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce, con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen., che sarebbe stato irragionevolmente negato, pur a fronte dei seguenti elementi forniti dalla difesa: rinuncia ai motivi con i quali si chiedeva l'assoluzione, a dimostrazione della buona condotta processuale e della resipiscenza rispetto ai fatti oggetto del procedimento; ruolo marginale nella vicenda, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati coinvolti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], approfittando delle loro necessità economiche; la lontananza nel tempo dei fatti di causa (che risalgono al 2013); lo stato di incensuratezza all'epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione rispettivamente agli artt. 43 e 648 ter cod. pen. e al rapporto tra il potere "qualificatorio" del giudice penale e il principio del contraddittorio di cui agli artt. 521, comma 2 e 178 cod. proc pen., artt. 24 comma 2, 111 Cost., art. 6 comma 3, lett. A) e B) C.E.D.U., assumendo che la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., ha sostanzialmente condannato l'imputato per un fatto diverso da quello contestato, evidenziando sul punto quanto segue: la sentenza di primo grado ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contezza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua appartenenza al clan dei Casalesi, venendo così esclusa nei suoi riguardi la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa; è stato altresì accertato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun ruolo penalmente rilevante nell'intestazione fittizia delle quote della Onda s.r.I., venendo assolto dalla relativa contestazione di cui al capo C) dell'imputazione (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli nord del 15/07/2021), con la conseguenza che (in forza delle indicate statuizioni), non essendo [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'associazione camorristica, non avrebbe potuto avere alcuna certezza della natura illecita dei capitali investiti per l'acquisto delle quote della Onda s.r.I.; cosa che escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; senonché, la sentenza della Corte territoriale ha modificato il reato presupposto, sostituendo "arbitrariamente" la consapevolezza della provenienza del denaro dalle attività illecite del clan dei Casalesi con la "consapevolezza della (generica) provenienza illecita di tale denaro" (p. 6 sentenza impugnata); al contempo, la motivazione della sentenza si porrebbe in contrasto con i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 648 ter cod. pen., non avendo individuato il reato presupposto rispetto al quale sarebbe configurabile il contestato reimpiego; tale omissione si tradurrebbe, sotto il profilo processuale, in una violazione dell'art. 521 comma 1, cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, trovandosi l'imputato condannato per un fatto diverso da quello contestato; ciò in contrasto anche con la giurisprudenza di legittimità (p.18 ricorso) secondo la quale, in tema di riciclaggio, pur non essendo necessari la specifica individuazione e l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato (viene citata Cass. sez. 2, [OSCURATO:PERSONA] 283563; sez. 2, Carretta, Rv 223828-01); la motivazione sul punto sarebbe quindi affetta da carenza, travisamento della prova ed illogicità, avendo sostanzialmente omesso di considerare l'effettiva portata assorbente dell'assoluzione disposta nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo C) e, a fortiori, l'esclusione dell'aggravante dell'avere agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa; né appare logico sostenere che la prova della presunta "illiceità generica" dei capitali possa ricavarsi dal contenuto delle conversazioni richiamate in sentenza, le quali non offrono elementi idonei a comprovare né la specifica provenienza delittuosa della provvista, né la consapevolezza dell'imputato in tal senso, trattandosi di conversazioni nel corso delle quali lacoviello e i suoi interlocutori certamente paventano dubbi sulla generica liceità dell'operazione di acquisto delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. (società titolare del ristorante "Cabreo" di Firenze), oggettivamente simulata (per es. il fatto di porre a capo della società un prestanome), ma non offrono elementi valorizzabili in ordine alla consapevolezza della natura illecita dei capitali investiti per l'acquisto delle quote societarie. Infine, la difesa, in relazione al potere/dovere del giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella formulata nell'imputazione, osserva che lo stesso deve essere contemperato con i principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111, comma 2, Cost. e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, comma terzo lett. a) e b), come interpretato dalla Corte Edu nella sentenza, 11 dicembre 2007, DeassiCh v. Italia; di talché ricorrerebbe una causa di nullità generale a regime intermedio, quale la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, seppure più favorevole per l'imputato, con la conseguenza che la Corte territoriale, in luogo di emettere sentenza di condanna - procedendo ad una diversa rappresentazione e qualificazione dei fatti - avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero così da consentire un corretto dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa (si cita Cass. sez. VI 15/04/2010 n. 14595) o assolvere l'imputato per l'insussistenza del reato contestato, quantomeno per carenza dell'elemento soggettivo (p.23 ricorso). 2.3. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'ad 62 bis cod. pen., sostenendo l'illogicità della motivazione sul punto laddove, da un lato, al fine di contenere la pena nel minimo edittale, la Corte territoriale precisa che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi "fatto isolato" e che egli ha capacità a delinquere "molto tenue", dall'altro, illogicamente, si omette di considerare quanto valorizzato nell'atto di appello a proposito della finalità dell'imputato, ossia ripianare i debiti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare del ristorante "Cabreo" sito a Firenze) e con essa i posti di lavoro; circostanza che avrebbe dovuto essere valorizzata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In sede di appello (pp.82-83 atto di appello) la difesa aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a richiamare, per entrambi i ricorrenti, la minima partecipazione nella vicenda e lamentando l'impiego da parte del giudice di primo grado di formule di stile e richiami a precedenti non confacenti. La Corte territoriale (p. 5 sentenza) ha spiegato, secondo una valutazione esente da vizi, che non sussistono agli atti elementi 'di particolare significato che possano giustificare il riconoscimento del beneficio invocato e che la rinuncia ai motivi assolutori, unitamente all'incensuratezza e alle necessità economiche a base della condotta, valorizzate ai fini dell'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata valutata ai sensi dell'ad. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena. Ebbene, la motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle citate circostanze' e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo, in ordine alla paventata lesione del diritto di difesa per essere il delitto presupposto indicato in sentenza diverso da quello contestato nel capo di imputazione, deducendo violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, è inammissibile per manifesta infondatezza. L'imputato assume di essere stato condannato per un fatto diverso da quello oggetto di contestazione, in quanto la sentenza della Corte territoriale avrebbe modificato il reato presupposto, sostituendo "arbitrariamente" la consapevolezza della provenienza del denaro dalle attività illecite del clan dei Casalesi con la "consapevolezza della (generica) provenienza illecita di tale denaro". 3.1.1. Occorre qui ribadire che alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui, come nella specie, il fatto ritenuto nella decisione non si ponga, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità ed il capo di imputazione contenga tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, tenuto conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2 , n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258138). In particolare, l'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio (cfr., Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, Bollini, Rv. 260385; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741), né del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), quando - come accaduto nella fattispecie - l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese e il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654). Si è ulteriormente chiarito in tema di correlazione tra accusa e sentenza che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost. e anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204-01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093- 01). 2.1.2. Premessi tali principi, si rileva, in primo luogo, che il ricorrente omette di confrontarsi correttamente con il tenore complessivo della contestazione, dalla quale emerge nitidamente che [OSCURATO:PERSONA], nel cedere le quote societarie della società Onda s.r.I., nella consapevolezza dell'intestazione fittizia, compiva operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro impiegato. La sentenza impugnata, del resto, ha congruamente spiegato (p. 6) come, da un lato, non vi sia piena prova della consapevolezza della provenienza mafiosa del denaro investito dall'[OSCURATO:PERSONA] e quindi della finalità agevolativa (donde l'esclusione dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.), e, dall'altro, non sia sostenibile che [OSCURATO:PERSONA] ignorasse la provenienza, comunque illecita, delle somme di denaro investite da [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto delle quote della predetta società (donde la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen.), ricavando la consapevolezza della provenienza illecita di tale denaro da elementi puntualmente indicati, quali: la cautela usata da [OSCURATO:PERSONA] nei contatti telefonici aventi per oggetto le condizioni del patto concluso con [OSCURATO:PERSONA], non giustificabile, ad onta di quanto sostenuto dal ricorrente, con la semplice preposizione di un amministratore fittizio a capo della società Onda s.r.I.; la conversazione, tra le altre, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (socio di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA]. al quale sarebbero subentrati [OSCURATO:PERSONA] e il prestanome [OSCURATO:PERSONA], anche quale amministratore fittizio, uomo di fiducia del primo) relativa alle modalità di trasferimento del denaro contante (evidentemente non tracciabile) da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ed alla necessità di "mascherare" l'effettiva movimentazione di capitali di provenienza illecita dal primo al secondo (n. 460 del 31/05/20213); le modalità con le quali l'intera operazione finanziaria si è sviluppata mediante utilizzo, per la formalizzazione dell'atto pubblico (due atti notarili di cessione delle quote sociali a favore in parte di [OSCURATO:PERSONA] e in parte di [OSCURATO:PERSONA]) di assegni "pro forma" mai incassati, sintomatici evidentemente di operazioni simulate (pp. 7-8 sentenza impugnata). Del tutto correttamente, la Corte di appello ha sottolineato che il contenuto ed il tenore delle conversazioni citate può trovare spiegazione solo aderendo alla prospettazione accusatoria della piena consapevolezza e condivisione della condotta illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché, se si fosse trattato soltanto di curare l'interesse a ripianare i debiti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di intestare le quote societarie a prestanome (essendo [OSCURATO:PERSONA] socio occulto), non vi sarebbe stata ragione di condividere con gli interlocutori le sue preoccupazioni in relazione al trasferimenti di denaro per la liquidazione delle quote societarie, trattandosi, 'in realtà, di trovare precisi accordi per la gestione di denaro di evidente natura illecita. Sulla base degli elementi evidenziati, non può sostenersi che la Corte non abbia offerto congrua e adeguata motivazione rispetto al concorso di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua consapevolezza della natura illecita del denaro investito. Alla stregua di tali elementi, deve, dunque, concludersi che nessuna radicale e imprevista modifica della contestazione in ordine al reato presupposto è intervenuta in appello, ma soltanto una più specifica individuazione dell'origine dei proventi illeciti, sulla base di emergenze processuali che sono state oggetto di ampio contradditorio nel corso del giudizio di primo grado e che hanno portato pure ad una conclusione favorevole sia per i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia per [OSCURATO:PERSONA], con l'esclusione, già da parte del primo giudice, della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.2. Non è dato poi comprendere in cosa concretamente consista il dedotto travisamento della prova, dovendosi escludere che la Corte di merito abbia fondato il proprio convincimento su informazioni che non esistono agli atti o su un dato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale. Ribadito che al giudice di legittimità è consentito soltanto verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato dello stesso sia quello indicato dal giudice di merito, la doglianza appare in ogni caso del tutto generica, contestando sostanzialmente l'interpretazione delle conversazioni captate (senza peraltro indicarle ed allegarle) che, secondo il ricorrente, sarebbero state travisate, finendo, in realtà, per reiterare doglianze di puro merito, sollecitando una non consentita rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata ed una interpretazione alternativa dei fatti, che è corredata da un esaustivo costrutto argomentativo, privo di manifeste illogicità. 2.3. Aspecifico è anche il motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la Corte territoriale ha fondato la negazione delle stesse sul presupposto dell'assenza di elementi positivi. Sul punto, va richiamato il principio, più volte ribadito da questa Corte ed applicato dal collegio di merito, che, in caso di diniego - soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine, come nel caso in esame, in cui la Corte territoriale rileva che l'imputato si è limitato a manifestare una generica disponibilità a rendere interrogatorio (p. 8 sentenza impugnata). La motivazione offerta dai giudici d'appello si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 5.Le considerazioni sopra esposte impongono di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommai di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Alla luce di quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorren