CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 16182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha fatto pervenire conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 11 dicembre 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di lesione personale aggravato dall'uso dell'arma e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante l'aveva condannata alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere colpito con una bottiglia [OSCURATO:PERSONA] sul capo cagionandogli lesioni guaribili in sette giorni. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la violazione dell'art. 52 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'imputata, di fronte all'azione aggressiva del Sorbilli, non aveva avuto possibilità di allontanarsi ed era stata costretta a colpirlo con la bottiglia; la sentenza non aveva tenuto conto delle risultanze istruttorie che consentivano di ritenere scrinninata la condotta della ricorrente, anche sotto il profilo putativo. [OSCURATO:PERSONA] stava per lanciare un bicchiere contro il [OSCURATO:PERSONA] e la Marco era intervenuta colpendo l'aggressore con la bottiglia. Peraltro, la persona offesa neppure era credibile e comunque si stava comportando in modo aggressivo nei confronti della propria fidanzata, in difesa della quale era intervenuto il [OSCURATO:PERSONA], scatenando in tal modo la reazione violenta del Sorbilli che era in procinto di colpirlo con il bicchiere, ma era stato bloccato dall'intervento della Marco. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. e della misura eccessiva del trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale applicato l'aggravante e non avendo applicato le attenuanti della provocazione o del contributo del fatto doloso della persona offesa; infine, si duole dell'omessa applicazione del minimo edittale. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto esso poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella risultante dalle due sentenze di merito, secondo le quali la reazione difensiva della Marco è eccessiva perché la stessa avrebbe potuto limitarsi a spingere il Sorbilli o a trattenere il suo braccio onde impedirgli il lancio del bicchiere. Sulla base dell'accertamento operato dai giudici del merito non sussistono, quindi, i presupposti per l'applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.. Quanto alla applicazione della scriminante putativa, trattasi di questione nuova, non sollevata con l'atto di appello, e che pertanto non si sottrae alla sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2 7/` 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Come già osservato dalla Corte di appello, la pena di mesi due di reclusione è stata fissata partendo dal minimo edittale di mesi tre di reclusione poi ridotto per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. L'aggravante è stata elisa dalla prevalenza delle attenuanti generiche. Quanto alla applicazione delle altre attenuanti invocate dalla ricorrente, il motivo è estremamente generico. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., la ricorrente, rimasta soccombente, deve pure essere condannata alla rifusione in favore della parte civile delle spese da questa sostenute nel grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA]