CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 19 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con la recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati, ritenuta la continuazione tra i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha ritenuto la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. assorbita dal reato di furto e ha ridotto la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; - che il motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla spiccata capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così