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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 09992/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 04/02/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 4 febbraio 2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ha rideterminato la pena principale, riducendola in un anno di reclusione, e ha lasciato immutate le pene accessorie.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data 16 settembre 2013, nella dichiarazione per l'anno 2012, avrebbe indicato elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, recanti un importo complessivo pari a 58.140,81 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Si deduce che la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della precisata pena accessoria per il periodo di un anno, così quantificandola nel doppio del minimo edittale, senza spiegarne la ragione, quindi implicitamente facendo propria l'indicazione del Giudice di primo grado, il quale si era determinato sulla base «delle concrete modalità della condotta e dell'ammontare delle somme evase», e, poi, in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha ridotto la pena principale, irrogandola nella sua minima estensione.

Si osserva che, in questo modo, emerge la manifesta contraddittorietà tra le argomentazioni sostenute nella sentenza impugnata con riguardo rispettivamente alla pena principale e a quella accessoria.

3. Il ricorso è inammissibile per preclusione.

Costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione concernente statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato, in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum, formalizzato dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, .laafer Adelghani, Rv. 278886-01, e Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01, nonché, in tema di misure di prevenzione, ma con argomenti di carattere generale, Sez. 5, n. 8763 del 17 novembre 2017, dep. 2018, Principato, Rv. 272635-01).

Ciò posto, deve escludersi che le censure concernenti le pene principali devolvano al giudice di appello la cognizione in tema di pene accessorie.

Ed infatti, come riconosce ormai chiaramente la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, vi è autonomia delle statuizioni in tema di pene accessorie rispetto a quelle concernenti la pena principale, posto che la durata delle prime, quando non è prefissata dalla legge, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la sua necessaria correlazione con quella della pena principale (cfr. per tutte, Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01, nonché, con specifico riguardo alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972-01; per l'autonomia delle statuizioni relative alle pene principali rispetto a quelle in tema di pene accessorie, v. anche Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01/03).

In proposito, sembra utile richiamare quanto precisato dalle Sezioni Unite: «le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed in abilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda» (così Sez.

U, n. 28910 del 2019, cit., in motivazione, § 9.2).

Ne discende che, se una parte processuale propone motivi di appello esclusivamente in relazione alle pene principali, ma non anche alle pene accessorie, di queste ultime non potrà essere fatta questione nel giudizio di cassazione.

Ovviamente, resta fermo che, quando in accoglimento del gravame, le pene principali vengono rideterminate in una misura incompatibile con l'applicazione della pena accessoria, quest'ultima deve essere eliminata ed eventualmente sostituita (si pensi, ad esempio, alle ricadute della misura della pena della reclusione in tema di interdizione dai pubblici uffici).

Nella specie, l'atto di appello si era limitato esclusivamente a chiedere la rideterminazione della pena nel minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., ma senza compiere alcun riferimento alle pene accessorie; di conseguenza, è preclusa la proponibilità con ricorso per cassazione di questioni sulla misura di tali sanzioni.

Né, d'altro canto, la rideterminazione della pena principale ha comportato il venir meno di un presupposto per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nella specie comunque fissata in misura nettamente inferiore alla media edittale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 04/02/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 4 febbraio 2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ha rideterminato la pena principale, riducendola in un anno di reclusione, e ha lasciato immutate le pene accessorie. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data 16 settembre 2013, nella dichiarazione per l'anno 2012, avrebbe indicato elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, recanti un importo complessivo pari a 58.140,81 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Si deduce che la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della precisata pena accessoria per il periodo di un anno, così quantificandola nel doppio del minimo edittale, senza spiegarne la ragione, quindi implicitamente facendo propria l'indicazione del Giudice di primo grado, il quale si era determinato sulla base «delle concrete modalità della condotta e dell'ammontare delle somme evase», e, poi, in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha ridotto la pena principale, irrogandola nella sua minima estensione. Si osserva che, in questo modo, emerge la manifesta contraddittorietà tra le argomentazioni sostenute nella sentenza impugnata con riguardo rispettivamente alla pena principale e a quella accessoria. 3. Il ricorso è inammissibile per preclusione. Costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione concernente statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato, in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum, formalizzato dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, .laafer Adelghani, Rv. 278886-01, e Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01, nonché, in tema di misure di prevenzione, ma con argomenti di carattere generale, Sez. 5, n. 8763 del 17 novembre 2017, dep. 2018, Principato, Rv. 272635-01). Ciò posto, deve escludersi che le censure concernenti le pene principali devolvano al giudice di appello la cognizione in tema di pene accessorie. Ed infatti, come riconosce ormai chiaramente la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, vi è autonomia delle statuizioni in tema di pene accessorie rispetto a quelle concernenti la pena principale, posto che la durata delle prime, quando non è prefissata dalla legge, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la sua necessaria correlazione con quella della pena principale (cfr. per tutte, Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01, nonché, con specifico riguardo alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972-01; per l'autonomia delle statuizioni relative alle pene principali rispetto a quelle in tema di pene accessorie, v. anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01/03). In proposito, sembra utile richiamare quanto precisato dalle Sezioni Unite: «le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed in abilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda» (così Sez. U, n. 28910 del 2019, cit., in motivazione, § 9.2). Ne discende che, se una parte processuale propone motivi di appello esclusivamente in relazione alle pene principali, ma non anche alle pene accessorie, di queste ultime non potrà essere fatta questione nel giudizio di cassazione. Ovviamente, resta fermo che, quando in accoglimento del gravame, le pene principali vengono rideterminate in una misura incompatibile con l'applicazione della pena accessoria, quest'ultima deve essere eliminata ed eventualmente sostituita (si pensi, ad esempio, alle ricadute della misura della pena della reclusione in tema di interdizione dai pubblici uffici). Nella specie, l'atto di appello si era limitato esclusivamente a chiedere la rideterminazione della pena nel minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., ma senza compiere alcun riferimento alle pene accessorie; di conseguenza, è preclusa la proponibilità con ricorso per cassazione di questioni sulla misura di tali sanzioni. Né, d'altro canto, la rideterminazione della pena principale ha comportato il venir meno di un presupposto per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nella specie comunque fissata in misura nettamente inferiore alla media edittale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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