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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 25021/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 26/05/2026 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti autorità della Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 14 maggio 2026 dal Tribunal de [OSCURATO:PERSONA] de Instruccion de Ibiza, nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA] n. 1483/25, in relazione ai fatti di partecipazionead associazione.

In particolare, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad una banda dedita all'organizzazione di rapine aventi ad oggetto orologi di pregio, fatti riconducibili alle fattispecie interne di cui agli artt. 416 e 628 cod. pen. 2.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso.

In particolare, deduce violazione di legge in ordine agli artt. 6, commi 3, 4, lett. a), 5, e 18, lett. t), legge n. 69 del 2005, e agli artt. 5 e 6 CEDU, per la mancata indicazione delle fonti di prova riguardanti l'individuazione del ricorrente come autore dei reati indicati nel mandato di arresto europeo e per difetto di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e ha rassegnato le sue conclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, l'obiezione difensiva è destituita di ogni fondamento, atteso che l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Rv. 282118).

Le indicazioni che il mandato d'arresto deve contenere, secondo l'art. 6, legge n. 69 del 2005, sono dirette a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d'arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (v.

CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).

Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato deve essere soltanto tale da permettere allo Stato richiesto della consegna di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (v.

Sez. 6, n. 10778 del 19/03/2026, non mass.).

3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che risultano adeguatamente indicate la natura e la qualificazione giuridica dei fatti, le circostanze di tempo e di luogo della loro commissione, nonché il grado di partecipazione attribuito alla persona richiesta. 2h Dunque, ha dato atto della sussistenza di quei requisiti minimi necessari per consentire il doveroso controllo al fine di dare corso in tempi brevi al MAE.

D'altronde, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di appello non può richiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, la trasmissione del provvedimento cautelare al fine di valutare la gravità indiziaria, in quanto elemento irrilevante ai fini della decisione di consegna, sicché, qualora la richiesta di informazioni integrative al riguardo sia stata nondimeno inviata, la mancata risposta non può costituire legittimo motivo di rifiuto della consegna stessa (Sexz. 6, n. 23030 del 16/06/2025, Rv. 288183-01).

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.Mse ) iìz Cirimele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 26/05/2026 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti autorità della Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 14 maggio 2026 dal Tribunal de [OSCURATO:PERSONA] de Instruccion de Ibiza, nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA] n. 1483/25, in relazione ai fatti di partecipazionead associazione. In particolare, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad una banda dedita all'organizzazione di rapine aventi ad oggetto orologi di pregio, fatti riconducibili alle fattispecie interne di cui agli artt. 416 e 628 cod. pen. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso. In particolare, deduce violazione di legge in ordine agli artt. 6, commi 3, 4, lett. a), 5, e 18, lett. t), legge n. 69 del 2005, e agli artt. 5 e 6 CEDU, per la mancata indicazione delle fonti di prova riguardanti l'individuazione del ricorrente come autore dei reati indicati nel mandato di arresto europeo e per difetto di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e ha rassegnato le sue conclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Invero, l'obiezione difensiva è destituita di ogni fondamento, atteso che l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Rv. 282118). Le indicazioni che il mandato d'arresto deve contenere, secondo l'art. 6, legge n. 69 del 2005, sono dirette a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d'arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (v. CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato deve essere soltanto tale da permettere allo Stato richiesto della consegna di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (v. Sez. 6, n. 10778 del 19/03/2026, non mass.). 3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che risultano adeguatamente indicate la natura e la qualificazione giuridica dei fatti, le circostanze di tempo e di luogo della loro commissione, nonché il grado di partecipazione attribuito alla persona richiesta. 2h Dunque, ha dato atto della sussistenza di quei requisiti minimi necessari per consentire il doveroso controllo al fine di dare corso in tempi brevi al MAE. D'altronde, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di appello non può richiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, la trasmissione del provvedimento cautelare al fine di valutare la gravità indiziaria, in quanto elemento irrilevante ai fini della decisione di consegna, sicché, qualora la richiesta di informazioni integrative al riguardo sia stata nondimeno inviata, la mancata risposta non può costituire legittimo motivo di rifiuto della consegna stessa (Sexz. 6, n. 23030 del 16/06/2025, Rv. 288183-01). 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.Mse ) iìz Cirimele
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