CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 23347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12351/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; –controricorrenti– avverso la sentenza n. 2794/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne trascritto il provvedimento di sequestro immobiliare disposto, quale misura di prevenzione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Napoli il 9/4/1993. La trascrizione venne rettificata il 20/10/1995 contro [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il medesimo Tribunale dispose confisca, divenuta irrevocabile il 3/4/1995 e annotata contro l’Aquino presso la Conservatoria dei RR.II. il 26/10/1995. 3. Il 21/3/1995 venne trascritto atto di vendita del 17/3/1995 del medesimo compendio immobiliare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro il venditore Aquino. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, con atto del 24/9/1996, trascritto il 24/10/1996, rivendette il complesso a [OSCURATO:PERSONA]. Comunicato avvio di autotutela esecutiva dall’Agenzia del Demanio a uno dei locatari degli immobili, l’incidente d’esecuzione proposto dal Carotenuto venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione e il provvedimento divenne irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la reiezione del ricorso per cassazione. 4. Successivamente il Carotenuto chiamò in giudizio davanti al giudice civile il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Finanze, nonché l’Agenzia del Demanio, chiedendo fosse dichiarata a lui non opponibile la trascrizione registrata a nome di persona diversa dall’intestatario dei beni e non risultando trascritti a carico dell’Aquino, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né il decreto di sequestro, né quello di confisca. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Napoli disattese l’impugnazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. 6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione all’Avvocatura generale dello Stato. 7. Dato adempimento all’incombente da parte del ricorrente, rimaste intimate le controparti, il processo viene nuovamente posto in trattazione. 8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2ter l. n. 575/1965, 14 l. n. 55/1990, 240 cod. pen., 2915 cod. civ. Queste in sintesi le ragioni della doglianza: -la confisca era stata effettuata nei confronti dell’Aquino e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura di prevenzione; era, inoltre, pacifico che i beni erano stati alienati dall’Aquino al [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultimo al Carotenuto dopo la confisca; - il Carotenuto era legittimato a far valere l’invalidità o l’inefficacia della confisca; - ai sensi dell’art. 2 ter l. n. 575/1965, i terzi a cui appartengono i beni sono chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione; - ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca non si applica se il bene appartiene a persona estranea alla commissione del reato; - nonostante che il procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale e si conforma ai principi del processo penale, non era stato instaurato contraddittorio nei confronti dell’esponente, così rimasto privato delle garanzie giurisdizionali, fra le quali l’onere per la parte pubblica di provare i presupposti per l’applicazione della misura; - poiché al momento del sequestro e della confisca il terzo (l’Aquino) era proprietario del compendio per atto antecedente, il Carotenuto agiva come avente causa di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta avente causa di [OSCURATO:PERSONA] , subentrando nella posizione di quest’ultimo, avendo quindi diritto a che la confisca venga posta nel nulla 9. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Richiamata la pronuncia Varvara c. Italia, si assume essere stato violato il principio di personalità della responsabilità penale, nel rispetto del quale non può essere sanzionata persona che non ha commesso il reato. 10. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria n. 22767/2024, pubblicata il 13/8/2024, ha rinviato la trattazione in attesa che la Corte costituzionale decidesse sulla questione di costituzionalità, posta dalle Sezioni unite (ord. n. 583/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dell’art. 7, co. 3, l. n. 47/1985 dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui viene travolto il diritto del terzo che abbia anteriormente iscritto ipoteca sul fondo, successivamente confiscato a cagione della sua irregolarità urbanistica. 11. Il ricorso merita rigetto. Al di là della non assimilabilità delle due situazioni (in quella affrontata dalla Corte costituzionale si tratta di salvaguardare il diritto del creditore, del tutto estraneo a qualunque vicenda traslativa, titolare d’ipoteca e in materia certo d’ordine pubblico, ma estranea a quella della criminalità organizzata e di tipo mafioso; nell’altra, quella qui in rilievo, trattasi di vicenda traslativa d’immobile assoggettato a confisca dalla normativa antimafia), la domanda risulta essere stata impropriamente riproposta al giudice civile, dopo essere stata avanzata davanti a quello penale. Giudice penale al quale il Carotenuto risulta essersi rivolto con incidente d’esecuzione, con il quale sostenne la tesi, qui reiterata, secondo la quale la confisca non sarebbe stata a lui opponibile, ottenendo esito infausto (la vicenda risulta essere stata irrevocabilmente definita dalla Cassazione Penale con la sentenza della Sezione 6, n. 38294, 4/6/2003, pubblicata l’8/10/003). La vicenda giudiziaria è stata ripresa dalla sentenza qui impugnata. A questo punto, non resta che rilevare la preclusione derivante dal giudicato esterno. Come si è più volte chiarito il giudicato esterno, come peraltro, quello interno, costituisce un elemento che non può essere incluso nel fatto ma è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione; pertanto, è doverosamente rilevabile dal giudice (e la Corte è tenuta a conoscere i propri precedenti – S.U. n. 295/2000 – ), senza che occorra istanza o sollecitazione di parte (conf., ex multis, Cass. n. 12754/2022). In disparte merita ricordare che la competenza a giudicare del vantato diritto del terzo si appartiene al giudice penale. Competenza che trova la propria ratio nell’esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato e di evitare, perciò, che l’accertamento del diritto del terzo sia limitato alla verifica del proprio titolo e della data della sua trascrizione, esigenza che impone, dunque, un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione(…) È dunque il giudice dell’esecuzione penale ad avere, nella materia in esame, l’esclusiva competenza sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene assoggettato a confisca, i quali possono far valere le proprie ragioni nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., norme che attribuiscono per l’appunto al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca e che impongono al terzo di rivolgere a questi la pretesa ai sensi dell’art. 676 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 17437, 25/6/2024, in motivazione; conf. Cass. n. 6530/2025). 12. Non vi è luogo a statuizione sul capo delle spese poiché gli intimati non hanno svolto difese. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari