Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 17409/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca delle pene inflitte con sentenze emesse per reati di furto aggravato, fattispecie divenute procedibili a querela dopo il passaggio in giudicato delle stesse; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge e omessa applicazione dell'art. 2 cod. pen., nonché violazione dagli artt. 3 e 6 CEDU; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis". (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36)» (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 - 01); che d'altronde anche con riguardo agli strumenti di ricorso straordinario si è affermato che «In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela» (Sez. 6, n. 34475 del 23/05/2024, Fazzari, Rv. 286993 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de9so il 17 aprile 2025 Il C inSigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca delle pene inflitte con sentenze emesse per reati di furto aggravato, fattispecie divenute procedibili a querela dopo il passaggio in giudicato delle stesse; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge e omessa applicazione dell'art. 2 cod. pen., nonché violazione dagli artt. 3 e 6 CEDU; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis". (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36)» (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 - 01); che d'altronde anche con riguardo agli strumenti di ricorso straordinario si è affermato che «In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela» (Sez. 6, n. 34475 del 23/05/2024, Fazzari, Rv. 286993 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de9so il 17 aprile 2025 Il C inSigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G