CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generaleRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 25.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila haprovveduto su una istanza di [OSCURATO:PERSONA] di detenzione domiciliare speciale,motivata dall'esigenza di provvedere alla cura del figlio minore a causa dell’impedimentodella madre, affetta da grave patologia.Nell’ordinanza si premette che il detenuto è in espiazione della pena residua di sei anni,nove mesi e ventidue giorni di reclusione per reati ostativi di cosiddetta “prima fascia” previstidall'art. 4-bis ord. pen.In ragione di ciò, il Tribunale considera che occorre verificare se [OSCURATO:PERSONA], soggettoche non ha collaborato con la giustizia ai sensi dell'art 58-ter ord. pen., né ha ottenutodeclaratoria di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, abbia dimostratol'adempimento delle obbligazioni civili ovvero l'assoluta impossibilità di tale adempimento eabbia allegato elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti conla criminalità organizzata o il pericolo del loro ripristino.Nella memoria difensiva depositata in udienza, il difensore ha affermato, tra l'altro, chela partecipazione al fatto criminoso, per come accertato nella sentenza di condanna, risultalimitata e che vi è stato un integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità in sentenza,tale da rendere impossibile un'utile collaborazione con la giustizia. I giudici di sorveglianzaritengono queste affermazioni non supportate da concreti elementi di fatto.Per altro verso, mentre risulta provato l'adempimento, da parte del condannato, delleobbligazioni civili conseguenti alla condanna e degli obblighi riparatori nei confronti delComune di Scalea, non risulta alcunché, invece, rispetto alla riparazione del reato in favoredi XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX, persone offese di un'estorsione aggravata dalmetodo mafioso. A questo proposito, la circostanza che i due non abbiano proceduto allacostituzione di parte civile non è un elemento sufficiente a rendere insussistente l'obbligoriparatorio.A questo profilo critico, si somma quello afferente al mancato assolvimento dell'onere diallegazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo diripristino dei collegamenti stessi. Sotto questo profilo, la DDA di Catanzaro ha espressoparere contrario, ritenendo che non ci fossero elementi concreti da cui desumerel'allontanamento del condannato dalla cosca Valente-Stummo cui apparteneva. Inoltre, laDNA ha evidenziato, per quanto riguarda la posizione economica patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA],la percezione di bonifici provenienti dall'estero per ingenti somme di denaro in favore deldetenuto, che è inoltre titolare di immobili e di quattro beni mobili registrati.A fronte di ciò, non ricorrono elementi seriamente idonei a far ritenere recisi i pregressirapporti illeciti del detenuto, anche se dalle relazioni di sintesi emerge un contegno scevroda rilievi disciplinari, che tuttavia non è dirimente. Risulta, infatti, nella relazionecomportamentale del 16/5/2025 un approccio di [OSCURATO:PERSONA] diretto a sminuire le proprieresponsabilità e a negare il ricorso al metodo mafioso. Si tratta di un approccio certamentelegittimo in sede processuale, ma in questa sede inidoneo a fornire la dimostrazione di undistacco dalla consorteria di stampo mafioso se, come ha fatto il detenuto, ci si rifiuta diammettere la contiguità mafiosa giudizialmente accertata.In ogni caso, il Tribunale precisa che l’istanza non sarebbe comunque accoglibile per ilfatto che non può ritenersi l'impossibilità della madre del minore a dare assistenza al figlio, inquanto la seria patologia che la affligge (paraparesi spastica ereditaria di tipo potente) non leimpedisce di svolgere adeguatamente il ruolo di assistenza, mentre l'accudimento di tipomateriale può essere certamente demandato ad altri componenti del nucleo familiareallargato o anche a personale esterno, non ostandovi le condizioni economiche dellafamiglia dell’istante, come si rileva dagli accertamenti della Guardia di Finanza.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 4-bis ord.pen.Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito delle modifiche dell'art. 4-bis ord. pen., laconcessione delle misure alternative dovesse considerarsi in termini più restrittivi e, quindi,che [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispettare i nuovi oneri di allegazione previsti dalla formulazionevigente della norma.Ma, trattandosi di novella peggiorativa per l'istante, la norma applicabile era daindividuarsi in quella in vigore all'epoca della commissione dei fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] èdetenuto. La sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale ha infatti stabilito che,quando la normativa sopravvenuta non incide solo sulle modalità di esecuzione della penama ne opera una vera trasformazione con effetti sulla libertà personale, non è possibilederogare all'art. 25, comma secondo, Cost.Le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. dal DL n. 162 del 2022 hanno peggioratole condizioni per la fruizione e la detenzione domiciliare nei confronti del ricorrente, detenutoper fatti commessi negli anni 2002 e 2010. Pertanto, al caso di specie, a seguitodell'intervento della Corte costituzionale, era applicabile la normativa precedente.Il Tribunale, dunque, ha errato nell'applicare i nuovi requisiti nella valutazionedell'istanza.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 47-ter e 47-quinquies ord. pen.Il Tribunale ha evidenziato che comunque l'istanza non sarebbe stata accoglibile, maciò in aperta violazione dell'art. 47-quinquies ord. pen., perché, pur dando atto della seriapatologia della madre del minore, ha ritenuto che all'assistenza dl figlio del detenutopotessero provvedere anche i nonni e gli zii o addirittura soggetti estranei alla famiglia.In questo modo, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto che le norme cheprevedono la fruizione di misura extra murarie sono poste a tutela del superiore interesse nelminore e, dunque, non ha fatto buon governo di questi principi, desumibili dallagiurisprudenza costituzionale.3. Con requisitoria scritta del 29.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, in quanto il ricorrente invoca il diritto alla bigenitorialità del figlio senzaavvedersi che tale diritto deve essere verificato in concreto, ovvero riscontrando se larelazione quotidiana con il padre, tenuto conto dei gravissimi delitti per cui egli è statocondannato, corrisponde o meno all’interesse superiore del minore; in ogni caso, la madre ènel pieno delle sue facoltà mentali ed è pienamente in grado di essere una guida adeguata,giacché la sua patologia incide unicamente sull’accudimento materiale, facilmente delegabilea persone di famiglia o a terzi caregivers.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è da considerarsi infondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.1. Quanto alla questione, posta con il primo motivo di ricorso, della disciplina di cuiall’art. 4-bis ord. pen. applicabile al caso di specie (se quella introdotta con il DL n. 162 del2022 o se quella precedentemente vigente), deve preliminarmente evidenziarsi che questaCorte ha già avuto modo di affermare che la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art.47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimitàcostituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, ord. pen., puòessere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bise senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, alpadre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne (Sez. 1,n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 – 01; Sez. 1 n. 1029 del 31/10/2018,dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 239 del 2014, ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non escludevadal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura delladetenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge a favoredelle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.La Corte ha considerato, infatti, che nella misura della detenzione domiciliare speciale– pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituentel'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione – assume un rilievo del tuttoprioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmentemeritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapportoquanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fasenevralgica del suo sviluppo.Assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime "di rigore" sancitodall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., che subordinava la concessione dei benefici penitenziarisolo ove vi fosse collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesimalegge, il legislatore aveva accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate. Taleomologazione di trattamento era da considerarsi lesiva degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. allaluce della ratio storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazionealla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata. Infatti, un contoè che tale strategia venga perseguita tramite l'introduzione di uno sbarramento alla fruizionedi benefici penitenziari costruiti unicamente in chiave di progresso trattamentale delcondannato; altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modopreminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto quale quello del minore in teneraetà a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico. Lasubordinazione dell'accesso alle misure alternative ad un indice legale del "ravvedimento"del condannato (la condotta collaborativa) può risultare giustificabile quando si discute dimisure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condottaillecita, mentre cessa di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse"esterno" ed eterogeneo, quale è quello preso in considerazione.Dunque, per effetto della sentenza n. 239 del 2014 è possibile l'accesso alla detenzionedomiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies ord. pen. in relazione alla pena inflitta perqualsiasi delitto, ivi comprese le fattispecie elencate all'art. 4-bis ord. pen., in relazione allequali il dispositivo della pronuncia in questione richiede l'accertamento che non ricorra ilpericolo di recidiva (Sez. 1, Pastura, sopra cit., in motivazione).Con la successiva sentenza n. 76 del 2017, la Corte costituzionale, dichiarandol'illegittimità dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen., limitatamente alle parole «Salvoche nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4- bis», haulteriormente precisato che «ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n.354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da taledisposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio dellasentenza n. 239 del 2014 (...) secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizianon può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare ilrapporto tra la madre e il figlio minore».2. L’ordinanza impugnata, pur premettendo che le sentenze nn. 239 del 2014 e 76 del2017 della Corte costituzionale hanno determinato l’effetto di consentire l’applicazione delladetenzione domiciliare speciale anche ai condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis ord.pen. e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, ha nondimeno ritenuto chela disciplina successivamente introdotta dal DL n. 162 del 2022 riguardi anche il caso delladetenzione domiciliare “motivata da esigenze di cura e assistenza al figlio minore nonassicurabili dall’altro genitore”, con la conseguenza che l’accesso a tale misura alternativadebba ora avvenire “in termini più restrittivi”.Ciò significa – secondo il Tribunale di sorveglianza – che al condannato per uno deireati di cui all’art. 4-bis ord. pen., che chieda ora la detenzione domiciliare speciale di cuiall’art. 47-quinquies ord. pen., si applica la disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 2, DLn. 162 del 2022 ovvero la nuova disciplina dell’art. 4-bis ord. pen. a seconda che abbiacollaborato o meno con la giustizia.Si tratta, tuttavia, di affermazione che non può essere condivisa.La modifica normativa non ha riguardato, nella sostanza, il comma 1, bensì il comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen. Dunque, le ragioni che avevano indotto la Corte costituzionale adichiarare l’illegittimità dello stesso comma 1 con riferimento all’art. 47-quinquies ord. pen.non sono venute meno.Anzi, non può non considerarsi, in questa prospettiva, che la modifica del comma 1-bisè stata dettata dall’esigenza, evidenziata da plurime sollecitazioni negli anni del giudice delleleggi, di sostituire alla precedente presunzione assoluta di incompatibilità dei condannati pertaluno dei delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, un sistema di accesso ai benefici penitenziarianche in assenza di positiva collaborazione con la giustizia, purché i condannati stessiassolvano a oneri dimostrativi particolarmente stringenti di altre condizioni e presupposti diaccesso.Sarebbe paradossale, di conseguenza, che una disciplina complessivamente tendente,in coerenza con le indicazioni della Corte costituzionale, a relativizzare il rilievo dellacollaborazione ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari, determini ora l’effetto di ripristinarenei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis ord. pen. una disciplinaper l’accesso alla detenzione domiciliare speciale più restrittiva di quella risultante dalleprecedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, e ciò pur in assenza di una modificache, andando di contrario avviso a quanto statuito dalla Consulta, abbia espressamenteprevisto l’estensione anche alla detenzione domiciliare speciale del divieto di concessione dimisure alternative ai condannati che non abbiano collaborato con la giustizia.Non è venuta meno, evidentemente, la ratio che ha indotto la Corte costituzionale aritenere che la disciplina della detenzione domiciliare umanitaria deroghi alla generaleprospettiva finalistica e regolamentativa delle altre misure alternative, in ragione delle istanzedi protezione delle categorie soggettive che ne sono destinatarie, dirette o indirette.La riforma introdotta dal D.L. 22 ottobre 2022, n. 162, dunque, non è suscettibile diinfluire sulla posizione espressa dalla Corte costituzionale, a partire dalla summenzionatasentenza n. 239 del 2014, secondo cui la detenzione domiciliare speciale costituisce unistituto eterogeneo rispetto alle altre misure alternative, sia per il fatto di fondarsi sullaprotezione del rapporto tra madre (o padre) e figlio (e dunque di coinvolgere gli interessi diun terzo estraneo «tanto alle attività delittuose che hanno dato luogo alla condanna, quantoalla scelta del condannato di non collaborare»), sia per la finalità umanitaria perseguitadalla collaborazione con la giustizia del condannato.Ne consegue che, a maggior ragione in presenza di un mutato quadro normativo cheha fondamentalmente derubricato la presunzione di pericolosità ostativa da assoluta arelativa, resta fermo il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui la mancatacollaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficioprimariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra i genitori e il figlio minore, laddove ai sensidel comma 1-bis «non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o difuga» (così, già dopo le modifiche del DL n. 162 del 2022, Sez. 1, n. 27699 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Gualtieri, non massimata).3. Ciò posto, la decisione di rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rimane comunqueincensurabile.Va ricordato, infatti, che, anche a seguito della più recente dichiarazione di illegittimitàpronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 2025 dell’art. 47-quinquies ord.pen. (limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»), ladetenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto in carcere solo sericorre l'impossibilità della madre a prendersi cura della prole, e sempre che, inoltre, nonsussista un'accertata pericolosità del richiedente il beneficio (Sez. 5, n. 34049 del 12/9/2025,G., Rv. 288704 - 01).È da ritenersi, in questa prospettiva, che l’ordinanza impugnata abbia adeguatamentemotivato circa la insussistenza, nel caso esaminato, di entrambe le condizioni in presenzadelle quali l’interesse del minore a godere di una relazione diretta con almeno uno deigenitori può prevalere, nel necessario giudizio di bilanciamento, sull’interesse, pure di rilievocostituzionale, all’esecuzione della pena.Per un verso, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha dato adeguatamente atto che dallarelazione comportamentale acquisita agli atti risulta che il detenuto abbia mostrato unapproccio teso a sminuire le proprie responsabilità e a negare pregiudizialmente la propriacontiguità al contesto mafioso. Si tratta di comportamento sintomatico dell’assenza di unaeffettiva revisione critica delle precedenti condotte gravemente devianti e, dunque, di unpositivo evolversi della personalità del condannato, che non consente evidentemente unaprognosi favorevole quanto alla prevenzione del pericolo di commettere altri reati.Per altro verso, l’ordinanza impugnata ha argomentato che la natura della patologia dacui è affetta la moglie di [OSCURATO:PERSONA] non è tale da impedire alla donna l’assolvimento deidoveri inerenti alla responsabilità genitoriale, perché, pur rendendole difficoltosol’accudimento di tipo materiale, non le preclude «di svolgere adeguatamente quelfondamentale ruolo di guida per il minore che il legislatore ha inteso tutelare”.A tal proposito, è stato anche recentemente ribadito (Sez. 5, n. 34049 del 12/9/2025,sopra cit.) che, pur a seguito dell’ultimo intervento della Corte costituzionale cui appenaprima si faceva riferimento, l'impossibilità della madre di prendersi cura della prole, pur nondovendo essere assoluta, presuppone comunque l'esistenza di una situazione, personale oambientale, tale da determinare il rischio concreto per la prole di un grave "deficit"assistenziale sul piano psico-affettivo o di una irreversibile compromissione del suo processoevolutivo ed educativo (cfr. Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789 – 01).Anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7,ord. pen. limitatamente all’inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»,è da ritenersi che ciò che rileva, ai fini della concessione del beneficio, è che la situazioneimpediente determini l'impossibilità per il genitore non detenuto di garantire una presenza infamiglia tale da assicurare la continuità affettiva e che, pertanto, l’intervento di terzi (parenti ostrutture esterne) sia totalmente sostitutivo dell’assistenza genitoriale.La condizione di impossibilità della madre, pertanto, sèguita a identificarsi con quellasuscettibile di venire in considerazione sotto il profilo della irreversibile compromissione delprocesso evolutivo-educativo del minore, la quale ultima non si determina ex se per laeventuale fruizione, da parte del genitore non detenuto, di un ausilio di carattere soltantointegrativo e di supporto.Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza ha dato espressamente attoche la moglie del ricorrente, «genitore nel pieno possesso della facoltà mentali», è in gradodi assolvere ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, quali «il mantenimento,l’educazione, l’istruzione, l’assistenza morale, il rispetto delle loro capacità, inclinazioninaturali e aspirazioni».Del resto, come già efficacemente evidenziato in precedenti pronunce di questa Corte(per esempio, Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, cit.), una assistenza continuativa alla prole è«situazione che non si determina neanche nelle famiglie con genitori non detenuti edentrambi occupati in attività lavorativa», sicché rileva in ultima analisi che il parzialeimpedimento non inibisca al genitore non detenuto di prendersi cura dei figli, anche conl’eventuale supporto di altri familiari e di strutture pubbliche o private.Non a caso la Corte costituzionale, nella stessa sentenza n. 52 del 2025, ha rimarcatoche «spetterà al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in chemisura il concetto di "impossibilità" della madre possa essere esteso, in via interpretativa,anche a situazioni - diverse dal mero svolgimento di un'attività lavorativa da parte dellamadre, in presenza di supporti familiari o sociali che garantiscano la necessaria cura deiminori durante i suoi orari di lavoro - in cui l'eccezionalità del carico connesso ai doveri dicura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte».La motivazione dell’ordinanza impugnata ha appropriatamente adempiuto a tale oneree ha non illogicamente spiegato che non è integrata la “impossibilità” - richiesta dall’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen. - dalla concreta situazione della moglie dell’odiernoricorrente, la quale è in grado di garantire un rapporto affettivo e un’assistenza morale allaprole e può contare su un nucleo familiare allargato nonché su una apprezzabile condizioneeconomica.Di contro, il ricorso si limita a lamentare genericamente la violazione dell’art. 47-quinquies ord. pen. come riveniente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dellasentenza n. 52 del 2025, ma non si confronta in alcun modo con la motivazione delprovvedimento e con le ragioni per le quali è stato ritenuto che la moglie di [OSCURATO:PERSONA] nonfosse “impossibilitata” a prendersi cura della prole.Il richiamo alla patologia della donna viene considerato come di per sé impeditivo dellaprestazione di cura ai minori e non vengono confutate specificamente, nemmeno sotto ilprofilo medico-scientifico, le argomentazioni del Tribunale secondo cui le condizioni di salutein questione non pregiudicano, almeno non in una misura idonea a compromettere ilrapporto con il figlio sul piano psico-affettivo, la possibilità di assicurare la assistenzagenitoriale.Di conseguenza, la censura di violazione di legge rimane genericamente articolata enon è suscettibile di inficiare l’applicazione che, pur a seguito della più recente declaratoriadi illegittimità costituzionale con sentenza n. 52 del 2025, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha fatto dell’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.4. Alla luce di quanto fin qui considerato, il ricorso è da considerarsi infondato e deve,pertanto, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.