CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione GiovanniBattista Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoriain atti; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile, si èriportato alle conclusioni e alla nota spese che ha depositato, chiedendo didichiarare inammissibile o rigettare il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse dell’imputato, si è riportata ai motivi di impugnazione e ha chiestol'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 aprile 2026 la Corte di appello di Salerno hadichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza in data 3 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Vallo della Lucaniaaveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale e dichiarato non doversi procedere, perché estinto per prescrizione,per il delitto di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto (reati entrambicontestati in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].); e - riconosciute lecircostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena sospesa di annidue di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, alle pene accessoriefallimentari per la durata della pena principale e al risarcimento dei danni in favoredella parte civile, da liquidarsi in separata sede, con rifusione delle relative spese.La Corte territoriale ha ritenuto l’impugnazione inammissibile perché l’attodi appello era stato depositato dal difensore a mezzo posta elettronica certificatail 14 febbraio 2025, anziché mediante deposito telematico tramite il Portaledeposito atti penali.2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti dicui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha assunto che ladeclaratoria di inammissibilità sarebbe stata resa in violazione degli artt. 99, 111-bis, 582, 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 87 e 87-bis d. lgs. 10 ottobre2022, n. 150.L’atto di appello è pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il14 febbraio 2025 all’indirizzo attribuito al Tribunale di Vallo della Lucania conprovvedimento del D.G.S.I.A. (tuttora indicato sul sito istituzionale dello stessoTribunale come quello cui inviare gli atti di impugnazione a pena diinammissibilità).In primo luogo:- la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la PEC èequiparata dalla disciplina vigente al deposito in modalità cartacea poiché nonavrebbe considerato che il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codicedell’amministrazione digitale) la qualifica espressamente come modalità ditrasmissione telematica di un documento informatico (cfr. art. 48 CAD);- e, in ordine alla contrarietà al diritto di difesa delle limitazioni del dirittodi impugnare frutto di un rigido formalismo, dovrebbe aversi riguardo a quantoesposto da Corte cost. n. 77 del 2026, investita della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8 d. lgs. n. 150 del 2022, e giànell’ordinanza che l’ha rimessa, nonché dalla Corte EDU (in particolare Sez. 1,28/10/2021, Succi c. Italia) e da Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026,Messina, Rv. 289326 – 01 (per il caso di un’impugnazione a mezzo PEC inviata auna casella erronea dell’ufficio giudiziario cui doveva essere indirizzata).In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità non considererebbe chel’art. 99 cod. proc. pen. estende al difensore i medesimi diritti dell’imputato; e taleestensione dovrebbe includere la facoltà di depositare l’impugnazione in formacartacea (cui la Corte di appello ha equiparato la PEC) che l’art. 582 cod. proc.pen. riconosce alle parti private. E ciò a fortiori, se si considera che: l’art. 581 cod.proc. pen. non prescrive più che il difensore di fiducia si munisca preventivamentedi specifico mandato a impugnare; l’art. 571 cod. proc. pen. nel riconoscere ildiritto di impugnare accomuna imputato e difensore; e l’art. 3 d.m. 217 del 2023(come mod. dal d.m. 206 del 2024) attribuisce al difensore la possibilità deldeposito a mezzo posta elettronica certificata, dal 1° gennaio 2025, in tutti i casii cui esso può avere luogo anche con modalità non telematiche, cosìricomprendendo anche le ipotesi in cui tale modalità è riconosciuta all’imputato e,ai sensi dell’art. 99 cod. proc. pen., al suo difensore (purché la PEC provengadall’indirizzo del difensore e sia inviata a quello assegnato all’ufficio giudiziario dalDGSIA).3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Cortedi cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la sentenzaimpugnata si conforma al principio secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2025e, per i giudizi abbreviato, immediato e direttissimo, dal 1° aprile 2025, l’atto diappello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico èinammissibile, fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cuiall’art. 175-bis cod. proc. pen., senza che rilevi l’avvenuta conoscenzadell’impugnazione da parte del giudice competente (Sez. 6, n. 5252 del08/01/2026, Tola, Rv. 289338 - 01). Ha, inoltre, escluso che ricorrano uncontrasto con i princìpi costituzionali e con la Convenzione EDU, richiamando lagiurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582 e 111-bis cod.proc. pen. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevedonol’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa con modalità diversa dal depositotelematico, anche se pervenuta tempestivamente al giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 -01).La parte civile, curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositatomemoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perchémanifestamente infondato, deducendo che: l’appello è stato depositato il 14febbraio 2025 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata presso ilTribunale di Vallo della Lucania e nella specie non è stato invocato alcunmalfunzionamento del sistema ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen.; alla lucedegli artt. 111-bis, 582 e 591 cod. proc. pen., 87 e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022nonché dei decreti ministeriali n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024, dal 1° gennaio2025, il deposito telematico tramite portale ministeriale costituisce modalitàobbligatoria per le impugnazioni non comprese nelle deroghe transitorie, sicché ilricorso alla PEC non può essere ritenuto equipollente né sanato in base al principiodel raggiungimento dello scopo o al favor impugnationis. Ha aggiunto che il reatodi bancarotta fraudolenta documentale per cui è intervenuta condanna non èprescritto. Ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spesesostenute nel giudizio di legittimità.La medesima parte civile ha inoltre depositato conclusioni scritte,chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con conferma della decisioneimpugnata anche nei capi e nelle statuizioni civili, e la condanna del ricorrente allarifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità, come da nota allegata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La giurisprudenza di legittimità ha già dato conto dell’evoluzione delsistema processuale penale, nel senso della presentazione (anche) delleimpugnazioni senza il deposito cartaceo, a partire dalla normativa emergenzialedovuta alla pandemia da Covid-19 (cfr. spec. l'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), la cuiefficacia è stata nel tempo prorogata (sino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art.16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228) ed il cui dettato è stato ripropostoproprio all’atto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (inparticolare, dall'art. 5-quinquies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla leggedi conversione 30 dicembre 2022, n. 199, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del2022, l'art. 87-bis, recante «Disposizioni transitorie in materia di semplificazionedelle attività di deposito di atti, documenti e istanze»). E ciò fino a delineare, conla disciplina posta proprio dal d.lgs. n. 150 del 2022, «un sistema normativo che,pur nella sua fase transitoria, si configura come architrave del nuovo processopenale digitalizzato, eleggendo il canale telematico quale modalità ordinaria epreferenziale per la trasmissione, la ricezione e la conservazione degli atti in ognistato e grado del procedimento» (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026,Messina, Rv. 289326 – 01).Ciò si trae:- da un lato, dall’introduzione dell'art. 111-bis cod. proc. pen., «normacardine del processo penale telematico» che, al primo comma, pone «il principiogenerale dell'obbligatorietà del deposito telematico, salvo le eccezioni previstedall'art. 175-bis cod. proc. pen.»;- dall'altro lato, dall’abrogazione degli «artt. 582, comma 2, e 583 cod.proc. pen., recanti la disciplina delle modalità tradizionali di proposizionedell'impugnazione, quali il deposito fuori sede e l'invio del ricorso medianteraccomandata o telefax»; e dall’interpolazione dell'«art. 582 cod. proc. pen., il cuicomma 1, nella nuova formulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione dilegge, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità dicui all'art. 111-bis cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emessoprovvedimento impugnato» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.).Solo «in via residuale, esclusivamente nelle ipotesi di impugnazioneproposta personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con ildeposito fisico dell'atto in formato analogico presso la cancelleria del giudice, aisensi del comma 1-bis dell'art. 582 cod. proc. pen.» (ivi).In sostanza, «l'art. 111-bis cod. proc. pen […] disciplina le modalità dideposito degli atti che, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175-bis cod. proc. pen.,ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici, deve avvenire con modalità"esclusivamente" telematiche, demandando a fonti di rango secondario ladisciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici, conrinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzionegenerale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. L'art. 582, comma 1,cod. proc. pen. prevede esplicitamente che, salvo che la legge non dispongaaltrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante le modalità di cui all’art.111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso l’attoimpugnato. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilitàdell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia dimodalità di presentazione della stessa, richiamando il dettato dell'art. 582 cod.proc. pen.» (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 – 01, che cosìprosegue: «Ne discende che, fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.,ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici – “certificato dal direttoregenerale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne alla tempestivaconoscibilità ai soggetti interessati” - il mancato rispetto delle modalità di depositotelematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di depositodell'atto, determina l'inammissibilità della stessa. La sanzione di inammissibilità è,dunque, esplicitamente e univocamente dettata dalla fonte di rango primario»). Erimane eccettuata «l'ipotesi […] disciplinata dall’art. 582, comma 1-bis, cod. proc.pen. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata,consente il deposito dell'impugnazione con modalità non telematiche» (ivi).2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha posto una disciplina transitoria, per l’appunto con l’art.87-bis d. lgs. n. 150 del 2022 e con i decreti ministeriali da esso previsti, che hamodulato, in attesa dalla completa attuazione del processo penale telematico,l'utilizzo del Portale del [OSCURATO:PERSONA] (PPT) e della posta elettronicacertificata per il deposito degli atti, comprese le impugnazioni, estendendo neltempo (secondo quanto di seguito si chiarirà), «in deroga al regime ordinario»(Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.) e in maniera graduale, la possibilitàdell’impiego della posta elettronica (nel rispetto dei parametri tecnici e delle formeper essa prescritti) anche per il deposito delle impugnazioni: fermo restando che«la disciplina prevista dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [...] èdestinata a cessare con la piena attuazione del processo penale telematico,secondo quanto stabilito dai decreti a ciò finalizzati» (ivi; cfr. pure Sez. 5, n. 30178del 08/05/2025, Ferreri, n.m.).In particolare, l’art. 87-bis cit. ha previsto che, «sino al quindicesimo giornosuccessivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87[dello stesso corpo normativo], ovvero sino al diverso termine previsto dalregolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e letipologie di atti in esso indicati» – vale a dire sino alla pubblicazione deiregolamenti previsti dalle disposizioni transitorie in materia di processo penaletelematico – «per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominatidiversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati aisensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valorelegale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nelregistro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento dicui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44» (secondo quantostabilito con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati).Tra i richiamati atti previsti nell’art. 87, commi 6-bis e 6-ter, cit. nonrientrano le impugnazioni, espressamente disciplinate:- dall’art. 87-bis, comma 3, cit. che ne regola le modalità di sottoscrizionee di presentazione degli allegati;- e dal comma 4 che ne consente la trasmissione «tramite posta elettronicacertificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quellodell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» («individuato ai sensi delcomma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate»).Non vi è dubbio che tale disciplina si applichi all’atto di appello (cfr., perquanto di interesse, l’art. 87-bis, comma 6: «Le disposizioni di cui ai commi 3, 4e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quantocompatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice diprocedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.354»).In seguito, l’art. 3, comma 8, decreto Ministero della Giustizia 29 dicembre2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) – atto che contiene ilregolamento emanato proprio ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del2022 – ha espressamente previsto che:- «a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1», ossia adecorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, id est dal 14gennaio 2024, «e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicatidal comma 2» (corte di appello, tribunale ordinario, giudice di pace, procuragenerale presso la corte di appello, procura della Repubblica presso il tribunale,Procura europea), «il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste ememorie [potesse] avere luogo anche con modalità non telematiche», coneccezioni che qui non interessano («ad esclusione dei depositi nella fase delleindagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione […] e di riapertura delleindagini […] nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca delmandato […]»);- e «rimane[sse] consentito il deposito mediante posta elettronicacertificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalitànon telematiche».Tuttavia, è ciò è dirimente in relazione alla data di deposito dell’atto diappello nel presente procedimento, è sopravvenuto il d.m. 27 dicembre 2024, n.206, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 30 dicembre 2024,che qui rileva ratione temporis. L’art. 1 di quest’ullitmo decreto (rubricatoDisposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delletipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anchemodalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime) hasostituito l’art. 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e, per le impugnazioni noncautelari, «ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà deldeposito delle impugnazioni esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degliAtti [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 582, commi 1, 1-bis, e 111-bis cod. proc. pen.,senza possibilità di ricorso alla PEC, fatte salve le deroghe espressamentepreviste» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit.) che, come si vedrà, nonricorrono.Più in dettaglio, ai sensi dell’art. 3 d.m. n. 217 del 2023, come novellatodal d.m. n. 206 del 2024, «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti,documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni haluogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis delcodice di procedura penale», tra gli «uffici giudiziari penali», anche presso il«tribunale ordinario» (comma 1, spec. lett. d); e ciò, salve le diverse disposizioniposte dai successivi commi 2, 3 e 4, che hanno consentito il deposito «anche conmodalità non telematiche» fino a un termine successivo (il 31 dicembre 2025) peruffici diversi dal tribunale ordinario (comma 2) e anche per quest’ultimo ufficio maper gli atti relativi alle misure cautelari e alle impugnazioni in materia di sequestroprobatorio (comma 3); ovvero (fino al 31 marzo 2025) nei casi in cui si procedanelle forme del rito abbreviato, direttissimo o immediato (comma 4).L’art. 3, comma 9, cit. ha consentito, infine, «ai difensori il depositomediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis deldecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puòavere luogo anche con modalità non telematiche».Non è superfluo ribadire che l’art. 3 fa riferimento al deposito dell’atto,ragion per cui la data che viene in rilievo per individuare il regime applicabile èproprio quella – per quanto qui interessa – di presentazione dell’impugnazione,rimanendo indifferente sotto il profilo in discorso il giorno in cui la decisioneimpugnata è stata emessa (cui la giurisprudenza ha invece attribuito rilievo anchecon riguardo all’individuazione del tempus di applicazione delle novelle in materiadi impugnazione in assenza di un regime transitorio: cfr. Sez. U, n. 27614 del29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024,Cirelli, Rv. 287096 – 01, che in relazione alla disciplina dell'art. 601, comma 3,cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150, ha argomentato infatti alla luce della disciplina transitoria).«In conclusione, deve ribadirsi che, a decorrere dalle date consideratedall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diversedal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile,ai sensi degli artt. 582 cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione [sia] comunquegiunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione»(Sez. 2, n. 9827/2026, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv.289338 - 01; Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, Sturzo, Rv. 288392 – 01).2.2. Tanto premesso:- nel caso di specie si proceduto al giudizio nelle forme ordinarie e nonricorre, dunque, uno di casi contemplati dall’art. 3, comma 4, d.m. cit. (ritoabbreviato, direttissimo o immediato);- non è stato revocato in dubbio che – come in effetti risulta in atti (cuiquesta Corte ha diretto accesso alla luce del vizio prospettato: cfr. Sez. U, n. 42792del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) – l’appello è stato presentato daldifensore dell’imputato a mezzo PEC il 14 febbraio 2025, quando il gravame potevaessere interposto solo tramite il Portale per il Deposito degli [OSCURATO:PERSONA];- non è stato neppure dedotto un malfunzionamento dei sistemi informatici(art. 175-bis cod. proc. pen.);- non ricorre, come si puntualizzerà oltre, uno dei casi in cui il deposito puòavere luogo anche con modalità non telematiche, che avrebbe consentito aldifensore il deposito mediante posta elettronica certificata (art. 3, comma 9, d.m.n. 217 del 2023).Ne deriva che, correttamente, la Corte territoriale ha dichiarato l’appelloinammissibile (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).2.3. Mette conto osservare che, come già condivisibilmente osservato,l’opzione ermeneutica qui ribadita, che sancisce «l'inammissibilitàdell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cuiall'art. 111-bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge […]: a) èespressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità disemplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali» e,in effetti, «compete al legislatore ordinario individuare le modalità di presentazionedell'impugnazione, non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un’opzionerispetto a un'altra, purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole»; «b) èconforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi»; c) nonconfligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, comeinterpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis» (Sez.2, n. 9827/2026, cit.).Quest’ultima pronuncia, che ha ritenuto manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gliartt. 3 e 24 Cost., ha osservato condivisibilmente che «secondo la giurisprudenzadella Corte EDU, una limitazione all'accesso alla giustizia può essere compatibilecon l'art. 6 CEDU, se supera un test articolato in più punti. In primo luogo, occorrestabilire se la restrizione dell’accesso alla giustizia persegua un fine legittimo, epoi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione. Nella valutazionedella proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad un esame in concreto,prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) laresponsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – degli eventuali erroriprocedurali che abbiano impedito l’accesso alla giurisdizione superiore; c) se larestrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo”» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.,che ha richiamato pure Corte EDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia,§ 80- 86; Corte EDU, 28/10/2021, Succi c. Italia, § 71-72; Corte EDU,09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, § 42-44).Con particolare riguardo alla proporzionalità della restrizione dell’accessoalla giustizia, deve rimarcarsi la prevedibilità della restrizione medesima,intervenuta in forza della già richiamata disciplina transitoria, «che ha scanditogradualmente l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematicodegli atti» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.); ed ha trovato espressione tramite decretidel Ministro della giustizia (come detto, espressamente contemplati dalla legge epubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero), ossia tramite «atti generali,pubblic[i] e facilmente accessibil[i] anche da fonti aperte […] sicché non potrebbeinvocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazionistrutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore» (così Sez. U Messina,che ha richiamato Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, Frizziero, n.m., a propositodel provvedimento ministeriale del 9 novembre 2020 con il quale il direttore dellaDirezione generale sistemi informativi automatizzati aveva individuato gli indirizzidi posta elettronica certificata assegnati agli uffici giudiziari cui inviare gli atti amezzo PEC, ma con considerazioni che di certo valgono per i decreti ministerialiche hanno gradualmente sostituito alla PEC la presentazione degli atti tramite ilPortale).Per lo stesso ordine di ragioni non giova all’imputato che – come allegatodal ricorso – il sito della Tribunale di Vallo della Lucania (come esposto, Giudiceimpugnato) indichi ancora, senza specificazioni, l’indirizzo PEC assegnato daldirettore del DGSIA come locus per la presentazione telematica degli atti diimpugnazione, modo in effetti – nei limiti posti dall’art. 3 d.m. cit., sopra descritti– ancora corretto (fermo restando che un’indicazione erronea non potrebbemutare il regime di ammissibiltà dell’impugnazione).La conclusione in discorso è stata pure avvalorata da Sez. U Messina cheparimenti ha sottolineato, in relazione alla questione sottoposta all’esame dell’Altoconsesso avente ad oggetto pure la disciplina transitoria della presentazione delleimpugnazioni (segnatamente, di quelle cautelari) a seguito del d. lgs. n. 1560 del2022, il primario rilievo «del criterio dell'interpretazione letterale della norma,dettato dall'art. 12 preleggi, che, a fronte della individuazione tassativa di ipotesidi inammissibilità e della imposizione di precise modalità di deposito telematico,non consente di attribuire [al disposto normativo] un significato diverso da quelloreso palese dal “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, edalla intenzione del legislatore”»; ha attribuito risalto alla «ratio di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, che costituiscel'essenza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di depositotelematico degli atti ed è sottesa alla disposizione transitoria»; ha rimarcato che«ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema […] finirebbe perannullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e conil principio di legalità processuale»; ha ribadito che la conformità al principio delgiusto processo ex art. 111, comma 1, Cost., va apprezzata «sotto il profilo dellaprevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice»; ha,infine, richiamato l’interpretazione dell'art. 6 CEDU sotto l'aspetto del diritto diaccesso alla giustizia, osservando che «la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, lanecessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso diformalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha,però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente einaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalleleggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale» (Sez.U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit., che ha argomentato sulla scorta di Corte EDU,28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortier.ca.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Zubac c. Croaziadel 05/04/2018). Le Sezioni Unite hanno così compendiato i princìpi enunciati dallaCorte di Strasburgo: «a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concretoed effettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioniimplicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, unaregolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certomargine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso,limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risultileso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6§ 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapportoragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito», davalutarsi in ragione dei seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l'interessato; ii)la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causadegli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questionese tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo» (ivi).Non depone in senso contrario la conclusione cui le stesse Sezioni Unitesono pervenute, allorchè hanno escluso che, nel regime transitorio del processopenale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, operil’inammissibiltà «quando l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di postaelettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 […], sia statainoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dallacasella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla caselladell'indirizzo compreso»; ed «anche quando, dopo essere stata trasmessa a unindirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco individuato daldecreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9novembre 2020, venga nuovamente inoltrata dall'impugnante, entro il termine dilegge, all'indirizzo deputato a riceverla, non potendosi ritenere consumato il poteredi impugnazione se detto termine non sia ancora maturato» (Sez. U, n.6565/2025, dep. 2026, Rv. 289326 – 01, 02). Le Sezioni Unite, infatti, sono giuntea tale approdo in relazione alla presentazione dell’impugnazione cautelare allorchène è consentita la presentazione a mezzo PEC, sulla scorta non solo della letteradell’art. 87-bis cit., ma anche rilevando che in tale ipotesi «la trasmissione internatra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario […] garantirebbe, infatti, il rispettodel canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo,l'efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all'impugnazione, cheviene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformial sistema»; e «la “continuità digitale” così assicurata dall’“inoltro” in viatelematica, da parte dell'indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dalprimo, permette, in sostanza, di far rientrare tale fattispecie nella stessa letteradella norma, ove si consideri la pervenienza finale dell'atto all'indirizzo, comunque,corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso “interamentetelematico”» (ivi). Hanno, viceversa, escluso che possa rendere rituale lapresentazione dell’impugnazione «una commistione di disciplina telematica edisciplina cartacea» che creerebbe «una sorta di “ibridazione” chiaramente nonconsentita» (ivi).Ebbene, a fortiori si determinerebbe un’ibridazione se si ammettesse, neicasi in cui è previsto il deposito presso il Portale, la presentazionedell’impugnazione a mezzo PEC, dato che – come pure chiarito dalle Sezioni Unite– la disciplina in esame, nell’operare «una profonda riorganizzazione del sistemadi deposito degli atti giudiziari», lo ha «articola[to] in tre modalità operative»distinte, ossia «il Portale del [OSCURATO:PERSONA], la posta elettronicacertificata qualificata, e il deposito cartaceo, ciascuna con proprie caratteristiche elimiti applicativi» (ivi); e, come si è visto, l’art. 3 d.m. 217 del 2023, neldistinguere il «deposito con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis»cod. proc. pen. (ossia quello tramite il Portale) dal «deposito con modalità nontelematiche», equipara solo a quest’ultimo «il deposito mediante posta elettronicacertificata» (previsto dal regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022),consentito ai difensori nei limiti già descritti (art. 3, comma 9, cit.).Nè potrebbe venire in rilievo – per escludere l’inammissibilità diun’impugnazione proposta a mezzo PEC, quantunque ne fosse imposta lapresentazione tramite il Portale – il criterio del «raggiungimento dello scopo»,poiché esso è «fondato […] su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod.proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità» (Sez. U,n. 6565/2025, dep. 2026, cit.).Infine, la lettura qui espressa trova conforto nella giurisprudenzacostituzionale e, in particolare, in Corte cost. n. 77 del 2026, che ha dichiarato nonfondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, letterac), e 8, d. lgs. n. 150 del 2022 (sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117,primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1,della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui il combinatodisposto di esse «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa adindirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituitodall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) purquando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio diproposizione».[OSCURATO:PERSONA], richiamando la propria giurisprudenza (cfr. Corte cost. n. 146del 2025, n. 76 del 2025, n. 39 del 2025, n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019), haribadito che «il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa intutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendodifferenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecieda regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere“impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o losvolgimento dell’attività processuale”» (Corte cost. n. 77 del 2026). Ed hasottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 6,paragrafo 1, CEDU, il diritto all’impugnazione (quale «parte essenziale» del «dirittoall’accesso a un giudice che sia «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio»),non è tuttavia «incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendogli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi», purchè lelimitazioni applicate non restringano l’accesso del singolo al tribunale in modo o inmisura tale da comprometterne l’essenza stessa, perseguano uno scopo legittimoe siano proporzionate rispetto a tale scopo (cfr. spec. Corte EDU, Grande camera,05/04/2018, Zubac c. Croazia, parr. 77 e 78), ravvisando «la violazione dellagaranzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti diIl Giudice delle leggi, in maniera convergente con la giurisprudenza dilegittimità, ha pure osservato che la disciplina transitoria (adottata nelle moredell’avvio dell’operatività del portale del processo penale telematico) è funzionalealla traduzione in atto «di una scelta di sistema compiuta dalla legge processualepenale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazionedell’intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civilee amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale)», volta a incideresull’«eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese […] in attuazionedel principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull’art. 111,secondo comma, Cost. e sull’art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che [è] “connotatoidentitario della giustizia del processo” (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. delConsiderato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del [OSCURATO:PERSONA] indiritto)» e, dunque, costituisce una finalità legittima (Corte cost. n. 77 del 2026).Ancora, ha evidenziato la prevedibilità della sanzione di inammissibilità (conriguardo alle norme sottoposte al suo vaglio, relative all’erroneità dell’indirizzo diposta elettronica cui inviare l’atto di impugnazione via PEC, ma con considerazionivalevoli anche per la disciplina che qui rileva) perché «chiaramente stabilita dallalegge» e fondata pure sul provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi,ossia su un «atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì daconsentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza, e pertanto agevolmenteprevedibile per gli interessati»; e ha escluso che ricorra un sacrificiosproporzionato del diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevoleformalismo (ivi), valorizzando al riguardo pure la permanente possibilitàdell’imputato di presentare personalmente l’impugnazione in forma cartacea aisensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.2.4. Inconducente è poi il richiamo, da parte della difesa, del d. lgs. 7 marzo2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, dell’art. 48CAD, che qualifica qualifica espressamente la PEC come modalità di trasmissionetelematica di un documento informatico. È decisivo affermare che la disciplinasopra richiamata e compendiata relativa al deposito di atti processuali contienenorme che disciplinano puntualmente (anche nella fase transitoria) i diversimoduli, anche telematici (ossia la PEC e il Portale), che regolano il deposito deglistumenti telematici e il mezzo cartaceo (in effetti, consentendo ai difensoril’impiego della PEC nei casi in cui è consentita la presentazione cartecea: cfr. art.3, comma 9, d.m. cit.), non potrebbero essere derogati dalla disciplina previstadal CAD. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, seconda parte, CAD (Finalità edambito di applicazione) «le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alprocesso civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quantocompatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materiadi processo telematico»; ragion per cui «l'applicazione della disciplina generale delCAD risulta sussidiaria, per il solo caso in cui manchi una disciplina propria (ediversa) del processo penale telematico»; ed anzi «anche l'art. 20, comma 1-quater, CAD, ribadisce l'autonomia e la prevalenza della disciplina del processotelematico su quella del Codice dell'amministrazione digitale, in relazione aldeposito degli atti nel processo, affermando [che] “restano ferme le disposizioniconcernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo lanormativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”. […] Pertanto,per la sua natura sussidiaria, la disciplina del CAD non deve trovare applicazionenel caso in cui per il cd. processo penale telematico sussistano regole “tecniche”fissate dal legislatore, in forza della peculiarità dello stesso, che abbiano adoggetto proprio il tema della esistenza della sottoscrizione digitale, in relazione alcaso di scadenza del certificato elettronico attributivo della cd. firma digitale» (Sez.Il che rende superflua ogni altra considerazione al riguardo.2.5. Non merita condivisione neppure la prospettazione difensiva fondatasull’estensione al difensore della facoltà delle parti private, nella speciedell’imputato, di presentare l'atto di impugnazione – oltre che «mediante depositocon le modalità previste dall'articolo 111-bis» cod. proc. pen. (art. 582, comma 1,cod. proc. pen.) a – «personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 582, comma 1-bis,cod. proc. pen.); e, dunque, anche a mezzo PEC ex art. 3, comma 9, d.m. 217 del2023 (come mod. dal d.m. 206 del 2024); ciò in forza dell’art. 99, comma 1, cod.proc. pen. («Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosceall'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo»).Si è già dato conto della specifica disciplina per la presentazione degli attidi impugnazione tramite il Portale o tramite la PEC da parte dei «soggetti abilitatiinterni ed esterni» e, dunque, anche da parte dei difensori, secondo le modalitàtecniche prescritte. Rispetto a tali regole, le cui finaltà sono pure già staterichiamate, la soluzione ermeneutica perorata dal ricorso si sostanziarebbe inun’interpretatio abrogans della novella perché rimetterebbe sempre alla scelta deldifensore delle parti private l’impiego o meno dei moduli propri del processotelematico.Peraltro, tale soluzione è in contrasto con le previsioni codicistiche per piùordini di ragioni. La riscrittura dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – che haposto la regola della presentazione dell'impugnazione nelle forme dell’art. 111-biscod. proc. pen. (da coniugarsi con la disciplina transitoria prevista dalla stessanovella del 2022) – ha previsto, al nuovo comma 1-bis, un’eccezione per le sole«parti private», che legge processuale distingue dai difensori (cfr. artt. 60 ss. cod.proc. pen., da una parte, artt. 96 ss. cod. proc. pen. dall’altra), come già lo stessoart. 582, comma 2, cod. proc. pen. («Le parti private e i difensori possonopresentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudicedi pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emessoil provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero») e l’art. 583,comma 1, cod. proc. pen. («Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazionecon telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata allacancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1»), entrambi abrogati proprio dal d.lgs. n. 150 del 2022.Per vero, è già l’art. 111-bis cod. proc. pen. che, nel disciplinare il depositotelematico, al comma 4 limita ai soli «atti che le parti e la persona offesa dal reatocompiono personalmente» il deposito «anche con modalità non telematiche», perl’appunto distinguendo tali soggetti dai difensori.D’altra parte, l’art. 99, comma 1, cod. proc. pen. non viene direttamentein rilievo a proposito delle impugnazioni dell’imputato, rispetto alle quali opera laspecifica disciplina posta dall’art. 571 cod. proc. pen. Il comma 1 di questo articolocassazione dall'articolo 613, comma 1) il potere di «proporre impugnazionepersonalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato»; e il comma 3contiene un’autonoma previsione per il suo difensore («Può inoltre proporreimpugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito delprovvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine»), fermo il poteredell’imputato di «togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore» neimodi previsti per la rinuncia (comma 4), così dettando una disposizione – siribadisce, specifica per le impugnazioni – del medesimo tenore di quella posta piùin generale dall’art. 99, comma 2, cod. proc. pen. per il caso in cui il difensoreeserciti facoltà o diritti che la legge riconosce all'imputato e non riservatipersonalmente a quest'ultimo («L'imputato può togliere effetto, con espressadichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazioneall'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice»).Piuttosto, come osservato da Corte cost. n. 77 del 2026, consentireall’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionalimodalità cartacee, ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen. (così comela possibilità che l’imputato detenuto o internato presenti impugnazioni con attoricevuto dal direttore della struttura, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc.pen.), depone ulteriormente nel senso di escludere che la disciplina transitoria«sacrific[hi] in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nomedi un irragionevole formalismo» (ivi).3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).L’imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatelafallimento [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 541 cod. proc. pen.), che si stima equo liquidare incomplessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivieuro 4.000, oltre accessori di legge.Così deciso il 21/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]