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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37457/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, cpv e 473 cod. pen. per avere, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], fabbricato, pubblicizzato e immesso sul mercato prodotti a marchio IMCO, variamente declinato - di titolarità della SwissEcoPatent SA e concessi in esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] Sri - pur non avendone più, a partire dal 6/10/2014, la necessaria licenza.

Infatti, la società titolare dei marchi aveva risolto, nella data suddetta, il contratto con le società facenti capo all'imputato, 1 oy( sicché l'unica licenziataria dei marchi a radice IMCO era, a partire dal 6/10/2014, la [OSCURATO:PERSONA] Sri.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi.

Col primo lamenta la violazione dell'art. 438 cod. proc. pen., per il fatto che il giudizio di responsabilità si base su documentazione illegittimamente prodotta dalla parte civile in sede di giudizio abbreviato.

Non corrisponde a verità, infatti, deduce il ricorrente, che la richiesta della parte civile sia stata fatta propria dal Pubblico Ministero, dal momento che questi si limitò, in quella sede, a dichiarare la propria neutralità, nulla opponendo alla richiesta della parte civile.

Col secondo motivo lamenta che il giudizio di responsabilità sia stato viziato da una "errata ricostruzione storica dei fatti", atteso che l'imputato non ha mai utilizzato i marchi che gli sono addebitati dal giudicante ([OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]).

Infatti gli stessi documenti allegati all'atto di denuncia-querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl indicano la pubblicizzazione di soli quattro marchi ([OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) licenziati all'imputato da altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], e che, quando le società dell'imputato hanno commercializzato, successivamente al 16 ottobre 2014, i propri sistemi di cottura, lo hanno fatto imprimendo sotto la pentola il marchio figurativo rotondo [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce, a chiarimento di quanto sopra, che il marchio IMCO Waterless era stato registrato come "denominativo" a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e come "figurativo" a favore della SwissEcoPatent sri e che l'imputato era licenziatario - dal 14 ottobre 2014 - del marchio denominativo [OSCURATO:SOCIETA], sicché era abilitato a pubblicizzarlo in forma cartacea.

Aggiunge, poi, che le ordinanze cautelari del Tribunale dì Milano - con cui gli era stato interdetto qualsiasi uso del marchio IMCO - sono del 22/1/2015 e del 26/3/2015, e quindi ben successive all'ottobre 2014 (epoca in cui, secondo l'accusa, sarebbe stato commesso il reato).

Impropriamente, perciò, la Corte d'appello ha fatto riferimento a condotte successive al marzo 2015, protrattesi fino al 2017, giacché esse, oltre a non essere dimostrate ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano fallite ad agosto 2016), non sono comprese nell'imputazione.

Col terzo motivo svolge considerazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato, escluso, a suo giudizio, dal pieno rispetto dell'ordinanza - sopra menzionata - del 13 giugno 2014.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita parziale accoglimento.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla lettura dei verbali di udienza - consentita a questa Corte, essendo denunciato un error in procedendo - si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato chiese l'ammissione al rito abbreviato subordinando la richiesta ad integrazione probatoria e che il difensore della parte civile chiese l'acquisizione dì propria documentazione; il Pubblico Ministero si associò alla richiesta della parte civile, facendola propria ("il P.M. chiede l'acquisizione della documentazione della P.C. e l'esame della P.C.").

Nella stessa udienza il Giudice dispose "l'acquisizione di tutti gli atti ai soli fini dì valutare l'ammissione al rito abbreviato" e rinviò l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

All'udienza suddetta il Giudice, sciogliendo la riserva, dispose l'acquisizione di tutti gli atti prodotti dalla parte civile, ad esclusione di quello contrassegnato dal n. 9 (una querela relativa ad altri fatti) ed ammise l'imputato al rito abbreviato.

Nessuna eccezione fu sollevata dal difensore dell'imputato, presente in udienza.

Risulta evidente, dalla sequenza sopra esposta, che la documentazione in possesso della parte civile fu acquisita al procedimento ad istanza non solo della parte civile, ma anche del Pubblico Ministero, a cui l'art. 438, comma 5, riserva la relativa facoltà.

E' completamente fuor di luogo, quindi, "l'indignazione" palesata dal ricorrente a pag. 7 del ricorso con riguardo alle ragioni per cui è stata disattesa la sua doglianza sul punto, dal momento che la ricostruzione della vicenda processuale - sopra operata - dimostra che la Corte d'appello ha esattamente interpretato la volontà delle parti ed ha esattamente applicato le norme invocate dal ricorrente.

Tanto, senza considerare che il silenzio serbato dal difensore dell'imputato - presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dopo la pronuncia dell'ordinanza ammissiva della prova ha reso non più deducibile, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la supposta lamentata nullità.

2. E' parzialmente fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.

La Corte d'appello spiega che all'imputato è contestato di aver "contraffatto i marchi [OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]" in titolarità alla SwissEcopatenta S.A., pur non avendone più, dal 6/10/2014, la necessaria licenza.

Reati commessi il 6/10/2014 e il 26/10/2014 (pag. 3).

Tali marchi, prosegue la sentenza, erano stati concessi in uso sia alla [OSCURATO:PERSONA] srl che alle società dell'imputato ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) in un anno che non viene precisato.

Senonché, in data 6/10/2014 la società titolare del marchio (la SEP, per abbreviazione) risolse il contratto in corso con l'imputato, sicché l'unico soggetto legittimato all'utilizzo dei marchi suddetti rimase la [OSCURATO:PERSONA] srl.

3. Dalla pronuncia impugnata (ma più ancora da quella di primo grado) si evince pure che il marchio IMCO era conteso tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e che il Tribunale civile di Milano aveva, con sentenza del 2014, dichiarato la decadenza per non uso dei marchi in titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]; tuttavia, successivamente, la Corte d'appello di Milano aveva - con ordinanza del 13 giugno 2014 - sospeso l'efficacia della pronuncia suddetta.

Pertanto, a partire dal 13 giugno 2014 la [OSCURATO:SOCIETA] era autorizzata all'uso dei marchi oggetto della sospensiva ([OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Di ciò aveva beneficiato l'imputato, il quale, dopo la risoluzione del rapporto con SwissEcoPatent, a partire dal 14 ottobre 2014, era divenuto licenziatario della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai marchi da ultimo specificati.

3. Tanto premesso, la Corte d'appello imputa a Verdicchio di aver effettuato - tramite la [OSCURATO:SOCIETA] - inserzioni pubblicitarie sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla "Gazzetta del Sud" del 26/10/2014, in cui affermava di essere titolare dei marchi [OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; nonché, di aver utilizzato tali marchi su carta intestata anche in data successiva al 6/10/2014, come si evince da una lettera spedita dall'imputato a tale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ancora, dice la Corte d'appello, l'imputato partecipò, successivamente al 6/10/2014, a fiere commerciali esponendo il marchio [OSCURATO:PERSONA] e continuò la produzione e commercializzazione dì pentole con marchio IMCO, come si evince da corrispondenza del 2017.

Tanto, sebbene il Tribunale di Milano, sezione Imprese, avesse, con ordinanza del 22/1/2015, integrata da altra ordinanza del 26/3/2015, all'esito dì giudizio cautelare promosso da SEP, vietato all'imputato qualsiasi uso del marchio IMCO, in qualsiasi forma e declinazione.

4. L'esposizione delle ragioni della condanna rende evidente un vizio logico della motivazione.

Il giudizio di responsabilità risulta compiutamente argomentato per il periodo successivo al 26 marzo 2015, avendo la Corte d'appello spiegato - sulla base della documentazione disponibile, e correttamente utilizzata - che, con ordinanza emessa nella data suddetta, il Tribunale civile di Milano, sezione Imprese, aveva inibito all'imputato (rectius, alle società di cui era responsabile) qualsiasi utilizzo del marchio IMCO, in qualsiasi forma (denominativa o figurativa) e in qualsiasi declinazione.

Conseguentemente, la produzione e la commercializzazione, da parte dell'imputato, di prodotti con marchio IMCO era divenuta illecita: fatto di cui Verdicchio era pienamente consapevole, sicché nessun appunto può muoversi, sul punto, al giudicante, avendo la Corte di merito puntualmente indicato gli elementi di prova su cui ha fondato il proprio giudizio (si ripete, per il periodo successivo al 26 marzo 2015).

5. La vicenda giudiziaria, che aveva contrassegnato i rapporti tra SEP, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e le società dell'imputato era, però, più complessa, perché lo stesso giudicante ricorda che il marchio IMCO era stato appannaggio di due società ([OSCURATO:SOCIETA]) e che l'imputato, dopo la risoluzione del rapporto con SEP, a ottobre 2014, era divenuta licenziataria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva in corso, all'epoca, una causa con SwissEcoPatent S.A. - relativa proprio ai marchi di questo giudizio - ed era stata temporaneamente "autorizzata" dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 giugno 2014, all'utilizzo dei marchi [OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non è dato comprendere, pertanto - essendo mancata, sul punto, pertinente motivazione - se e perché da tale data e fino al 26 marzo 2015 (data di emanazione dell'ordinanza risolutiva da parte del Tribunale di Milano) l'imputato debba rispondere anche dell'utilizzo dei marchi oggetto della sospensiva; inoltre, perché debba escludersi, per il periodo suddetto, il legittimo affidamento dell'imputato nella liceità dell'utilizzo, stante il fatto che i marchi suddetti erano, almeno all'apparenza, nella titolarità della [OSCURATO:SOCIETA], sua dante causa.

Infatti, se l'ordinanza del 13 giugno 2014 non aveva avuto, né poteva avere, l'effetto di costituire diritti a favore dell'imputato, trattandosi della semplice sospensiva di un precedente ordine giudiziale (che lasciava impregiudicata la questione principale, costituita dall'accertamento della proprietà dei marchi), l'esclusione della buona fede dell'imputato richiedeva quantomeno una specifica motivazione (si ripete: per il periodo 13 giugno 2014 - 26 marzo 2015).

6. Analogo approfondimento si imponeva, oltretutto, anche per il periodo 22 gennaio 2015 - 26 marzo 2015.

La Corte d'appello ricorda, infatti, che in data 22 gennaio 2015 era stata emanata, dal Tribunale civile di Milano, altra ordinanza, con cui veniva dato atto che le società dell'imputato erano titolari (in realtà licenziatarie) del marchio "denominativo" [OSCURATO:PERSONA], derivato da [OSCURATO:SOCIETA], e che lo stavano utilizzando, invece, in forma "figurativa" (pagg. 5-6).

Pertanto, vietava all'imputato l'ulteriore produzione e commercializzazione dì prodotti con marchio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] nella forma "figurativa".

Solo in data successiva (il 26 marzo 2015, per come già detto) veniva emessa l'ordinanza tombale di cui al punto precedente.

7. Per effetto di quanto sopra si imponeva al giudicante una più puntuale verifica della attività illecite poste in essere dall'imputato, sia in relazione al periodo di utilizzo dei marchi, sia in relazione all'oggetto della condotta, che aveva riguardato, nel periodo considerato, marchi diversi e non tutti esplicitamente a lui vietati.

Tanto al fine di calibrare il giudizio sulle responsabilità effettive, sia sotto il profilo penale che civile.

Consegue a tanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello dì Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, cpv e 473 cod. pen. per avere, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], fabbricato, pubblicizzato e immesso sul mercato prodotti a marchio IMCO, variamente declinato - di titolarità della SwissEcoPatent SA e concessi in esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] Sri - pur non avendone più, a partire dal 6/10/2014, la necessaria licenza. Infatti, la società titolare dei marchi aveva risolto, nella data suddetta, il contratto con le società facenti capo all'imputato, 1 oy( sicché l'unica licenziataria dei marchi a radice IMCO era, a partire dal 6/10/2014, la [OSCURATO:PERSONA] Sri. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi. Col primo lamenta la violazione dell'art. 438 cod. proc. pen., per il fatto che il giudizio di responsabilità si base su documentazione illegittimamente prodotta dalla parte civile in sede di giudizio abbreviato. Non corrisponde a verità, infatti, deduce il ricorrente, che la richiesta della parte civile sia stata fatta propria dal Pubblico Ministero, dal momento che questi si limitò, in quella sede, a dichiarare la propria neutralità, nulla opponendo alla richiesta della parte civile. Col secondo motivo lamenta che il giudizio di responsabilità sia stato viziato da una "errata ricostruzione storica dei fatti", atteso che l'imputato non ha mai utilizzato i marchi che gli sono addebitati dal giudicante ([OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]). Infatti gli stessi documenti allegati all'atto di denuncia-querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl indicano la pubblicizzazione di soli quattro marchi ([OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) licenziati all'imputato da altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], e che, quando le società dell'imputato hanno commercializzato, successivamente al 16 ottobre 2014, i propri sistemi di cottura, lo hanno fatto imprimendo sotto la pentola il marchio figurativo rotondo [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce, a chiarimento di quanto sopra, che il marchio IMCO Waterless era stato registrato come "denominativo" a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e come "figurativo" a favore della SwissEcoPatent sri e che l'imputato era licenziatario - dal 14 ottobre 2014 - del marchio denominativo [OSCURATO:SOCIETA], sicché era abilitato a pubblicizzarlo in forma cartacea. Aggiunge, poi, che le ordinanze cautelari del Tribunale dì Milano - con cui gli era stato interdetto qualsiasi uso del marchio IMCO - sono del 22/1/2015 e del 26/3/2015, e quindi ben successive all'ottobre 2014 (epoca in cui, secondo l'accusa, sarebbe stato commesso il reato). Impropriamente, perciò, la Corte d'appello ha fatto riferimento a condotte successive al marzo 2015, protrattesi fino al 2017, giacché esse, oltre a non essere dimostrate ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano fallite ad agosto 2016), non sono comprese nell'imputazione. Col terzo motivo svolge considerazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato, escluso, a suo giudizio, dal pieno rispetto dell'ordinanza - sopra menzionata - del 13 giugno 2014.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita parziale accoglimento. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura dei verbali di udienza - consentita a questa Corte, essendo denunciato un error in procedendo - si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato chiese l'ammissione al rito abbreviato subordinando la richiesta ad integrazione probatoria e che il difensore della parte civile chiese l'acquisizione dì propria documentazione; il Pubblico Ministero si associò alla richiesta della parte civile, facendola propria ("il P.M. chiede l'acquisizione della documentazione della P.C. e l'esame della P.C."). Nella stessa udienza il Giudice dispose "l'acquisizione di tutti gli atti ai soli fini dì valutare l'ammissione al rito abbreviato" e rinviò l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'udienza suddetta il Giudice, sciogliendo la riserva, dispose l'acquisizione di tutti gli atti prodotti dalla parte civile, ad esclusione di quello contrassegnato dal n. 9 (una querela relativa ad altri fatti) ed ammise l'imputato al rito abbreviato. Nessuna eccezione fu sollevata dal difensore dell'imputato, presente in udienza. Risulta evidente, dalla sequenza sopra esposta, che la documentazione in possesso della parte civile fu acquisita al procedimento ad istanza non solo della parte civile, ma anche del Pubblico Ministero, a cui l'art. 438, comma 5, riserva la relativa facoltà. E' completamente fuor di luogo, quindi, "l'indignazione" palesata dal ricorrente a pag. 7 del ricorso con riguardo alle ragioni per cui è stata disattesa la sua doglianza sul punto, dal momento che la ricostruzione della vicenda processuale - sopra operata - dimostra che la Corte d'appello ha esattamente interpretato la volontà delle parti ed ha esattamente applicato le norme invocate dal ricorrente. Tanto, senza considerare che il silenzio serbato dal difensore dell'imputato - presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dopo la pronuncia dell'ordinanza ammissiva della prova ha reso non più deducibile, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la supposta lamentata nullità. 2. E' parzialmente fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello spiega che all'imputato è contestato di aver "contraffatto i marchi [OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]" in titolarità alla SwissEcopatenta S.A., pur non avendone più, dal 6/10/2014, la necessaria licenza. Reati commessi il 6/10/2014 e il 26/10/2014 (pag. 3). Tali marchi, prosegue la sentenza, erano stati concessi in uso sia alla [OSCURATO:PERSONA] srl che alle società dell'imputato ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) in un anno che non viene precisato. Senonché, in data 6/10/2014 la società titolare del marchio (la SEP, per abbreviazione) risolse il contratto in corso con l'imputato, sicché l'unico soggetto legittimato all'utilizzo dei marchi suddetti rimase la [OSCURATO:PERSONA] srl. 3. Dalla pronuncia impugnata (ma più ancora da quella di primo grado) si evince pure che il marchio IMCO era conteso tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e che il Tribunale civile di Milano aveva, con sentenza del 2014, dichiarato la decadenza per non uso dei marchi in titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]; tuttavia, successivamente, la Corte d'appello di Milano aveva - con ordinanza del 13 giugno 2014 - sospeso l'efficacia della pronuncia suddetta. Pertanto, a partire dal 13 giugno 2014 la [OSCURATO:SOCIETA] era autorizzata all'uso dei marchi oggetto della sospensiva ([OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Di ciò aveva beneficiato l'imputato, il quale, dopo la risoluzione del rapporto con SwissEcoPatent, a partire dal 14 ottobre 2014, era divenuto licenziatario della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai marchi da ultimo specificati. 3. Tanto premesso, la Corte d'appello imputa a Verdicchio di aver effettuato - tramite la [OSCURATO:SOCIETA] - inserzioni pubblicitarie sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla "Gazzetta del Sud" del 26/10/2014, in cui affermava di essere titolare dei marchi [OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; nonché, di aver utilizzato tali marchi su carta intestata anche in data successiva al 6/10/2014, come si evince da una lettera spedita dall'imputato a tale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ancora, dice la Corte d'appello, l'imputato partecipò, successivamente al 6/10/2014, a fiere commerciali esponendo il marchio [OSCURATO:PERSONA] e continuò la produzione e commercializzazione dì pentole con marchio IMCO, come si evince da corrispondenza del 2017. Tanto, sebbene il Tribunale di Milano, sezione Imprese, avesse, con ordinanza del 22/1/2015, integrata da altra ordinanza del 26/3/2015, all'esito dì giudizio cautelare promosso da SEP, vietato all'imputato qualsiasi uso del marchio IMCO, in qualsiasi forma e declinazione. 4. L'esposizione delle ragioni della condanna rende evidente un vizio logico della motivazione. Il giudizio di responsabilità risulta compiutamente argomentato per il periodo successivo al 26 marzo 2015, avendo la Corte d'appello spiegato - sulla base della documentazione disponibile, e correttamente utilizzata - che, con ordinanza emessa nella data suddetta, il Tribunale civile di Milano, sezione Imprese, aveva inibito all'imputato (rectius, alle società di cui era responsabile) qualsiasi utilizzo del marchio IMCO, in qualsiasi forma (denominativa o figurativa) e in qualsiasi declinazione. Conseguentemente, la produzione e la commercializzazione, da parte dell'imputato, di prodotti con marchio IMCO era divenuta illecita: fatto di cui Verdicchio era pienamente consapevole, sicché nessun appunto può muoversi, sul punto, al giudicante, avendo la Corte di merito puntualmente indicato gli elementi di prova su cui ha fondato il proprio giudizio (si ripete, per il periodo successivo al 26 marzo 2015). 5. La vicenda giudiziaria, che aveva contrassegnato i rapporti tra SEP, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e le società dell'imputato era, però, più complessa, perché lo stesso giudicante ricorda che il marchio IMCO era stato appannaggio di due società ([OSCURATO:SOCIETA]) e che l'imputato, dopo la risoluzione del rapporto con SEP, a ottobre 2014, era divenuta licenziataria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva in corso, all'epoca, una causa con SwissEcoPatent S.A. - relativa proprio ai marchi di questo giudizio - ed era stata temporaneamente "autorizzata" dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 giugno 2014, all'utilizzo dei marchi [OSCURATO:PERSONA], IMCO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non è dato comprendere, pertanto - essendo mancata, sul punto, pertinente motivazione - se e perché da tale data e fino al 26 marzo 2015 (data di emanazione dell'ordinanza risolutiva da parte del Tribunale di Milano) l'imputato debba rispondere anche dell'utilizzo dei marchi oggetto della sospensiva; inoltre, perché debba escludersi, per il periodo suddetto, il legittimo affidamento dell'imputato nella liceità dell'utilizzo, stante il fatto che i marchi suddetti erano, almeno all'apparenza, nella titolarità della [OSCURATO:SOCIETA], sua dante causa. Infatti, se l'ordinanza del 13 giugno 2014 non aveva avuto, né poteva avere, l'effetto di costituire diritti a favore dell'imputato, trattandosi della semplice sospensiva di un precedente ordine giudiziale (che lasciava impregiudicata la questione principale, costituita dall'accertamento della proprietà dei marchi), l'esclusione della buona fede dell'imputato richiedeva quantomeno una specifica motivazione (si ripete: per il periodo 13 giugno 2014 - 26 marzo 2015). 6. Analogo approfondimento si imponeva, oltretutto, anche per il periodo 22 gennaio 2015 - 26 marzo 2015. La Corte d'appello ricorda, infatti, che in data 22 gennaio 2015 era stata emanata, dal Tribunale civile di Milano, altra ordinanza, con cui veniva dato atto che le società dell'imputato erano titolari (in realtà licenziatarie) del marchio "denominativo" [OSCURATO:PERSONA], derivato da [OSCURATO:SOCIETA], e che lo stavano utilizzando, invece, in forma "figurativa" (pagg. 5-6). Pertanto, vietava all'imputato l'ulteriore produzione e commercializzazione dì prodotti con marchio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] nella forma "figurativa". Solo in data successiva (il 26 marzo 2015, per come già detto) veniva emessa l'ordinanza tombale di cui al punto precedente. 7. Per effetto di quanto sopra si imponeva al giudicante una più puntuale verifica della attività illecite poste in essere dall'imputato, sia in relazione al periodo di utilizzo dei marchi, sia in relazione all'oggetto della condotta, che aveva riguardato, nel periodo considerato, marchi diversi e non tutti esplicitamente a lui vietati. Tanto al fine di calibrare il giudizio sulle responsabilità effettive, sia sotto il profilo penale che civile. Consegue a tanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello dì Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appell
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