CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 21931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26806-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. OZANAM N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMA E DELLE FINANZE; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] di mansioni superiori Pubblico Impiego R.G.N. 26806/2016 Cron. Rep. Ud. 30/03/2022 CC avverso la sentenza n. 213/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 4914/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 maggio 2016 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], dipendente del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, inquadrato in posizione F5-ex C3 Super, per l’accertamento dello svolgimento di mansioni dirigenziali a decorrere dal 4 marzo 2003 e per la condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione. 2.La Corte territoriale esponeva in fatto che il SOLDOVIERI era stato trasferito, a domanda, presso l’[OSCURATO:PERSONA] centrale del dipartimento del Tesoro, ufficio di staff al direttore generale, ove gli erano stati assegnati compiti di natura ispettiva, attività svolta fino all’anno 2006 in affiancamento ad un dirigente dell’ufficio ed in seguito singolarmente, sulla base degli incarichi attribuitigli dal direttore generale del tesoro. Tutti gli incarichi, ad eccezione di uno, riguardavano la verifica del corretto utilizzo dei fondi erogati dallo Stato alle vittime di usura in base all’articolo 15 L. nr. 108/1996, settore nel quale il SOLDOVIERI aveva maturato una esperienza pluriennale nella direzione di provenienza. L’organico dell’ufficio ispettivo centrale prevedeva otto posizioni di dirigente di seconda fascia e sette posizioni impiegatizie, di cui due di funzionari C3 Super; l’attività ispettiva era svolta indifferentemente dai dirigenti e dai suddetti funzionari. 3. Osservava che la norma di cui all’articolo 12 DPR nr. 748/1972, invocata dall’appellante a sostegno della natura dirigenziale delle funzioni svolte, non aveva alcuna attinenza con l’attività del SOLDOVIERI, perché riguardava i controlli interni all’amministrazione di appartenenza e non i controlli esercitati dalla P.A. nei confronti di enti-terzi e di privati. 4.La tesi secondo la quale l’ attività ispettiva era riservata ai dirigenti era invece smentita dal CCNL [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva l’inquadramento nell’area C, posizione economica C3, tra gli altri, dei lavoratori che svolgevano attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza (CCNL 1998/2001 e CCNL 2006/2009).5.Vero era che, ai sensi dell’articolo 6 DPR nr. 108/2004, i dirigenti ai quali non fosse affidata la titolarità di incarichi dirigenziali svolgevano incarichi aventi ad oggetto, tra l’altro, funzioni ispettive; tuttavia, poiché anche il personale inquadrato in categoria C3 poteva svolgere dette funzioni l’oggetto dell’attività non era determinante ai fini dell’inquadramento. Per essere considerate dirigenziali, le funzioni ispettive dovevano essere svolte con i poteri propri dei dirigenti, come previsti dall’articolo 4, comma due, D.Lgs. nr. 165/2001. 6.Occorreva a tal fine quanto meno il potere di adottare atti e provvedimenti che impegnavano l’amministrazione verso l’esterno mentre tra i documenti prodotti non vi era alcun atto a firma del SOLDOVIERI. Le relazioni ispettive erano atti interni, trasmessi, con nota di accompagnamento del direttore generale del tesoro, al capo della direzione generale Antiusura, competente in tema di gestione dei fondi. Non era stata smentita la affermazione del MINISTERO secondo cui gli atti di impegno verso terzi erano preventivamente autorizzati dal dirigente generale-coordinatore dell’ufficio ispettivo e le denunce alla Procura, presso la Corte dei Conti e presso il Tribunale, erano state predisposte su indicazione scritta dello stesso dirigente. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione o falsa applicazione dell’articolo 13,commi tre e cinque, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1999 e dell’allegato A del medesimo contratto, degli articoli 1362,comma uno e 1363 cod.civ., dell’articolo 41 Cost. nonché il vizio di motivazione, censurando la statuizione della sentenza secondo cui le funzioni ispettive, sulla base delle declaratorie della contrattazione di comparto, rientravano nella professionalità del funzionario C3. 2.Si deduce che, secondo la previsione dell’articolo 13, comma cinque, CCNL 1998/2001, ciascuna amministrazione del comparto, in base alle proprie esigenze organizzative, avrebbe dovuto individuare, attraverso la contrattazione integrativa, nuovi profili professionali e si evidenzia che il profilo professionale di «ispettore» non era stato istituito né dalla contrattazione di comparto né da quella integrativa di amministrazione. 3.Nell’assunto di parte ricorrente, il direttore generale del Tesoro, nel conferirgli il profilo professionale di «ispettore», avrebbe superato la procedura prevista dalla contrattazione collettiva, sicché doveva farsi riferimento al personale con tale profilo , che nel MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE era di livello dirigenziale (dirigenti di seconda fascia). 4.Il motivo è infondato. 5.La interpretazione del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] del 16febbraio 1999, articolo 13ed allegato A, posta a base della sentenza impugnata è corretta; il suddetto contratto collettivo, nel sostituire il sistema di inquadramento per qualifiche funzionali con ilnuovo inquadramento in tre aree (area A, area B ed area C)― articolate al loro interno in livelli economici― ha previsto tra le caratteristiche professionali di base della posizione economica C3 lo svolgimento, tra l’altro,di attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. 6.Il fatto che la contrattazione integrativa di ente (cui l’articolo 13, comma cinque, del CCNL 16 febbraio 1999 demandava l’individuazione dei profili professionali nell’ambito delle aree) non abbia previsto un profilo professionale di «ispettore» non attiene alla interpretazione della contrattazione del comparto né all’esercizio di mansioni superiori; a tal fine la parte ricorrente avrebbe dovuto provare, piuttosto, lo svolgimento effettivo delle funzioni della qualifica dirigenziale, ciò che il giudice del merito ha escluso. 7.Con il secondo mezzo si lamenta la violazione degli articoli 14 e 15 L. nr. 300/1970 e dell’articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione). 8.Sulla premessa che nell’ambito dell’ufficio Ispettivo si sarebbe realizzata una discriminazione di trattamento economico tra i funzionari con compiti ispettivi ed i dirigenti con lo stesso incarico, a parità di funzioni svolte e di responsabilità assunte, si sostiene la violazione di plurime fonti internazionali, rinviando ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale nr. 103 del 9 marzo 1989. Si sostiene, altresì, che la discriminazione non deriverebbe da una norma della contrattazione collettiva― che non aveva individuato un profilo di ispettore nella categoria C3― ma da una scelta discrezion ale del direttore generale del Tesoro. 9.Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 10.La Corte territoriale non ha affatto accertato che i dirigenti di seconda fascia ed i funzionari C3 svolgevano nell’ambito dell’ufficio ispettivo centrale del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE mansioni identiche ed assumevano pari responsabilità; anzi, ha distinto il profilo dirigenziale di ispettore da quello impiegatizio sulla base dei poteri rispettivamente esercitati, affermando, in particolare, che soltanto i dirigenti avevano il potere di impegnare il MINISTERO verso l’esternomentre gli atti predisposti dal SOLDOVIERI erano atti meramente interni o atti specificamente autorizzati dal dirigente generale e che non era provato lo svolgimento delle attività proprie dei dirigenti, come previste dall’articolo 4, comma due, D.Lgs. nr. 165/2001. 11.La discriminazione denunciata in ricorso resta, pertanto, priva di base. 12.Con la terza critica si lamenta laviolazione dell’articolo 1, comma otto, DM 8 giugno 1999 e succ. mod e int., recante il riassetto organizzativo dei dipartimenti dell’allora [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui è stabilito che nell’ambito del dipartimento del Tesoro opera un ufficio ispettivo centralecon un organico di nove unità dirigenziali, finalizzate a verifiche di particolare complessità. 13.Il ricorrente ha preliminarmente contestato l’accertamento, operato in sentenza, del suo trasferimento presso l’ufficio ispettivo centralea domanda (assumendo trattarsi di trasferimento disposto dal direttore generale del Tesoro) nonché del suo affiancamento fino all’anno 2006 ad un dirigente (sostenendo che lefunzioni erano svolte in abbinamento, con pari poteri). Ha evidenziato che la stessa sentenza aveva accertato che l’attività ispettiva veniva svolta indifferentementedai dirigenti e dai funzionari C3 super. 14.Ha esposto che nella struttura delineata dal DM del 1999 tra le competenze attribuite all’Ufficio ispettivo centrale non erano comprese le attività ispettive sugli enti destinatari dei contributi antiusura e che solo con il regolamento di organizzazione di cui al DPR 30 gennaio 2008 nr. 43, articolo 5, comma sei, agli ispettori erano state attribuite le verifiche nelle materie di competenza del dipartimento (tra cui le verifiche ai Confidi e alle Fondazioni antiusura). Ha dedotto che gli ispettori nel periodo2003/2008 non avevano titolo ad effettuare tali verifiche e che il direttore generale del Tesoro nell’anno 2003― per ovviare alle carenze nell’organico, essendo vacanti due posizioni dirigenziali― gli aveva affidato le stesse funzioni dei dirigenti in servizio. 15.Il motivo è inammissibile. 16.La violazione del DM 8 giugno 1999 non può essere dedotta in via diretta davanti a questa Corte, non trattandosi di norma regolamentare (il regolamento di organizzazione del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica era il DPR 28 aprile 1998 nr. 154) ma di decreto ministeriale di natura non regolamentare, avente ad oggetto la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali, emanato a norma dell’articolo 17, comma quattro-bis,L. 23 agosto 1988 nr. 400. 17.Inoltre la censura si fonda su accertamenti di fatto― la s copertura nell’anno 2003 di due posizioni dirigenziali presso l’ufficio ispettivo centrale, l’ attribuzione alla parte delle medesime funzioni e dei medesimi poteri dei dirigenti in servizio, il suo trasferimento d’ufficio― estranei al contenuto della sent enza impugnata (quanto alle eventuali scoperture dell’organico dirigenziale) o in contraddizione (nel resto)con quanto in essa accertato.18.Con la quarta critica si lamenta ― ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.― l’omessa valutazione dei docume nti e la erronea valutazione delle risultanze istruttorie. 19. La parte ricorrente ha dedotto di non aver prodotto in giudizio gli atti a sua firma per rispettare le direttive della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (prot. nr. 2567/M2 del 2 luglio 2002) ed il DM del Ministro del tesoro nr. 561/1995, articolo 5, comma uno, lettera p). 20.Ha assunto di avere dimostrato l’esercizio delle funzioni dirigenziali attraverso i documenti di causa e la testimonianza del dirigente prof. [OSCURATO:PERSONA]. 21.Ha espostodi avere, in particolare, inviato denuncia alle procure regionali della Corte dei Conti― a firma congiunta del dirigente COSCARELLA― senza alcuna preventiva autorizzazione del dirigente generale coordinatore, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata e di avere informato la Procura della Repubblica territorialmente competente condenuncia personalmente sottoscritta, ai sensi dell’articolo 331 cod.proc.pen. 22.Il motivo è inammissibile. 23.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053), la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 83/ 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; il nuovo testo del nr. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminatoavrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. 24.Nella fattispecie di causa il ricorrente non deduce alcun fatto storico non esaminato nella sentenza impugnata ma si duole dell’esito della valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice dell’appello, chiedendo a questa Corte una non-consentita rivalutazione del merito. 25. Il ricorrente, anche in memoria, fa appello,inoltre, genericamente alla normativa sul diritto di accesso, sul segreto d’ufficio, sul segreto investigativo nel procedimento penale, disposizioni che, in ogni caso, non potrebbero essere invocate per assolvere la parte attrice dal suo onere probatorio (nella specie in ordine all’esercizio delle funzioni dirigenziali). 26. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 27. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del Ministero intimato. 28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processual