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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30050/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17807-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8579/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 17807 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR del [OSCURATO:PERSONA], con quattro sentenze indicate in epigrafe, nel confermare le sentenze di primo grado, rigettava i ricorsi proposti dalla società Selmabipiernme leasing spa contro distinti avvisi di accertamento relativi al pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2010 di un'autovettura della stessa, esercente l'attività di concedente di veicolo in leasing.

Secondo la CTR dalla legislazione in vigore—art.9 bis I.n.125/2015 di conversione del d.l.n.78/2015, art.10 d.l.n.113/2016, c.6 e 7- era risultata la legittimazione concorrente degli utilizzatori dei veicoli e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009.

La società contribuente ha proposto un unico ricorso per cassazione contro le quattro sentenze suindicate, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, poi con memoria rinunziando al controricorso.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione degli artt.9, c.9-bis del d.l.n.78/2015, convertito dalla I.n.125/2015, nonché dei commi 6 e 7 dell'art.10 del d.l.n.113/2016, convertito con modificazioni dalla I.n.160/2016 e della'rt.4 della I.n.212/2000.

Secondo la ricorrente il quadro giuridìco di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di escludere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all'anno 2009 ed anteriore al 2016.

Con il secondo motivo su deduce la violazione dell'art.5 c.25 d.l.n.953/1982, convertito dalla I.n.53/1983, come modificato dall'art.7 I.n.99/2009, nonché del comma 9-bis dell'art.9 d.l.n. 78/2015, conv. dalla I.n.125/2015 e degli artt.1292, 1294 e 1299 c.c.La CTR avrebbe male interpretato l'art.5 c.29 I.n.99, cit. ritenendo che lo stesso ammettesse la responsabilità concorrente di utilizzatori e concedente.

Premesso che il ricorso cumulativo proposto dalla società contribuente è ammissibile, attingendo sentenza resa su questione identica fra le stesse parti(cfr.Cass.n.15582/2010, Cass.n.8075/2013, Cass.n.4595/2017-.

I motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono entrambi fondati.

Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte-Cass.nn.13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.

A tali principi, espressi a conclusione di un ragionato iter motivatorio che va condiviso, la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va annullata e potendosi decidere senza ulteriori accertamenti, i ricorsi introduttivi proposti dalla società contribuente vanno accolti e gli avvisi di accertamento impugnati vanno annullati.

Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla materia fatta oggetto di plurimi interventi normativi, per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM Accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società, annullando gli atti impugnati.

Compensa le spese dell'intero giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17807-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8579/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 17807 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR del [OSCURATO:PERSONA], con quattro sentenze indicate in epigrafe, nel confermare le sentenze di primo grado, rigettava i ricorsi proposti dalla società Selmabipiernme leasing spa contro distinti avvisi di accertamento relativi al pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2010 di un'autovettura della stessa, esercente l'attività di concedente di veicolo in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore—art.9 bis I.n.125/2015 di conversione del d.l.n.78/2015, art.10 d.l.n.113/2016, c.6 e 7- era risultata la legittimazione concorrente degli utilizzatori dei veicoli e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009. La società contribuente ha proposto un unico ricorso per cassazione contro le quattro sentenze suindicate, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, poi con memoria rinunziando al controricorso. La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione degli artt.9, c.9-bis del d.l.n.78/2015, convertito dalla I.n.125/2015, nonché dei commi 6 e 7 dell'art.10 del d.l.n.113/2016, convertito con modificazioni dalla I.n.160/2016 e della'rt.4 della I.n.212/2000. Secondo la ricorrente il quadro giuridìco di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di escludere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all'anno 2009 ed anteriore al 2016. Con il secondo motivo su deduce la violazione dell'art.5 c.25 d.l.n.953/1982, convertito dalla I.n.53/1983, come modificato dall'art.7 I.n.99/2009, nonché del comma 9-bis dell'art.9 d.l.n. 78/2015, conv. dalla I.n.125/2015 e degli artt.1292, 1294 e 1299 c.c.La CTR avrebbe male interpretato l'art.5 c.29 I.n.99, cit. ritenendo che lo stesso ammettesse la responsabilità concorrente di utilizzatori e concedente. Premesso che il ricorso cumulativo proposto dalla società contribuente è ammissibile, attingendo sentenza resa su questione identica fra le stesse parti(cfr.Cass.n.15582/2010, Cass.n.8075/2013, Cass.n.4595/2017-. I motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono entrambi fondati. Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte-Cass.nn.13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. A tali principi, espressi a conclusione di un ragionato iter motivatorio che va condiviso, la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va annullata e potendosi decidere senza ulteriori accertamenti, i ricorsi introduttivi proposti dalla società contribuente vanno accolti e gli avvisi di accertamento impugnati vanno annullati. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla materia fatta oggetto di plurimi interventi normativi, per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società, annullando gli atti impugnati. Compensa le spese dell'intero giud
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