CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONIO, PAOLA,DAVIDE E [OSCURATO:PERSONA] S.S., GUASTI F.LLI S.S., GUARESCHIGIANCARLO, [OSCURATO:PERSONA] ALBINO,[OSCURATO:PERSONA] E DANIELE S.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA], BENIAMINO Etutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9523/2024N. 9523/24 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 25697/2026Data pubblicazione 22/09/2026BORLENGHI CARLA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E SAVERIOS.S.; [OSCURATO:PERSONA], GABRIELLA E GRAZIANO S.S. [OSCURATO:PERSONA] S.S.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E MARASIELEONORA S.S.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; PEVERIROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], BENIAMINO E FABIOS.S.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], FEDERICO, ANDREA S.S.;[OSCURATO:PERSONA] S.S.- intimati -avverso la sentenza n. 1391/2023 emessa dal Tribunale di Parma, depositatain data 20.10.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.7.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].AGEA – Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura notificò a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Paola, Davide e [OSCURATO:PERSONA] s.s., Guasti F.llis.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Daniele s.s., OriClaudia, [OSCURATO:PERSONA] e Giancarlo s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Graziano s.s., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Saverio s.s., [OSCURATO:PERSONA], Gabriella eGraziano s.s. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.s.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MalettiGabriele e Daniele s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VerderiMichele, Federico e Andrea s.s., [OSCURATO:PERSONA] s.s., titolari delleomonime aziende agricole, altrettante cartelle di pagamento, per la riscossionedi quote del prelievo supplementare nel settore del latte (cd. “prelievo latte”).I destinatari proposero dunque, con unico ricorso, opposizione all’esecuzione edagli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e il Tribunale di ParmaNumero registro generale 9523/2024N. 9523/24 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 25697/2026Data pubblicazione 22/09/2026l’accolse con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando la nullità di tutte le cartelleimpugnate, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento,nonché per difetto di sottoscrizione.AGEA ha dunque proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, sullabase di tre motivi, cui hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Paola, Davide e [OSCURATO:PERSONA] s.s., Guasti F.llis.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], MelettiGabriele e Daniele s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giancarlo s.s., SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA], Beniamino e Fabio s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.s.. Non hanno svolto difese: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; DonelliRaimondo e Saverio s.s.; [OSCURATO:PERSONA], Gabriella e Graziano s.s. ora [OSCURATO:PERSONA] s.s.;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s.; [OSCURATO:PERSONA]; MartiniGiuseppe; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Beniamino e Fabio s.s.;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Federico, Andrea s.s.; [OSCURATO:PERSONA] s.s..[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione dell’ordinanza entrosessanta giorni dall’odierna udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione art. 36,co. 4ter DL 248/2007 in una con l’art. 25 DPR 602/73 – Erroneità in diritto dellasentenza per aver sancito la nullità delle cartelle per mancata indicazione delresponsabile del procedimento, del responsabile della notifica e del responsabileNumero registro generale 9523/2024N. 9523/24 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 25697/2026Data pubblicazione 22/09/2026dell’emissione della cartella”, per non riferibilità della disciplina applicata aicrediti azionati, siccome non tributari.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione art. 36,co. 4ter DL 248/2007 – Erroneità in diritto della sentenza per aver sancito lanullità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento,del responsabile della notifica e del responsabile dell’emissione della cartella”.Secondo l’Agenzia ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamenteritenuto necessaria l’indicazione di un responsabile del procedimento diriscossione distinto rispetto a quello responsabile del procedimento di iscrizionea ruolo, sul falso presupposto, in diritto, della scissione tra la titolarità del creditoe la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, scissione nella specienon sussistente, in ragione dell’oggetto del credito, che consente ad AGEA diprocedere essa stessa alla riscossione a mezzo ruolo.1.3 – Con il terzo motivo, infine, si lamenta la “Violazione e falsa applicazioneart. 12, co. 4, DPR 602/73 – Erroneità in diritto della sentenza per aver sancitola nullità delle cartelle per mancata sottoscrizione”.2.1 – Il primo motivo è fondato.L’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, comminala nullità per i vizi formali della cartella, meglio indicati in rubrica, per le solecartelle di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.Pertanto, posto che – notoriamente - l’art. 25 cit. si applica ai soli crediti tributari(Cass. n. 28529/2018; Cass. n. 12614/2023), ha errato il Tribunale neldichiarare la nullità delle cartelle opposte (di natura chiaramente non tributaria)a cagione della mancata indicazione del responsabile del procedimento, delN. 9523/24 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9523/2024Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 25697/2026responsabile della notifica e del responsabile dell’emissione, in tal guisa violandoData pubblicazione 22/09/2026il principio di tassatività delle nullità, erroneamente dichiarata in un caso nonprevisto dalla legge.3.1 – Il secondo motivo è anch’esso fondato.La sentenza impugnata risulta, sul punto in contestazione, in contrasto con ilconsolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale “in tema di riscossione delprelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile delrelativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabiledell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’AGEA dell’interoprocedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la legge n. 228 del2012 (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da partedello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossioneavviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra ilprocedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello diemissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione),come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi (nella specie, laS.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuta necessariasia l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione aruolo che di quello di riscossione)” (Cass. n. 26669/2017; conf. Cass. n.13314/2018; Cass. n. 18575/2019; Cass. n. 15705/2021).Nel controricorso non sono offerti, d’altra parte, argomenti idonei ad indurre aduna rimeditazione di tale indirizzo.4.1 – Anche il terzo motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9523/2024N. 9523/24 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 25697/2026Data pubblicazione 22/09/2026Infatti, per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 31605/2019 e Cass. n.19327/2024) la firma della cartella di pagamento non è dettata a pena di nullità;del resto, il Tribunale parmense palesemente mostra di confondere la questionedella firma della cartella con quella – diversa - della firma del ruolo ex art. 12,comma 4, d.P.R. n. 602/1973 (peraltro, anch’essa neppure prescritta a pena dinullità; v. Cass. n. 12243/2018).5.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassatain relazione, con rinvio al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato,che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Parma,in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno9.7.2026.Il Presidente