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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 14468/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32242-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17196/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Roma e, premesso che l'Agenzia delle entrate, in data 21 maggio 2013, aveva annullato, in autotutela, per riscontrata inesistenza del presupposto impositivo, un avviso di accertamento parziale relativo all'anno di imposta 2005, chiedeva il rimborso della somma pagata, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n.5702/2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto sussisteva contestazione sia sull'entità del rimborso che sulle modalità e le procedure per ottenerlo.

Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la decisione era stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.17196/2020, depositata il 2.12.2020, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite.

In particolare, il Giudice di appello, dato atto che, nel corso del giudizio, l'appellante aveva ricevuto dall'Agenzia delle entrate la somma di euro 2.837,35 ed aveva rinunciato alle ulteriori pretese a titolo di rivalutazione e interessi, esponeva che, mentre, l'Agenzia delle entrate aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, attesa la correttezza dell'eccezione di giurisdizione, l'appellante aveva chiesto, invece, la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite per Ric. 2020 n. 32242 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -2- entrambi i gradi di giudizio e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ.

Secondo il Tribunale la rinuncia al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria comportava la soddisfazione integrale dell'interesse in capo all'attore, essendo stata ottenuta la somma capitale sulla quale non vi erano ulteriori contestazioni.

Rilevava, ancora, il Tribunale che, nel caso in esame, la peculiarità era data dal fatto che, pur essendo stato riconosciuto il rimborso, nel primo grado di giudizio, era stata contestata l'entità dello stesso, sulla base della diversa interpretazione della normativa tributaria, mentre, cessato il contrasto sulle somme dovute a titolo di sorte, ed effettuata la rinuncia a interessi e rivalutazione, ben poteva il giudice ordinario prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Proprio tale peculiarità giustificava la compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, e comportava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.96 cod.proc.civ.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato su tre motivi.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con la quale, riportandosi a quanto chiesto nel processo di appello, si chiede a questa Corte di: condannare l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Roma al pagamento dei compensi forensi dovuti per le difese in primo grado e nel presente appello, secondo le [OSCURATO:PERSONA] depositate all'udienza del 9/9/19, spese di lite di cui il difensore si è dichiarato antistatario.

Si rinuncia alle altre questioni sugli interessi e la svalutazione.

Si insiste però nel chiedere: la condanna dell'Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c.; e Ric. 2020 n. 32242 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -3- comunque l'attribuzione da parte del Giudice di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 u.c. per le perdite di tempo e le altre incolpevoli spese che il Genuino ha dovuto subire a causa della condotta dell'Amministrazione.

Si insiste anche perché la Suprema Corte decida nel merito, ex art. 384 c. 2".

Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo -rubricato: Violazione dell'art.360, comma 1 n.1) c.p.c., e dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione all'art.2 d.lgs. n.546/1992 (disposizioni sul processo tributario), nonché in relazione all'art.2033 c.c.- il ricorrente deduce l'erroneità delle sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale, in grado di appello, per avere affermato la giurisdizione del giudice tributario in una controversia nella quale non sussisteva alcun tributo ma, solamente, la contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate di restituire quanto indebitamente percepito. 2.Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell'art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.111 c.6 Cost., 112 prima parte del c.p.c., 132 c.2 n.4) c.p.c., e 118 c.1 disp.att.stesso codice, per totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, e di quella del GdP, sul punto cui hanno agganciato lo spostamento di competenza giurisidizionale- il ricorrente denuncia le sentenze (di primo e secondo grado) di totale mancanza di motivazione sul punto dirimente della competenza giurisdizionale. 3.Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione di legge commessa dai giudici di merito i quali avrebbero dovuto liquidare in suo favore le spese legali del primo e del secondo grado, non ricorrendo né soccombenza parziale, né motivi di novità delle questioni.

Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, i giudici avrebbero dovuto riconoscere che l'Agenzia delle entrate, almeno in Ric. 2020 n. 32242 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -4- primo grado, aveva resistito con colpa grave, causandogli danni da risarcire ex art.96 cod.proc.civ. 4.11 ricorso non è meritevole di accoglimento. 4.1.11 primo motivo è, infatti, inammissibile siccome inconferente rispetto al decisum.

Il mezzo di impugnazione non si confronta con la ratio decidendi, fondante la pronuncia del Tribunale, il quale, dando atto dell'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente (il quale aveva ottenuto la sorte capitale e rinunciato agli interessi e rivalutazione), ha ritenuto superata la questione sulla giurisdizione, ritenendo, quindi, di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese e il rigetto della domanda ex art.96 cod.proc.civ.

Il Tribunale, infatti, citando a conforto la giurisprudenza di questa Corte (le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso, tranne nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso...cfr.tra le altre, Cass.n.25977/16) ha rilevato che, nel caso in esame, era cessato il contrasto sulle somme dovute a titolo di sorte ed era stata effettuata rinuncia agli interessi e alla rivalutazione e ha, conseguenzialmente, ritenuto che la peculiarità della fattispecie incardinasse la sua giurisdizione, consentendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda ex art.96 cod.proc.civ.

4.2. La soluzione data alla controversia dal Tribunale, anche in punto di giurisdizione, non viene attinta dal mezzo di impugnazione con cui il ricorrente deduce, peraltro con difetto di specificità, l'errore commesso dai due giudici di merito nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario, a fronte di una dedotta inesistenza del tributo. 4.3.Anche, sotto questo profilo, il mezzo si appalesa inammissibile per la sua estrema genericità a fronte della motivazione Ric. 2020 n. 32242 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -5- resa dal Giudice di appello il quale ha esaurientemente spiegato (il che comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso con il quale si è dedotta mancanza di motivazione) la fondatezza, in primo grado, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con conseguente sussistenza di quella del giudice tributario -in quanto sulla stessa sorte capitale chiesta in restituzione e sulla spettanza dei richiesti interessi e rivalutazione monetaria erano sorte contestazioni- e il successivo mutamento delle posizioni giuridiche, avvenuto nel corso del secondo grado, a seguito dell'integrale soddisfacimento dell'interesse in capo all'appellante.

4.4. Tali argomentazioni vanno esenti da censura, anche in diritto, siccome conformi al principio reiteratamente statuito da queste Sezioni Unite (v. sentenza 15.10.2009 n.21893; id. 5.12.2011 n.25931; id. 16.12.2016 n.25977 e, di recente, n.12150 del 07/05/2021) secondo cui <<in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto>> 5.Dal mancato accoglimento dei primi due motivi, consegue il rigetto anche del terzo.

La soccombenza parziale ai fini del regolamento delle spese processuali e l'insussistenza dei presupposti per pervenire ad una condanna dell'Agenzia delle entrate ex art.96 cod.proc.civ. sono stati correttamente argomentati dal Giudice di appello sulla fondatezza dell'originaria eccezione di difetto di giurisdizione, sulla parziale contestazione in primo grado delle somme richieste in restituzione e sull'intervenuto integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, Ric. 2020 n. 32242 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -6- che aveva rinunciato a interessi e rivalutazione, a mezzo del pagamento della sorte capitale.

6. All'evidenza inammissibili sono, poi, le domande svolte in memoria dal ricorrente, riproponendo quelle già svolte nel giudizio di appello.

6.1. Oltre la considerazione che il rigetto del ricorso preclude a questa Corte la chiesta decisione nel merito della controversia ex art.384 cod.proc.civ., va ribadito, qualora si fosse inteso, con le memorie, avanzare tali domande a questa Corte, che la funzione della memoria di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ. - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ. - è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018), dovendosi, altresì, ritenere, a maggior ragione, inammissibile l'introduzione di nuove questioni o domande.

7. In conclusione, il ricorso, alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato. 8.La peculiarietà della vicenda processuale, che ha visto alterne soluzioni nei gradi di merito, induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio. 9.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 32242 sez.

SU - ud. 25-01-2022 -7- versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32242-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17196/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Roma e, premesso che l'Agenzia delle entrate, in data 21 maggio 2013, aveva annullato, in autotutela, per riscontrata inesistenza del presupposto impositivo, un avviso di accertamento parziale relativo all'anno di imposta 2005, chiedeva il rimborso della somma pagata, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n.5702/2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto sussisteva contestazione sia sull'entità del rimborso che sulle modalità e le procedure per ottenerlo. Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la decisione era stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.17196/2020, depositata il 2.12.2020, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. In particolare, il Giudice di appello, dato atto che, nel corso del giudizio, l'appellante aveva ricevuto dall'Agenzia delle entrate la somma di euro 2.837,35 ed aveva rinunciato alle ulteriori pretese a titolo di rivalutazione e interessi, esponeva che, mentre, l'Agenzia delle entrate aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, attesa la correttezza dell'eccezione di giurisdizione, l'appellante aveva chiesto, invece, la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite per Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- entrambi i gradi di giudizio e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ. Secondo il Tribunale la rinuncia al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria comportava la soddisfazione integrale dell'interesse in capo all'attore, essendo stata ottenuta la somma capitale sulla quale non vi erano ulteriori contestazioni. Rilevava, ancora, il Tribunale che, nel caso in esame, la peculiarità era data dal fatto che, pur essendo stato riconosciuto il rimborso, nel primo grado di giudizio, era stata contestata l'entità dello stesso, sulla base della diversa interpretazione della normativa tributaria, mentre, cessato il contrasto sulle somme dovute a titolo di sorte, ed effettuata la rinuncia a interessi e rivalutazione, ben poteva il giudice ordinario prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere. Proprio tale peculiarità giustificava la compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, e comportava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.96 cod.proc.civ. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato su tre motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con la quale, riportandosi a quanto chiesto nel processo di appello, si chiede a questa Corte di: condannare l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Roma al pagamento dei compensi forensi dovuti per le difese in primo grado e nel presente appello, secondo le [OSCURATO:PERSONA] depositate all'udienza del 9/9/19, spese di lite di cui il difensore si è dichiarato antistatario. Si rinuncia alle altre questioni sugli interessi e la svalutazione. Si insiste però nel chiedere: la condanna dell'Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c.; e Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- comunque l'attribuzione da parte del Giudice di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 u.c. per le perdite di tempo e le altre incolpevoli spese che il Genuino ha dovuto subire a causa della condotta dell'Amministrazione. Si insiste anche perché la Suprema Corte decida nel merito, ex art. 384 c. 2". Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo -rubricato: Violazione dell'art.360, comma 1 n.1) c.p.c., e dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione all'art.2 d.lgs. n.546/1992 (disposizioni sul processo tributario), nonché in relazione all'art.2033 c.c.- il ricorrente deduce l'erroneità delle sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale, in grado di appello, per avere affermato la giurisdizione del giudice tributario in una controversia nella quale non sussisteva alcun tributo ma, solamente, la contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate di restituire quanto indebitamente percepito. 2.Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell'art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.111 c.6 Cost., 112 prima parte del c.p.c., 132 c.2 n.4) c.p.c., e 118 c.1 disp.att.stesso codice, per totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, e di quella del GdP, sul punto cui hanno agganciato lo spostamento di competenza giurisidizionale- il ricorrente denuncia le sentenze (di primo e secondo grado) di totale mancanza di motivazione sul punto dirimente della competenza giurisdizionale. 3.Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione di legge commessa dai giudici di merito i quali avrebbero dovuto liquidare in suo favore le spese legali del primo e del secondo grado, non ricorrendo né soccombenza parziale, né motivi di novità delle questioni. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, i giudici avrebbero dovuto riconoscere che l'Agenzia delle entrate, almeno in Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- primo grado, aveva resistito con colpa grave, causandogli danni da risarcire ex art.96 cod.proc.civ. 4.11 ricorso non è meritevole di accoglimento. 4.1.11 primo motivo è, infatti, inammissibile siccome inconferente rispetto al decisum. Il mezzo di impugnazione non si confronta con la ratio decidendi, fondante la pronuncia del Tribunale, il quale, dando atto dell'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente (il quale aveva ottenuto la sorte capitale e rinunciato agli interessi e rivalutazione), ha ritenuto superata la questione sulla giurisdizione, ritenendo, quindi, di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese e il rigetto della domanda ex art.96 cod.proc.civ. Il Tribunale, infatti, citando a conforto la giurisprudenza di questa Corte (le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso, tranne nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso...cfr.tra le altre, Cass.n.25977/16) ha rilevato che, nel caso in esame, era cessato il contrasto sulle somme dovute a titolo di sorte ed era stata effettuata rinuncia agli interessi e alla rivalutazione e ha, conseguenzialmente, ritenuto che la peculiarità della fattispecie incardinasse la sua giurisdizione, consentendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda ex art.96 cod.proc.civ. 4.2. La soluzione data alla controversia dal Tribunale, anche in punto di giurisdizione, non viene attinta dal mezzo di impugnazione con cui il ricorrente deduce, peraltro con difetto di specificità, l'errore commesso dai due giudici di merito nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario, a fronte di una dedotta inesistenza del tributo. 4.3.Anche, sotto questo profilo, il mezzo si appalesa inammissibile per la sua estrema genericità a fronte della motivazione Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5- resa dal Giudice di appello il quale ha esaurientemente spiegato (il che comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso con il quale si è dedotta mancanza di motivazione) la fondatezza, in primo grado, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con conseguente sussistenza di quella del giudice tributario -in quanto sulla stessa sorte capitale chiesta in restituzione e sulla spettanza dei richiesti interessi e rivalutazione monetaria erano sorte contestazioni- e il successivo mutamento delle posizioni giuridiche, avvenuto nel corso del secondo grado, a seguito dell'integrale soddisfacimento dell'interesse in capo all'appellante. 4.4. Tali argomentazioni vanno esenti da censura, anche in diritto, siccome conformi al principio reiteratamente statuito da queste Sezioni Unite (v. sentenza 15.10.2009 n.21893; id. 5.12.2011 n.25931; id. 16.12.2016 n.25977 e, di recente, n.12150 del 07/05/2021) secondo cui <<in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto>> 5.Dal mancato accoglimento dei primi due motivi, consegue il rigetto anche del terzo. La soccombenza parziale ai fini del regolamento delle spese processuali e l'insussistenza dei presupposti per pervenire ad una condanna dell'Agenzia delle entrate ex art.96 cod.proc.civ. sono stati correttamente argomentati dal Giudice di appello sulla fondatezza dell'originaria eccezione di difetto di giurisdizione, sulla parziale contestazione in primo grado delle somme richieste in restituzione e sull'intervenuto integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -6- che aveva rinunciato a interessi e rivalutazione, a mezzo del pagamento della sorte capitale. 6. All'evidenza inammissibili sono, poi, le domande svolte in memoria dal ricorrente, riproponendo quelle già svolte nel giudizio di appello. 6.1. Oltre la considerazione che il rigetto del ricorso preclude a questa Corte la chiesta decisione nel merito della controversia ex art.384 cod.proc.civ., va ribadito, qualora si fosse inteso, con le memorie, avanzare tali domande a questa Corte, che la funzione della memoria di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ. - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ. - è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018), dovendosi, altresì, ritenere, a maggior ragione, inammissibile l'introduzione di nuove questioni o domande. 7. In conclusione, il ricorso, alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato. 8.La peculiarietà della vicenda processuale, che ha visto alterne soluzioni nei gradi di merito, induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio. 9.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -7- versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. C
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