CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 15/06/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 4 maggio 2021 con la quale il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti dell'istante la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'art. 73 DPR n. 309/90 con riguardo ai capi di incolpazione nn. 45), 47) e 51), rigettava il ricorso confermando l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando tre motivi di impugnazione. 3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 comma 1 del DPR n. 309/90, con riguardo ai capi 45) 47) e 51). La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe frutto di un'esegesi delle conversazioni valorizzate condotta in maniera non rigorosa, non essendo stata effettuata alcuna operazione di decriptazione del linguaggio utilizzato e non essendo stato raccolto alcun riscontro, in ordine alla riconducibilità dei dialoghi ad episodi delittuosi del tipo di quelli contestati. Con particolare riferimento al capo 45), la motivazione sarebbe illogica, avendo il tribunale dapprima sostenuto di rinvenire un valido compendio indiziario direttamente relativo ai fatti di cui alla predetta ipotesi di reato, per poi, invece, affermare la necessità di procedere ad una lettura unitaria delle ulteriori incolpazioni, così incorrendo in una doppia presunzione, contrastante con la regola della certezza degli indizi. Si lamenta anche la valorizzazione del silenzio serbato sui fatti, dall'indagato. Riguardo al capo 47), si contesta l'identificazione di tale "Vito" con l'indagato. Quale frutto di una valutazione parcellizzata e della mancata considerazione delle deduzioni difensive. Con riguardo sia a quella per cui il riferimento al lunedì, quale giorno di chiusura di una pizzeria, da parte degli interlocutori di una conversazione dell'8 gennaio 2018, non sarebbe riconducibile alla pizzeria del padre del ricorrente, siccome essa non seguiva tale turno di chiusura; sia a quella della mancanza di contatti telefonici tra il ricorrente e il padre come anche tra il Fabiano e il ricorrente, cger4 questi ultimi mai verificati dagli investigatori. Riguardo al capo 51), si contesta che la pizzeria presso cui gli interlocutori Fabiano e Giorgio si sarebbero recati, in base ad una intercettazione, per acquisire sostanza stupefacente, sia quella del padre del ricorrente, e comunque dalla successiva conversazione captata sarebbe esclusa qualsiasi cessione. Né sarebbe assicurato riscontro attraverso l'interpretazione fatta dal tribunale di una annotazione rinvenuta nel libro mastro sequestrato, relativo agli approvvigionamenti del sodalizio criminale. Anche in tal caso, sarebbero state trascurate allegazioni difensive, quali l'intestazione della pizzeria al solo padre del ricorrente, l'assenza di ogni ruolo da parte del ricorrente all'interno della stessa, l'assenza di prove circa la frequentazione tra l'indagato e i fratelli Fabiano, laddove la collocazione della vettura in uso ai Fabiano presso il domicilio del ricorrente sarebbe solo un'ipotesi investigativa. Né gli interlocutori delle conversazioni intercettate avrebbero citato mai il soprannome "Fezza" del ricorrente. 4. Con il secondo motivo, deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 comma V del DPR n. 309/90, con riguardo ai capi 47) e 51). Sarebbe illogico e apodittico il diniego della configurazione, ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, dei fatti di cui ai capi 47) e 51) essendo sussistenti tutti i dati utili a tali fini. 5. Con il terzo motivo, rappresenta i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. Non sarebbe idonea la motivazione laddove meramente rinviante alla gravità dei fatti e sarebbe viziata, laddove omette di considerare che il ricorrente non è indagato per il reato associativo, per cui mancherebbe l'illustrazione degli elementi da cui ricavare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, a fronte del decorso, dai fatti, di oltre tre anni, sino alla data di .applicazione della misura e della assenza di elementi sintomatici per la citata concretezza e attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Riguardo al primo motivo dedotto, deve premettersi che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Sez. 1 -, n. 8863 del 18/11/2020 (dep. 04/03/2021 ) Rv. 280605 - 02) La motivazione contestata è, con riferimento ai fatti di cui al capo 45), in linea con tale indirizzo: il collegio della cautela ha, invero, valorizzato il dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Aiello, quale incipit della attività poi svolta dal Damiano medesimo, con particolare riguardo alla riferibilità al tema della cessione/ acquisto di sostanza stupefacente. In tal senso appare congrua la considerazione del carattere criptico del riferimento ad un "decoder" richiesto formalmente, e con urgenza, dall'Aiello, alla luce della conseguente attivazione del Fabiano verso un "amico della pizzeria" e non, dunque, dedito alla vendita di apparecchi elettronici, e la sua "decodificazione" in termini di sostanza stupefacente alla luce dei frequenti rapporti tra il Fabiano e l'Aiello, aventi riguardo alla consegna di droga dietro pagamento. Coerente è, poi, nella predetta prospettiva di una fornitura urgente di droga presso il Fabiano, in vista della richiesta cessione da parte dell'Aiello, la valorizzazione del tragitto dell'auto del Fabiano in direzione della casa del ricorrente, con sosta, breve, presso il relativo comune di [OSCURATO:PERSONA], e conseguente chiamata dell'Aiello da parte del Fabiano per essere raggiunto. Completa la congruità della ricostruzione la considerazione del più complesso quadro indiziario a carico del ricorrente, delineante, con riguardo ai fatti di cui ai successivi capi di incolpazione, la sussistenza di diversi incontri tra il Fabiano e il ricorrente per l'acquisto, da parte del primo, di droga da rivendere. Rispetto a tale ricostruzione appare ragionevole l'identificazione del ricorrente attraverso il riferimento ad una pizzeria, quale locale della famiglia, in uno con la direzione e sosta, breve, del Fabiano, presso la località del domicilio del ricorrente, invero corroborata ulteriormente dalla coincidenza tra l'oggetto della ricerca del Fabiano (droga) e quello di frequenti incontri esistenti tra il ricorrente e il Fabiano stesso. La congruità di tale ricostruzione emerge, del resto, anche ove si tenga conto, peraltro, del principio per cui, in tema di misure cautelari personali, la nozione di 'gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova, idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato, in ordine ai reati addebitatigli, e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi, ma anche precisi e concordanti) (cfr. Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013 Rv. 255928 - 01 Superbo; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012 Rv. 253511 - 01 Fracassi). Quanto alla valorizzazione del silenzio serbato, precisato che diversamente da quanto sostenuto esso è astrattamente utilizzabile quale criterio ermeneutico, alla luce del principio per cui la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova, seppure solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011 (dep. 23/01/2012) Rv. 251828 - 01 M.), nel caso concreto assume carattere dirimente e preliminare il rilievo per cui l'adeguata ricostruzione indiziaria non presuppone in alcun modo la rilevanza di tale dato. Consegue la palese infondatezza delle censure sollevate, invero in concreto contrastanti con i criteri di valutazione dei dati indiziari in sede cautelare, correttamente applicati dal tribunale, lo si ribadisce, in ordine al capo 45) Quanto ai fatti di cui al capo di incolpazione n. 47), lineare, nel senso del riferimento a dati oggettivi e certi, è la motivazione, nella parte in cui si valorizza un servizio di polizia giudiziaria e accertamenti tecnici inerenti le vetture del Fabiano e del ricorrente, per dare atto di un incontro intercorso tra i due, cui vanno poi ricondotte le conversazioni svoltesi tra il Fabiano e il Giorgio, chiaramente relative all'acquisizione di sostanza stupefacente ottenuta anche in funzione di una conforme richiesta avanzata dall'Aiello. Le censure proposte invero, non si confrontano con i predetti punti e in particolare con i dati, obiettivi, dimostrativi dell'incontro tra il ricorrente e il Fabiano, così da sviare verso un tema, quale quello del riferimento o meno, in una conversazione, alla pizzeria del padre del ricorrente, che degrada a dato assolutamente irrilevante per la corretta ricostruzione indiziaria. Alla stessa stregua di quello della mancanza di contatti telefonici tra il ricorrente e il padre e tra il Chiefari e il Fabiano. Per quanto attiene al capo 51), devono effettuarsi rilievi analoghi ai precedenti, a fronte della ragionevole valorizzazione di dialoghi deponenti per l'acquisto di sostanza stupefacente presso il ricorrente, operata con riferimento alla sua ricerca presso una pizzeria, ricondotta a quella di famiglia (con ragionevole confutazione quindi, delle censure inerenti la titolarità della stessa in capo solo al padre del ricorrente) e della evidenziazione di una annotazione, sul libro mastro sequestrato, ritenuta inerente alla cessione contestata, attraverso una non irragionevole ricostruzione del termine ivi riportato di "Fizzaiolo", quale frutto di una crasi - come illustrato, seppur senza condivisione, dalla difesa -, tra il soprannome dell'indagato, "Fezza", e l'attività di pizzaiolo a lui accostabile, quantomeno sotto il profilo della appartenenza alla sua famiglia di una pizzeria. Nessun vizio, tantomeno motivazionale, è dunque rinvenibile, anche alla luce del principio che va ribadito, per cui con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Le censure sono dunque inammissibili. 4. Inammissibile è il secondo motivo: attraverso una lettura coordinata delle diverse conversazioni utili, il Chiefari è stato considerato quale referente non episodico per l'acquisizione di sostanza stupefacente da parte dei Fabiano, ed autore di ripetute cessioni solo in parte modiche, a fronte di una di esse inerente a ben 1 kg. di hashish assieme ad un ulteriore kg. di marjuana. Si tratta di considerazioni idonee ad escludere l'invocata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR n. 309/90, alla luce anche del principio, anche di recente ribadito, per cui la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Sez. 3 - , Sentenza n. 13115 del 06/02/2020 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279657 - 01). 6. Con riguardo al terzo motivo, non appare adeguata la motivazione, sul piano della attualità della misura applicata, laddove, se da una parte risulta illustrata la concretezza del pericolo di recidivanza, con la valorizzazione dell'inserimento professionale del ricorrente nei canali del narcotraffico, così da essere abile nel fornire varie tipologie di droga, persino a sodalizi criminali, appare carente la verifica di attualità della stessa, anche in relazione alla consumazione nel 2018 dei fatti, da elaborarsi, come noto, alla luce del principio per cui, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculunn libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 - , n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 09/02/2021) Rv. 280566 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia p