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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07201/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con sentenza del 17 settembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Varese resa il 24 giugno 2019, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO in ordine al reato di truffa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello non si è confrontata con le censure formulate dalla difesa e in particolare ha ribadito che la colpevolezza dell'imputato si desume dalla intestazione della posta pay su cui è stato effettuato il pagamento del corrispettivo della vendita di otto telefoni cellulari mai consegnati, senza che sia stato dimostrato l'effettivo ed esclusivo utilizzo da parte del ricorrente di tale strumento di pagamento.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame.

La corte ha infatti reso adeguata motivazione evidenziando che l'imputato non ha denunziato il furto o lo smarrimento della propria carta d'identità utilizzata per l'attivazione della carta prepagata ed era l'unico soggetto abilitato a prelevare le somme versate.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PreAdente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con sentenza del 17 settembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Varese resa il 24 giugno 2019, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO in ordine al reato di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello non si è confrontata con le censure formulate dalla difesa e in particolare ha ribadito che la colpevolezza dell'imputato si desume dalla intestazione della posta pay su cui è stato effettuato il pagamento del corrispettivo della vendita di otto telefoni cellulari mai consegnati, senza che sia stato dimostrato l'effettivo ed esclusivo utilizzo da parte del ricorrente di tale strumento di pagamento. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti reso adeguata motivazione evidenziando che l'imputato non ha denunziato il furto o lo smarrimento della propria carta d'identità utilizzata per l'attivazione della carta prepagata ed era l'unico soggetto abilitato a prelevare le somme versate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PreAdente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 07201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris