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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 35046/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7096-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI, 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], avendo perduto dei buoni fruttiferi postali, si rivolse all'amministrazione delle Poste per la ricerca di essi.

La società Poste italiane S.p.A. chiese, prima di iniziare le ricerche, un corrispettivo di euro 300 per potervi provvedere.

Dopo aver pagato tale compenso, [OSCURATO:PERSONA] ritrovò presso di sé i titoli originali.

Convenne di conseguenza in giudizio l'amministrazione delle poste dinanzi al Giudice di pace di Trani, chiedendone la condanna "alla restitu.zione della somma di euro 300 versati indebitamente, nonché un'ulteriore somma di euro 250 a titolo di risarcimento dei danni per il disagio anche psichico oltre che fisico arrecato per Jpostamenti continui con mei pubblici, ripetuti contatti telefonici, lunghe attese negli uffici nei quali riceveva riposta negativa nonostante i titoli fossero rimasti da sempre nella diiponibi lila dell'ente".

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trani con sentenza 17 luglio 2018 n. 446 rigettò la domanda, ritenendo: -) che la domanda andasse qualificata come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale; -) che la società [OSCURATO:PERSONA] non si era resa inadempiente agli obblighi assunti, perché aveva effettuato le ricerche dovute, e al momento in cui l'attore ritrovò nella propria abitazione i titoli smarriti, queste ricerche erano ancora in corso.

Ric. 2019 n. 07096 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -2-

3. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile, dal momento che la sentenza del Giudice di pace si sarebbe dovuta impugnare con l'appello.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che l'art. 339 c.p.c., nel testo modificato al d. lgs. 40/06, non consente più alcuna distinzione tra sentenze del giudice di pace appellabili, e sentenze del giudice di pace ricorribili per cassazione.

Tutte le sentenze del giudice di pace possono essere impugnate, sempre e comunque, solo con l'appello, con l'unica eccezione della pronuncia ex art. 114 c.p.c. (decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti).

L'unica distinzione residua prevista dalla legge concerne i motivi, e non il tipo dell'impugnazione: le sentenze pronunciate secondo equità, infatti, possono essere appellate solo per i motivi previsti dall'art. 339 c.p.c.; e le restanti sentenze, invece, possono essere appellate per qualsivoglia tipo di vizio (ex permultis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1213 del 18/01/2018, Rv. 647353 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19050 del 31/07/2017, Rv. 645338 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 16868 del 07/07/2017, Rv. 644979 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008, Rv. 605683 - 01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Ric. 2019 n. 07096 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -3- P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] • 1 7 NOV 2021 oggi, --------------------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7096-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI, 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], avendo perduto dei buoni fruttiferi postali, si rivolse all'amministrazione delle Poste per la ricerca di essi. La società Poste italiane S.p.A. chiese, prima di iniziare le ricerche, un corrispettivo di euro 300 per potervi provvedere. Dopo aver pagato tale compenso, [OSCURATO:PERSONA] ritrovò presso di sé i titoli originali. Convenne di conseguenza in giudizio l'amministrazione delle poste dinanzi al Giudice di pace di Trani, chiedendone la condanna "alla restitu.zione della somma di euro 300 versati indebitamente, nonché un'ulteriore somma di euro 250 a titolo di risarcimento dei danni per il disagio anche psichico oltre che fisico arrecato per Jpostamenti continui con mei pubblici, ripetuti contatti telefonici, lunghe attese negli uffici nei quali riceveva riposta negativa nonostante i titoli fossero rimasti da sempre nella diiponibi lila dell'ente". 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trani con sentenza 17 luglio 2018 n. 446 rigettò la domanda, ritenendo: -) che la domanda andasse qualificata come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale; -) che la società [OSCURATO:PERSONA] non si era resa inadempiente agli obblighi assunti, perché aveva effettuato le ricerche dovute, e al momento in cui l'attore ritrovò nella propria abitazione i titoli smarriti, queste ricerche erano ancora in corso. Ric. 2019 n. 07096 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- 3. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile, dal momento che la sentenza del Giudice di pace si sarebbe dovuta impugnare con l'appello. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che l'art. 339 c.p.c., nel testo modificato al d. lgs. 40/06, non consente più alcuna distinzione tra sentenze del giudice di pace appellabili, e sentenze del giudice di pace ricorribili per cassazione. Tutte le sentenze del giudice di pace possono essere impugnate, sempre e comunque, solo con l'appello, con l'unica eccezione della pronuncia ex art. 114 c.p.c. (decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti). L'unica distinzione residua prevista dalla legge concerne i motivi, e non il tipo dell'impugnazione: le sentenze pronunciate secondo equità, infatti, possono essere appellate solo per i motivi previsti dall'art. 339 c.p.c.; e le restanti sentenze, invece, possono essere appellate per qualsivoglia tipo di vizio (ex permultis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1213 del 18/01/2018, Rv. 647353 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19050 del 31/07/2017, Rv. 645338 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 16868 del 07/07/2017, Rv. 644979 - 01; Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008, Rv. 605683 - 01). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Ric. 2019 n. 07096 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] • 1 7 NOV 2021 oggi, --------------------
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