CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26894/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z075F);considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo deirequisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI