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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 1995

Cassazione n. 00656/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1995 in ALGERIA avverso la sentenza del 29/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito a trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.

Deduce il vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello.

Infatti, va ribadito che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata», (Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

Il motivo dedotto risulta perciò inammissibile, perché inteso a rimettere in ../4\L9 "_•-> discussione l'accordo raggiunto dalle parti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1995 in ALGERIA avverso la sentenza del 29/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito a trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. Deduce il vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello. Infatti, va ribadito che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata», (Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). Il motivo dedotto risulta perciò inammissibile, perché inteso a rimettere in ../4\L9 "_•-> discussione l'accordo raggiunto dalle parti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris