CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 02950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOE:_làto avviso alle parffl udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625, nn. 2) e 7) e 635 cod. pen., per avere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, forato lo pneumatico di un'autovettura e per essersi impossessato, approfittando del tempo in cui il proprietario si recava presso l'officina del gommista, del borsello del proprietario medesimo, posto all'interno del mezzo, contenente carte di credito e documenti. Formula due motivi. Con il primo si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo il giudice dato conto delle ragioni della sua congruità in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Con il secondo lamenta la carenza di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze, essendo le circostanze attenuanti generiche state ritenute in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, anziché in regime di prevalenza, in assenza di adeguate argomentazioni. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere estensore M