CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3046 -2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA] – (ditta individuale), elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Velletri, alla via [OSCURATO:PERSONA] , n. 5 5/A , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di LEONESSA -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]- in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Rieti,alla via M. Battistini, n. 13/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3260/2020, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 1 2 nove