CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e in quanto le stesse si palesano non specifiche ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza dei presupposti per la concessione dell'invocata attenuante in considerazione del valore dell'autovettura, tale da escludere che il danno possa obiettivamente considerarsi di lieve entità, a prescindere dalle capacità economiche della persona offesa (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e ritenuto che anche tale motivo sia inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da doglianze estremamente generiche, esso appare anche reiterativo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati, avendo la Corte territoriale evidenziato come l'imputato risulti gravato da precedenti condanne anche in relazione a reati della spessa specie, sicché l'invocata esclusione della recidiva non può essere condivisa (v., in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso