CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 14599/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14370-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 184/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14370 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto ex art. 13, comma8, I. n. 257/1992; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione avendo individuato il dies a quo dalla data del pensionamento; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Alessandro, affidando l'impugnazione a sei motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine al decorso della prescrizione per aver erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo del termine prescrizionale; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in una con il vizio di omessa motivazione, il ricorrente impul:a alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto allegato circa il momento dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione, coincidente con il deposito delle CT1.1 ambientali relative allo stabilimento, all'impianto ed al ruolo svolto dal ricorrente; che, nel terzo motivo, la violazione e Falsa applicazione dell'art.2934 c.c. è prospettata in relazione alla ritenuta prescrittibilità del diritto rivendicato a decorrere dalla data di pensionamento; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'approdo al convincimento circa il decorso della prescrizione in difetto di qualsiasi elemento anche presuntivo che attestasse la piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. per non aver la Corte tenuto conto che la mancanza di consapevolezza dell'esposizione non consentiva al ricorrente l'esercizio del diritto ed il verificarsi di una situazione di inerzia in relazione a quell'esercizio legittimante il decorso della prescrizione; con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. imputando alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine all'eccepita inammissibilità del ricorso in appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA]; che, rilevata l'infondatezza del sesto motivo, dovendosi ritenere l'eccezione implicitamente rigettata in relazione all'orientamento a riguardo espresso da questa Corte a sezioni unite circa il rilievo da attribuire a tal fine non a formule sacramentali bensì alla mera possibilità di discernere nell'atto i passi della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni della ritenuta illegittimità degli stessi, è a dirsi come gli altri cinque motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 18254/2019 ma già Cass. n. 29635/2018 e Cass. n. 2856/2017) secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale il cui termine decorre "dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà in conformità, pronunciando altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, nell'adunanza