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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35667/2023

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p.a.

Banco popolare società cooperativa, subentrata a [OSCURATO:SOCIETA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale per notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. 59501, racc. 22582, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 15 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona de i commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, elettivamente si domiciliano -controricorrente- Oggetto: Amministrazione straordinaria- Convenzione interbancaria- Legittimazione.RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del T ribunale di Isernia, depositato in data 2 marzo 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: - e merge dagli atti e da l decreto impugnato che nell’ottobre 2004 un pooldi banche, di cui faceva parte [OSCURATO:SOCIETA], alla quale è poi subentrata la banca ricorrente, concesse un finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA], controllante [OSCURATO:SOCIETA]; - a garanzia degli obblighi assunti, ma con atto distinto , [OSCURATO:SOCIETA], insieme con altre società, prestò una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, impegnandosi a corrispondere a Sanpaolo, nella qualità di agente, gli importi dovuti dal prenditore in relazione alle obbligazioni garantite; - il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] rigettò la domanda di ammissione proposta da [OSCURATO:PERSONA], perché ritenne invalida la garanzia prestata per il finanziamento erogato nel 2004 a [OSCURATO:SOCIETA]; - il T ribunale di Isernia ha rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dalla banca, per difetto di legittimazione attiva; - a sostegno della decisione, ha fatto leva sul contratto di finanziamento del 2004 e ha ritenuto che i singoli creditori finanziatori avessero conferito un mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva, sia sostanziale, sia processuale, alla banca Sanpaolo, qualificata come agente, in tal modo considerando il pool di banche come un’unica entità, senza possibilità di azione disgiunta; -difatti, ha osservato, l’agente, in base al contratto, è l’unico soggetto legittimato ad agire per le questioni concernenti il finanziamento, ad esempio informare il prenditore, in nome e per conto dei singoli finanziatori, dell’intenzione di esercitarela facoltà RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore di recesso, di risolvere il contratto o di esercitare le facoltà di decadenza dal termine; e ha ritenuto significativa la circostanza che i pagamenti dovuti dal prenditore alle parti f inanziarie dovessero essere compiuti mediante addebito sul conto corrente dell’agente, e che fosse pur sempre l’agente autorizzato a procedere all’addebito di qualsiasi importo dovuto; - contro questo decreto la banca propone ricorso per ottenerne lacassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria risponde con controricorso, pure corredato di memoria.

Considerato che: -con l’unico motivo la banca denuncia la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., perché il Tribunale di Isernia, male interpretando il contratto di finanziamento e, in particolare, in chiave sistematica, gli artt. 2.3, 17, 17.2.4 e 17.7.4, 13, 16.1.3 e 17.12 di esso , avrebbe erroneamente ritenuto legittimata ad agire per l'intero credito la sola banca capofila, considerando, quindi, le tre banche finanziatrici come parte plurisoggettiva, invece di riconoscere a ciascuna una posizione di piena autonomia anche rispetto alla tutela delle proprie ragioni nell’esecuzione del rapporto; -il motivo è inammissibile, perché concerne la violazione dei criteri d’interpretazione del contratto di finanziamento del 2004, mentre, come la stessa ricorrente espone nella narrativa del ricorso, la domanda di ammissione si fondava sulla separata garanzia personale a prima richiesta prestata da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle«parti finanziarie» (si legge a pag. 4 del ricorso che «il credito dell’allora [OSCURATO:SOCIETA], in forza della fideiussione prestata dalla stessa Ittierre a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con il contratto di finanziamento (enfasi aggiunta), ammontava ad Euro 10.419.560,86…»); - [OSCURATO:SOCIETA] , dunque , in base alla stessa prospettazione della ricorrente e come emerge anche dal decreto impugnato, non è RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore parte del contratto di finanziamento, stipulato tra le banche in pool e [OSCURATO:SOCIETA]; -e non rileva che erroneamente anche il decreto del Tribunale di Isernia sia stato calibrato sul contratto di finanziamento, pur essendosi dato atto in narrativa che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] poggiava sulla garanzia prestata in favore del pool, che era stata valutata dal giudice delegato, il quale l’aveva ritenuta invalida; e ciò perché queste statuizioni non sono state aggredite facendo leva sul loro oggetto, ma contestando il risultato interpretativo di un contratto diverso dal negozio applicabile; - nemmeno importa, come si sostiene in memoria, che vi sia un nesso di collegamento tra il finanziamento e la garanzia, posto che la prestazione oggetto di garanzia a prima richiesta in ragione della propria autonomia è qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale (Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., n. 18520/19); -ininfluente è, per conseguenza, la circostanza che la censura concernente la dedotta violazione delle regole ermeneutiche in relazione al contratto di finanziamento del 2004 sia stata accolta da questa Corte con l’ordinanza n. 36027/21 citata in memoria dalla ricorrente (la quale, peraltro, diversamente da quanto ivi sostenuto, comunque non fonda alcun giudicato esterno, poiché questa Corte ha demandato al giudice del merito di rinnovare la valutazionedell’accordo); -il ricorso è pertanto inammissibile ; -le spese seguon o la soccombenza .

Per questi motivi La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di consiglio del6 dicembre 2023.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.a. Banco popolare società cooperativa, subentrata a [OSCURATO:SOCIETA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale per notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. 59501, racc. 22582, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 15 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona de i commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, elettivamente si domiciliano -controricorrente- Oggetto: Amministrazione straordinaria- Convenzione interbancaria- Legittimazione.RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del T ribunale di Isernia, depositato in data 2 marzo 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - e merge dagli atti e da l decreto impugnato che nell’ottobre 2004 un pooldi banche, di cui faceva parte [OSCURATO:SOCIETA], alla quale è poi subentrata la banca ricorrente, concesse un finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA], controllante [OSCURATO:SOCIETA]; - a garanzia degli obblighi assunti, ma con atto distinto , [OSCURATO:SOCIETA], insieme con altre società, prestò una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, impegnandosi a corrispondere a Sanpaolo, nella qualità di agente, gli importi dovuti dal prenditore in relazione alle obbligazioni garantite; - il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] rigettò la domanda di ammissione proposta da [OSCURATO:PERSONA], perché ritenne invalida la garanzia prestata per il finanziamento erogato nel 2004 a [OSCURATO:SOCIETA]; - il T ribunale di Isernia ha rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dalla banca, per difetto di legittimazione attiva; - a sostegno della decisione, ha fatto leva sul contratto di finanziamento del 2004 e ha ritenuto che i singoli creditori finanziatori avessero conferito un mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva, sia sostanziale, sia processuale, alla banca Sanpaolo, qualificata come agente, in tal modo considerando il pool di banche come un’unica entità, senza possibilità di azione disgiunta; -difatti, ha osservato, l’agente, in base al contratto, è l’unico soggetto legittimato ad agire per le questioni concernenti il finanziamento, ad esempio informare il prenditore, in nome e per conto dei singoli finanziatori, dell’intenzione di esercitarela facoltà RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore di recesso, di risolvere il contratto o di esercitare le facoltà di decadenza dal termine; e ha ritenuto significativa la circostanza che i pagamenti dovuti dal prenditore alle parti f inanziarie dovessero essere compiuti mediante addebito sul conto corrente dell’agente, e che fosse pur sempre l’agente autorizzato a procedere all’addebito di qualsiasi importo dovuto; - contro questo decreto la banca propone ricorso per ottenerne lacassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria risponde con controricorso, pure corredato di memoria. Considerato che: -con l’unico motivo la banca denuncia la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., perché il Tribunale di Isernia, male interpretando il contratto di finanziamento e, in particolare, in chiave sistematica, gli artt. 2.3, 17, 17.2.4 e 17.7.4, 13, 16.1.3 e 17.12 di esso , avrebbe erroneamente ritenuto legittimata ad agire per l'intero credito la sola banca capofila, considerando, quindi, le tre banche finanziatrici come parte plurisoggettiva, invece di riconoscere a ciascuna una posizione di piena autonomia anche rispetto alla tutela delle proprie ragioni nell’esecuzione del rapporto; -il motivo è inammissibile, perché concerne la violazione dei criteri d’interpretazione del contratto di finanziamento del 2004, mentre, come la stessa ricorrente espone nella narrativa del ricorso, la domanda di ammissione si fondava sulla separata garanzia personale a prima richiesta prestata da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle«parti finanziarie» (si legge a pag. 4 del ricorso che «il credito dell’allora [OSCURATO:SOCIETA], in forza della fideiussione prestata dalla stessa Ittierre a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con il contratto di finanziamento (enfasi aggiunta), ammontava ad Euro 10.419.560,86…»); - [OSCURATO:SOCIETA] , dunque , in base alla stessa prospettazione della ricorrente e come emerge anche dal decreto impugnato, non è RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore parte del contratto di finanziamento, stipulato tra le banche in pool e [OSCURATO:SOCIETA]; -e non rileva che erroneamente anche il decreto del Tribunale di Isernia sia stato calibrato sul contratto di finanziamento, pur essendosi dato atto in narrativa che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] poggiava sulla garanzia prestata in favore del pool, che era stata valutata dal giudice delegato, il quale l’aveva ritenuta invalida; e ciò perché queste statuizioni non sono state aggredite facendo leva sul loro oggetto, ma contestando il risultato interpretativo di un contratto diverso dal negozio applicabile; - nemmeno importa, come si sostiene in memoria, che vi sia un nesso di collegamento tra il finanziamento e la garanzia, posto che la prestazione oggetto di garanzia a prima richiesta in ragione della propria autonomia è qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale (Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., n. 18520/19); -ininfluente è, per conseguenza, la circostanza che la censura concernente la dedotta violazione delle regole ermeneutiche in relazione al contratto di finanziamento del 2004 sia stata accolta da questa Corte con l’ordinanza n. 36027/21 citata in memoria dalla ricorrente (la quale, peraltro, diversamente da quanto ivi sostenuto, comunque non fonda alcun giudicato esterno, poiché questa Corte ha demandato al giudice del merito di rinnovare la valutazionedell’accordo); -il ricorso è pertanto inammissibile ; -le spese seguon o la soccombenza . Per questi motivi La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.RG n. 8311/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di consiglio del6 dicembre 2023. Il Presidente
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