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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2022

Cassazione n. 18222/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 31 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Bari del 20 gennaio 2014 (irrevocabile il 14 aprile 2015) per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen. commessi a Foggia il 7 luglio 2006, a Rimini il 19 luglio 2006 e a Riccione il 14 febbraio 2007 in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in relazione a due autovetture provento di furto; 2) Corte di appello di Bologna del 17 gennaio 2017 (irrevocabile 1'11 aprile 2018) per il reato di bancarotta documentale della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 26 giugno 2009; 3) Corte di appello di Bologna del 13 maggio 2021 (irrevocabile il 22 giugno 2022) per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 20 maggio 2015.

La continuazione è stata esclusa in ragione del lasso di tempo trascorso tra le condotte penalmente rilevanti tenuto conto che la ricettazione è stata accertata il 4 febbraio 2007, mentre il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. risale al 29 giugno 2009 e quello dell'altra società, operante in ambito totalmente diverso, è del 20 maggio 2015.

Anche l'oggettività giuridica dei reati (ricettazione di automobili e bancarotta per distrazione e documentale) è stata ritenuta tale da escludere l'identità del disegno criminoso, potendo, al più, parlarsi di generico intento lucrativo, peraltro difficilmente individuabile nel rapporto tra ricettazione e bancarotta.

I reati fallimentari, peraltro, sono stati commessi in relazione alle attività di società operanti in settori totalmente diversi, avendo operato la [OSCURATO:SOCIETA]. nel settore delle automobili e la [OSCURATO:SOCIETA]. in quello alimentare.

2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto motivazionale sotto il profilo della sua manifesta illogicità e mancanza.

La Corte di appello avrebbe errato nel dare rilievo esclusivo al dato temporale e alla natura dei reati, senza considerare adeguatamente l'omogeneità delle condotte e, quindi, l'unitarietà del disegno criminoso. 1 01) Il delitto di ricettazione è stato commesso da Falleroni mentre era legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e a nulla rileverebbe lo scostamento temporale segnalato dal giudice dell'esecuzione.

Infatti, proprio nel 2007 sarebbero state poste in essere le azioni che hanno dato luogo al fallimento della predetta società, così come la ricettazione per la quale è stata riportata condanna.

Il «modus operandi "fallimentare"» avrebbe portato anche al fallimento dell'altra società e sarebbe iniziato già nel 2010, fino alla successiva dichiarazione di fallimento.

Peraltro, era stata formulata una richiesta subordinata relativa alla continuazione tra le sole due sentenze di cui ai nn. 1) e 2) rispetto alla quale era stata fornita una risposta del tutto generica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

L'accertamento condotto dal giudice dell'esecuzione è conforme a tale principio avendo preso in considerazione le modalità di commissione dei reati, la distanza temporale tra i fatti e la mancata dimostrazione di specifiche finalità perseguite dal condannato.

3. A fronte della motivazione del giudice dell'esecuzione/ che ha evidenziato le coordinate essenziali attraverso le quali è pervenuto all'esclusione della fondatezza dell'istanza, il ricorrente oppone una lettura alternativa in fatto adducendo vizi motivazionali, in realtà, solo prospettati in termini meramente avversativi di merito.

La violazione di legge è stata solo enunciata nella rubrica del motivo di ricorso ma non risulta illustrata nello sviluppo dello stesso in quanto la censura appare strutturata secondo le sole coordinate del vizio motivazionale.

Non risulta, peraltro, adeguatamente illustrato quale possa essere il vizio di evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione poiché il ricorso non spiega adeguatamente quale sia il profilo di criticità nel ragionamento seguito dal giudice dell'esecuzione per escludere che tra le ricettazioni delle automobili commesse nel 2006/2007 e la bancarotta documentale della società [OSCURATO:SOCIETA]. possa ravvisarsi un unico disegno criminoso.

E' stata omessa l'indicazione dell'elemento fattuale non considerato dalla Corte di appello in funzione della ricostruzione alternativa proposta dall'istante e la decisività dello stesso.

Con il ricorso, piuttosto, si ripropone, in termini confutativi, la tesi della fondatezza della richiesta di riconoscimento della continuazione in ragione della, non meglio identificata, «omogeneità delle condotte» (asseritamente espressive di un «modus operandi "fallimentare"») e della contiguità temporale dei fatti.

A tale proposito, pur dovendosi considerare che «in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194), il ricorso non propone censure ammissibili in questa sede di legittimità.

Non è sufficiente, infatti, addurre la contiguità temporale dei fatti, dovendosi, piuttosto assegnare rilievo alla circostanza che quella contiguità, in ragione della specificità delle circostanze in cui i reati sono stati commessi, è indicativa della continuazione tra gli stessi.

Tale indicazione è rimasta totalmente carente nel ricorso, anche con riguardo alle condotte poste in essere dal condannato nella qualità di legale rappresentante della sola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con conseguente inammissibilità anche della censura subordinata riferita alle sole sentenze indicate sub 1) e 2).

Sul punto, oltre all'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato, va ribadito che «in tema di continuazione "in executivis", grava sul condannato che invochi l'applicazione della relativa disciplina l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti» (Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep. 2010, Marianera, Rv. 245970).

E' rimasto inespresso, quindi, l'elemento dal quale potere desumere che, sin dalla commissione del primo reato di ricettazione fosse programmata, sia pure a grandi linee, la consumazione delle successive condotte di bancarotta che, per quanto riguarda la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha riguardato settori commerciali eterogenei rispetto a quelli interessati dal commercio di autoveicoli.

Tale ultima circostanza, oltre al dato temporale (tra le condotte di bancarotta afferenti alle diverse società vi è una distanza temporale di circa tre anni) rende non manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione riferita anche al diniego della continuazione fra le bancarotte.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 31 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Bari del 20 gennaio 2014 (irrevocabile il 14 aprile 2015) per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen. commessi a Foggia il 7 luglio 2006, a Rimini il 19 luglio 2006 e a Riccione il 14 febbraio 2007 in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in relazione a due autovetture provento di furto; 2) Corte di appello di Bologna del 17 gennaio 2017 (irrevocabile 1'11 aprile 2018) per il reato di bancarotta documentale della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 26 giugno 2009; 3) Corte di appello di Bologna del 13 maggio 2021 (irrevocabile il 22 giugno 2022) per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 20 maggio 2015. La continuazione è stata esclusa in ragione del lasso di tempo trascorso tra le condotte penalmente rilevanti tenuto conto che la ricettazione è stata accertata il 4 febbraio 2007, mentre il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. risale al 29 giugno 2009 e quello dell'altra società, operante in ambito totalmente diverso, è del 20 maggio 2015. Anche l'oggettività giuridica dei reati (ricettazione di automobili e bancarotta per distrazione e documentale) è stata ritenuta tale da escludere l'identità del disegno criminoso, potendo, al più, parlarsi di generico intento lucrativo, peraltro difficilmente individuabile nel rapporto tra ricettazione e bancarotta. I reati fallimentari, peraltro, sono stati commessi in relazione alle attività di società operanti in settori totalmente diversi, avendo operato la [OSCURATO:SOCIETA]. nel settore delle automobili e la [OSCURATO:SOCIETA]. in quello alimentare. 2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto motivazionale sotto il profilo della sua manifesta illogicità e mancanza. La Corte di appello avrebbe errato nel dare rilievo esclusivo al dato temporale e alla natura dei reati, senza considerare adeguatamente l'omogeneità delle condotte e, quindi, l'unitarietà del disegno criminoso. 1 01) Il delitto di ricettazione è stato commesso da Falleroni mentre era legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e a nulla rileverebbe lo scostamento temporale segnalato dal giudice dell'esecuzione. Infatti, proprio nel 2007 sarebbero state poste in essere le azioni che hanno dato luogo al fallimento della predetta società, così come la ricettazione per la quale è stata riportata condanna. Il «modus operandi "fallimentare"» avrebbe portato anche al fallimento dell'altra società e sarebbe iniziato già nel 2010, fino alla successiva dichiarazione di fallimento. Peraltro, era stata formulata una richiesta subordinata relativa alla continuazione tra le sole due sentenze di cui ai nn. 1) e 2) rispetto alla quale era stata fornita una risposta del tutto generica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'accertamento condotto dal giudice dell'esecuzione è conforme a tale principio avendo preso in considerazione le modalità di commissione dei reati, la distanza temporale tra i fatti e la mancata dimostrazione di specifiche finalità perseguite dal condannato. 3. A fronte della motivazione del giudice dell'esecuzione/ che ha evidenziato le coordinate essenziali attraverso le quali è pervenuto all'esclusione della fondatezza dell'istanza, il ricorrente oppone una lettura alternativa in fatto adducendo vizi motivazionali, in realtà, solo prospettati in termini meramente avversativi di merito. La violazione di legge è stata solo enunciata nella rubrica del motivo di ricorso ma non risulta illustrata nello sviluppo dello stesso in quanto la censura appare strutturata secondo le sole coordinate del vizio motivazionale. Non risulta, peraltro, adeguatamente illustrato quale possa essere il vizio di evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione poiché il ricorso non spiega adeguatamente quale sia il profilo di criticità nel ragionamento seguito dal giudice dell'esecuzione per escludere che tra le ricettazioni delle automobili commesse nel 2006/2007 e la bancarotta documentale della società [OSCURATO:SOCIETA]. possa ravvisarsi un unico disegno criminoso. E' stata omessa l'indicazione dell'elemento fattuale non considerato dalla Corte di appello in funzione della ricostruzione alternativa proposta dall'istante e la decisività dello stesso. Con il ricorso, piuttosto, si ripropone, in termini confutativi, la tesi della fondatezza della richiesta di riconoscimento della continuazione in ragione della, non meglio identificata, «omogeneità delle condotte» (asseritamente espressive di un «modus operandi "fallimentare"») e della contiguità temporale dei fatti. A tale proposito, pur dovendosi considerare che «in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194), il ricorso non propone censure ammissibili in questa sede di legittimità. Non è sufficiente, infatti, addurre la contiguità temporale dei fatti, dovendosi, piuttosto assegnare rilievo alla circostanza che quella contiguità, in ragione della specificità delle circostanze in cui i reati sono stati commessi, è indicativa della continuazione tra gli stessi. Tale indicazione è rimasta totalmente carente nel ricorso, anche con riguardo alle condotte poste in essere dal condannato nella qualità di legale rappresentante della sola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con conseguente inammissibilità anche della censura subordinata riferita alle sole sentenze indicate sub 1) e 2). Sul punto, oltre all'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato, va ribadito che «in tema di continuazione "in executivis", grava sul condannato che invochi l'applicazione della relativa disciplina l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti» (Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep. 2010, Marianera, Rv. 245970). E' rimasto inespresso, quindi, l'elemento dal quale potere desumere che, sin dalla commissione del primo reato di ricettazione fosse programmata, sia pure a grandi linee, la consumazione delle successive condotte di bancarotta che, per quanto riguarda la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha riguardato settori commerciali eterogenei rispetto a quelli interessati dal commercio di autoveicoli. Tale ultima circostanza, oltre al dato temporale (tra le condotte di bancarotta afferenti alle diverse società vi è una distanza temporale di circa tre anni) rende non manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione riferita anche al diniego della continuazione fra le bancarotte. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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