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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 1987

Cassazione n. 39610/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1987 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. e in riforma del provvedimento del 1° luglio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di:Foggia aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ordinava l'applicazione nei riguardi del prevenuto della più grave misura della custodia cautelare in carcere.

Rilevava, in particolare, il Tribunale come la misura degli arresti in casa dovesse essere considerata inadeguata in ragione della gravità delle condotte delittuose accertate, commesse anche all'interno della sua abitazione, e dei suoi collegamenti con i circuiti criminali del luogo: dati incompatibili con l'applicazione di una misura caratterizzata da controlli solo saltuari.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Costantinescu, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare omesso di considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato e il fatto che lo stesso era stato sottoposto per quasi un anno alla misura degli arresti domiciliari senza aver subito alcun rilievo critico; ed ancora, valorizzando un presunto e non concreto collegamento con i circuiti della criminalità locale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832; Sez. 1, n. 30561 del 15/07/2010, Micelli, Rv. 248322).

Di tale regula iuris - dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi - il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione: evidenziando, con una motivazione congrua nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come la misura degli arresti domiciliari dovesse considerarsi inadeguata a fronteggiare il già riconosciuto rischio di recidiva, tenuto conto che l'imputato era stato giudicato responsabile di un reato di particolare gravità, afferente al narcotraffico di un rilevante quantitativo di stupefacente, pari a 16 kg. di hashish y (oltre che di un ulteriore quantitativo di cocaina), detenuto all'interno della propria abitazione, nascosto in apposito vano; dato, questo, ragionevolmente espressione di un collegamento del prevenuto con gli ambienti della criminalità dedita alla professionale commercializzazione di droghe.

Né nella motivazione della ordinanza impugnata è ravvisabile alcuna lacuna argomentativa, considerato che il Tribunale di Bari aveva valutato anche il periodo di precedente applicazione degli arresti domiciliari, spiegando - in maniera che resta esente da qualsivoglia censura di illogicità - come tale circostanza fosse irrilevante, in quanto la mancata contestazione all'interessato di violazioni delle prescrizioni imposte ben poteva essere collegata alla esecuzione di una misura qualificata da forme di discontinue e saltuarie forme di controllo da parte delle forze dell'ordine.

In presenza di un apparato argomentativo coerente al precetto normativo di cui era stata sollecitata l'applicazione e convincente sotto l'aspetto della tenuta logica, le doglianze difensive formulate con il ricorso finiscono per risultare non ammissibili perché finalizzate ad ottenere una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1987 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. e in riforma del provvedimento del 1° luglio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di:Foggia aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ordinava l'applicazione nei riguardi del prevenuto della più grave misura della custodia cautelare in carcere. Rilevava, in particolare, il Tribunale come la misura degli arresti in casa dovesse essere considerata inadeguata in ragione della gravità delle condotte delittuose accertate, commesse anche all'interno della sua abitazione, e dei suoi collegamenti con i circuiti criminali del luogo: dati incompatibili con l'applicazione di una misura caratterizzata da controlli solo saltuari. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Costantinescu, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare omesso di considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato e il fatto che lo stesso era stato sottoposto per quasi un anno alla misura degli arresti domiciliari senza aver subito alcun rilievo critico; ed ancora, valorizzando un presunto e non concreto collegamento con i circuiti della criminalità locale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832; Sez. 1, n. 30561 del 15/07/2010, Micelli, Rv. 248322). Di tale regula iuris - dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi - il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione: evidenziando, con una motivazione congrua nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come la misura degli arresti domiciliari dovesse considerarsi inadeguata a fronteggiare il già riconosciuto rischio di recidiva, tenuto conto che l'imputato era stato giudicato responsabile di un reato di particolare gravità, afferente al narcotraffico di un rilevante quantitativo di stupefacente, pari a 16 kg. di hashish y (oltre che di un ulteriore quantitativo di cocaina), detenuto all'interno della propria abitazione, nascosto in apposito vano; dato, questo, ragionevolmente espressione di un collegamento del prevenuto con gli ambienti della criminalità dedita alla professionale commercializzazione di droghe. Né nella motivazione della ordinanza impugnata è ravvisabile alcuna lacuna argomentativa, considerato che il Tribunale di Bari aveva valutato anche il periodo di precedente applicazione degli arresti domiciliari, spiegando - in maniera che resta esente da qualsivoglia censura di illogicità - come tale circostanza fosse irrilevante, in quanto la mancata contestazione all'interessato di violazioni delle prescrizioni imposte ben poteva essere collegata alla esecuzione di una misura qualificata da forme di discontinue e saltuarie forme di controllo da parte delle forze dell'ordine. In presenza di un apparato argomentativo coerente al precetto normativo di cui era stata sollecitata l'applicazione e convincente sotto l'aspetto della tenuta logica, le doglianze difensive formulate con il ricorso finiscono per risultare non ammissibili perché finalizzate ad ottenere una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
Sentenza Cassazione n. 39610/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris