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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25208/2026

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i;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di carenza di motivazione in ordine all’accoglimento dell’appellodel pubblico ministero e alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648,comma primo, cod. pen., così come operata dalla corte d’appello in riforma dellasentenza di primo grado, risulta manifestamente infondato perché denuncia viziche non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale, per contro,illustra con argomentazioni logicamente lineari le ragioni a fondamentodell’esclusione dell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, dovendo lavalutazione giudiziale riguardare non solo il valore economico dell’oggetto delreato, bensì il disvalore complessivo del fatto, dedotto dagli indici fattuali di cuiall’art. 133, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove, tra glielementi di rilievo, il giudice adito richiama anche la personalità negativa dellaricorrente, dedotta dai precedenti penali);che l’apprezzamento sulla gravità del fatto e alla determinazione della pena(pure censurata in seno al motivo in esame) appartiene alla discrezionalità delgiudice, ed è pertanto sottratta alla cognizione di legittimità, atteso che èinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di carenza di motivazione in ordine all’accoglimento dell’appellodel pubblico ministero e alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648,comma primo, cod. pen., così come operata dalla corte d’appello in riforma dellasentenza di primo grado, risulta manifestamente infondato perché denuncia viziche non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale, per contro,illustra con argomentazioni logicamente lineari le ragioni a fondamentodell’esclusione dell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, dovendo lavalutazione giudiziale riguardare non solo il valore economico dell’oggetto delreato, bensì il disvalore complessivo del fatto, dedotto dagli indici fattuali di cuiall’art. 133, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove, tra glielementi di rilievo, il giudice adito richiama anche la personalità negativa dellaricorrente, dedotta dai precedenti penali);che l’apprezzamento sulla gravità del fatto e alla determinazione della pena(pure censurata in seno al motivo in esame) appartiene alla discrezionalità delgiudice, ed è pertanto sottratta alla cognizione di legittimità, atteso che èinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris