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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17010/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Si contestava allo stesso di avere convinto la persona offesa a firmare dei contratti relativi a forniture di energia elettrica e di averla successivamente raggirata circa la necessità di pagare delle somme di denaro in contanti correlate a inesistenti inadempimenti.

La Corte di merito limitava l'affermazione di responsabilità alla truffa contestata al capo al) e rideterminava la pena in mesi 9 di reclusione ed euro 400 di multa, senza concedere il beneficio della sospensione condizionale.

Assolveva la ricorrente dagli altri reati contestati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato gli argomenti proposti con la prima impugnazione relativi alla tardività della querela.

Si era infatti allegato che la persona offesa sarebbe stata pienamente consapevole del raggiro già nei mesi di febbraio-marzo 2015; a ciò si aggiungeva che l'assoluzione per i fatti consumati il 10 agosto 2015 renderebbe le contestazioni relative alle condotte risalenti al febbraio 2015 del tutto autonome da quelle per le quali vi era stata assoluzione, il che confermerebbe la tardività della querela; 2.2 vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe offerto nessuna risposta alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata con la prima impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo in ordine alla tardività della querela è infondato. 1.1.11 collegio ribadisce che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 24/07/2002, Battistuzzi, Rv. 222083 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081).

Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione persuasiva e priva di vizi logici, riteneva che la conoscenza completa degli elementi costitutivi del reato potesse risalire solo al 10 agosto 2015, data in cui la stessa eseguiva l'ulteriore versamento di mille euro al Rosafio.Si tratta di una valutazione di merito non manifestamente illogica che non si presta a riletture in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948) e che non risulta scalfita dalle deduzioni difensive che si limitano ad invocare una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove indicative del tempo in cui l'offesa ha avuto piena consapevolezza dell'illecito.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il collegio rileva che nella sentenza impugnata è omessa la pronuncia in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.2.1.In materia, la Cassazione ha affermato che la valutazione degli elementi alla base della concessione richiedono sempre una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità, anche in ragione del fatto che il giudizio prognostico richiede la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche sopravvenuti, il che implica che alla omessa motivazione debba conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre: Sez. 6, Sentenza n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi, Rv. 259667 - 01).

Si è tuttavia affermato che quando il beneficio è concedibile senza alcuna valutazione discrezionale ma sulla base della mera analisi dei dati emergenti dalle motivazioni delle sentenze di merito, la Cassazione può procedere alla concessione facendo ricorso ai poteri conferiti degli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv. 265481 - 01). 1.2.2.Preso atto di tali discontinuità giurisprudenziali, il collegio ritiene che, quando la valutazione in ordine al giudizio prognostico circa la ricaduta nel delitto, non sia espressa in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di appello si evinca con chiarezza la direzione della prognosi la Corte di Cassazione può fare ricorso ai poteri conferitigli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen., essendo la decisione in ordine alla sospensione condizionale di natura "ricognitiva" e non "valutativa"; diverso è il caso in cui manchi qualunque traccia argomentativa in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto: in tale caso si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito. 1.2.3.Nel caso di specie nella sentenza di appello manca qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità.

L'omessa motivazione sul punto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi della delle prove raccolte pertinenti, valutare se il beneficio sia o meno concedibile , P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta nel resto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Si contestava allo stesso di avere convinto la persona offesa a firmare dei contratti relativi a forniture di energia elettrica e di averla successivamente raggirata circa la necessità di pagare delle somme di denaro in contanti correlate a inesistenti inadempimenti. La Corte di merito limitava l'affermazione di responsabilità alla truffa contestata al capo al) e rideterminava la pena in mesi 9 di reclusione ed euro 400 di multa, senza concedere il beneficio della sospensione condizionale. Assolveva la ricorrente dagli altri reati contestati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato gli argomenti proposti con la prima impugnazione relativi alla tardività della querela. Si era infatti allegato che la persona offesa sarebbe stata pienamente consapevole del raggiro già nei mesi di febbraio-marzo 2015; a ciò si aggiungeva che l'assoluzione per i fatti consumati il 10 agosto 2015 renderebbe le contestazioni relative alle condotte risalenti al febbraio 2015 del tutto autonome da quelle per le quali vi era stata assoluzione, il che confermerebbe la tardività della querela; 2.2 vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe offerto nessuna risposta alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata con la prima impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo in ordine alla tardività della querela è infondato. 1.1.11 collegio ribadisce che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 24/07/2002, Battistuzzi, Rv. 222083 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione persuasiva e priva di vizi logici, riteneva che la conoscenza completa degli elementi costitutivi del reato potesse risalire solo al 10 agosto 2015, data in cui la stessa eseguiva l'ulteriore versamento di mille euro al Rosafio.Si tratta di una valutazione di merito non manifestamente illogica che non si presta a riletture in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948) e che non risulta scalfita dalle deduzioni difensive che si limitano ad invocare una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove indicative del tempo in cui l'offesa ha avuto piena consapevolezza dell'illecito. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il collegio rileva che nella sentenza impugnata è omessa la pronuncia in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.2.1.In materia, la Cassazione ha affermato che la valutazione degli elementi alla base della concessione richiedono sempre una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità, anche in ragione del fatto che il giudizio prognostico richiede la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche sopravvenuti, il che implica che alla omessa motivazione debba conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre: Sez. 6, Sentenza n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi, Rv. 259667 - 01). Si è tuttavia affermato che quando il beneficio è concedibile senza alcuna valutazione discrezionale ma sulla base della mera analisi dei dati emergenti dalle motivazioni delle sentenze di merito, la Cassazione può procedere alla concessione facendo ricorso ai poteri conferiti degli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv. 265481 - 01). 1.2.2.Preso atto di tali discontinuità giurisprudenziali, il collegio ritiene che, quando la valutazione in ordine al giudizio prognostico circa la ricaduta nel delitto, non sia espressa in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di appello si evinca con chiarezza la direzione della prognosi la Corte di Cassazione può fare ricorso ai poteri conferitigli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen., essendo la decisione in ordine alla sospensione condizionale di natura "ricognitiva" e non "valutativa"; diverso è il caso in cui manchi qualunque traccia argomentativa in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto: in tale caso si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito. 1.2.3.Nel caso di specie nella sentenza di appello manca qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità. L'omessa motivazione sul punto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi della delle prove raccolte pertinenti, valutare se il beneficio sia o meno concedibile , P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto. Così de
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