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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21741/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 3 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 21 settembre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 bis, 186 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce l'inutilizzabilità del verbale redatto dagli operanti per l'assenza di indicazioni circa l'avvenuta preventiva sottoposizione dell'etilometro alle verifiche di prova ex art. 379 d.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pagina 2), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata: la difesa non ha indicato alcun concreto elemento che possa far supporre il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.

Inoltre, la sentenza impugnata richiama pertinente giurisprudenza di legittimità.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]) gVere estensore ., Dar' o DEPOF:[OSCURATO:PERSONA] CANC5.1.1_5%.:11A •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 3 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 21 settembre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 bis, 186 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce l'inutilizzabilità del verbale redatto dagli operanti per l'assenza di indicazioni circa l'avvenuta preventiva sottoposizione dell'etilometro alle verifiche di prova ex art. 379 d.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pagina 2), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata: la difesa non ha indicato alcun concreto elemento che possa far supporre il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Inoltre, la sentenza impugnata richiama pertinente giurisprudenza di legittimità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]) gVere estensore ., Dar' o DEPOF:[OSCURATO:PERSONA] CANC5.1.1_5%.:11A •
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