CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 19574/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11610-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GIULIA; -intimata - avverso la sentenza n. 430/2021 della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositata il 22/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioniscritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2021, la Corte dei conti Centrale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del M.I.U.R. in distacco sindacale in quanto segretaria provinciale di Gorizia dello SNALS, avverso la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il [OSCURATO:PERSONA] – Giulia, che, sul previo riconoscimento della propria giurisdizione nei suoi confronti, l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’Inps a titolo risarcitorio, della somma di € 65.311,82 oltre accessori. 2. Per quanto ai presenti fini rileva, essa ha ribadito, come già ritenuto dal primo giudice, la giurisdizione contabile, per avere la pubblica dipendente (insegnante in organico al M.I.U.R.), in regime di distacco sindacale, ottenuto un incremento pensionistico mercé un incarico aggiuntivo inizialmente non retribuito e successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla medesima sotto forma di donazioni: in tal modo avviando e ingerendosi in un procedimento esitato nell’erogazione di un maggior trattamento in proprio favore. 3. Con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 22 (28 e 29) aprile 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite con unico motivo, cui la Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. 4. Il P.G. ha concluso, a norma dell’art. 380terc.p.c. per il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno comunicato memoria finale. In particolare, la ricorrente nella propria ha instato, in via subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale della questione sotto i profili di violazione dell’art. 3 Cost. e del divieto di ne bis in idem, assumendo di non poter essere sottoposta a procedimento contabile per danno erariale, dopo l’assoluzione con ampia formula nel processo penaleper truffa, solo per essere stata, anziché lavoratrice privata, pubblica dipendente; senza che peraltro tale qualità abbia in alcun modo agevolato, favorito o condizionato l’attività posta in essere. CONSIDERATO CHE1. In via preliminare, deve essere disattesa la prospettata deduzione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di ne bis in idem. 2. Essa è inammissibile. 3. In merito al primo profilo, la ricorrente si è limitata, nella parte conclusiva della memoria finale, a lamentare non essere“in alcun modo giustificabile che un soggetto, per il solo fatto di avere un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione, sia sempre e comunque soggetto ad una responsabilità di tipo patrimoniale con funzione prevalentemente sanzionatoria che si affianca alle ordinarie responsabilità cui è soggetto qualsiasi cittadino” (così al penultimo capoverso di pg. 10 del ricorso). Ed è noto che è inammissibile la prospettazione di unaquestione di illegittimità costituzionale che contenga, come appunto nella specie, soltanto la generica deduzione dell'illegittimità di una norma, senza l'indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate (Cass. 13 maggio 2005, n. 10123; Cass. 26 novembre 2019, n. 30738). 3.1. Parimenti inammissibile è la denunciata violazione del principio di ne bis in idem, posto che tale vizio si risolve in un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo di proponibilità o proseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudicepenale (o civile), pertanto insindacabile dal giudice di legittimità, il cui controllo è circoscritto al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione; pure considerato che l'eventuale interferenza tra il giudiziopenale (o anche civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione diresponsabilità erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale (Cass. S.U. 28 dicembre 2017, n. 31107; Cass. S.U. 13 dicembre 2022, n. 36495). 4. Con unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 362 c.p.c. 111, ottavo comma e 3 Cost., per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in assenza di un proprio rapporto di servizio rilevante con la P.A., avendo ella, sia pure dipendente del M.I.U.R., agito in regime di distacco sindacale – comportante, nonostante l’effettiva provenienza della sua retribuzione dal M.I.U.R., la sostanziale qualità datoriale del sindacato – con la conseguenza della collocazione dell’attività, svolta nel sindacato SNALS e per la quale era stata retribuita, completamente all’esterno della P.A. La predetta ha quindi assunto di essere intervenuta nel procedimento, culminato nell’erogazione di un maggior trattamento pensionistico in proprio favore, non già come pubblica funzionaria, ma come soggetto privato (quale rappresentante dello SNALS) e di avere, come tale, intrattenuto un rapporto con l’INPDAP, senza ingerirsi affatto in esso. 5. Il motivo è infondato. 6. Giova premettere che, in materia di lavoro privato, l’art. 30 d.lgs. 276/2003 – il quale configura l’ipotesi del “distacco” o “comando” del lavoratore – prevede in linea generale, al secondo comma, che esso, pur comportando un mutamento nell'esercizio del potere direttivo (perché il dipendente viene dislocato presso altro datore dilavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo), non incide tuttavia sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccantecontinua ad essere titolare del rapporto dilavoro; sicché, esso resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datoredistaccante (Cass. 6 giugno 2013, n. 14314; Cass.15 luglio 2019, n. 18888, in motivazione subp.to 9.1.).In particolare, nel caso di distacco per ragioni sindacali di un dipendente della P.A., gli obblighi retributivi permangono a carico del datore di lavoro distaccante ad eccezione, a norma dell'art. 5 del d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770, dei compensi e delle indennità connesse all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841, con specifico riferimento ai buoni pasto, non integranti corrispettivo obbligatorio ma agevolazione di carattere assistenziale, solo occasionalmente collegata al rapporto di lavoro). 7. Tanto chiarito, occorre ribadire la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità contabile, per indebita percezione di contributi a carico dell'erario, proposta nei confronti di uno dei componenti di un organismo pubblico che abbia concorso all'erogazione, anche solo esprimendo sulla spettanza di quei contributi pareri poi rivelatisi infondati o basati su artifizi o raggiri, invece riguardando il merito la corretta individuazione della ragione del concorso o della misura dell'apporto causale tramite il voto favorevole alla deliberazione dell'organo collegiale (Cass. S.U. 6 marzo 2020, n. 6461, in relazione ad una fattispecie di colpa grave del componente dell'organo collegiale, in qualità di professionista a conoscenza delle reali condizioni della società istante cui si riferiva il parere, per avere personalmente contribuito ad istruirne la pratica). Più in generale, è consolidato il principio, per il quale èconfigurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale (Cass. S.U. 18 marzo 2022, n. 8949, in motivazione sub p.to 5.1, con richiamo di precedenti conformi quali, in particolare: Cass. S.U. 22 novembre 2019, n. 30526; Cass. S.U. 6 marzo 2020, n. 6461; Cass. S.U. 24 gennaio 2022, n. 1994). 8. Nel caso di specie, la pubblica dipendente (insegnante in organico al M.I.U.R.), in regime di distacco sindacale – in tale qualità con un incarico aggiuntivo remunerato con risorse attinte dalla retribuzione corrispostale dalla P.A. distaccante e dalla medesima lavoratrice erogate al sindacato sotto forma di donazioni – ha ottenuto un incremento pensionistico, avviando e ingerendosi in un procedimento esitato nell’erogazione di un maggior trattamento pensionistico e così realizzando un “rapporto di servizio”. Come noto, esso è integrato dall’esistenza di una relazione funzionale implicante la partecipazione di un soggetto, anche privato, alla gestione di risorse pubbliche, con assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione dei beni (Cass. S.U. 30 gennaio 2003, n. 1472; Cass. S.U. 19 maggio 2016, n. 10324; Cass. S.U. 20 gennaio 2022, n. 1782). Ai fini del radicamento della responsabilità contabile, occorre una relazione funzionale tra l’ente pubblico danneggiato e l’autore dell’illecito, che può anche essere un soggetto privato, che abbia causato il danno patrimoniale. Tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell’attività svolta in modo continuativo, ancorché temporaneo, o solo in via di fatto – nell’apparato organizzativo e nell’iterprocedimentale dell’ente, sì da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (Cass. S.U. 20 gennaio 2022, n. 1782; Cass. S.U. 24 gennaio 2023, n. 2189).9. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per la natura di parte in senso solo formale della Procura Generale presso la Corte dei conti (Cass. s.u. 28 febbraio 2020, n. 5589; Cass. s.u. 29 novembre 2022, n. 35055)e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte