CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 05318/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Con provvedimento del 18/06/2024, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza dal territorio nazionale della condannata e la sua attuale irreperibilità. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere ricevuto la notificazione del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, anche quale dorniciliatario della condannata, e lamentando la nullità di detta notifica, essendo egli cessato ex lege dalla funzione, avendo la condannata nominato, successivamente alla sua nomina d'ufficio, un difensore di fiducia, poi rinunciante. Con nota successiva l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricevuta comunicazione dalla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Brescia, dell'avvenuta regolarizzazione della notifica, correttamente effettuata in favore del difensore della condannata, rilevava, pur prendendo atto del venir meno delle ragioni sottese al ricorso, di non potervi rinunciare in difetto di procura speciale rilasciata dall'interessata. Il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: al momento della presentazione dell'impugnazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a presentare ricorso, in quanto sprovvisto del mandato fiduciario: ed infatti la successiva nomina da parte della condannata di un difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comportato la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; non ravvisandosi profili di colpa in capo alla [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), non segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2024 D