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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24463/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 4 marzo 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento accessorio (sostituendo la revoca della patente alla sospensione della stessa), e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cremona il 19 giugno 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno.

Il ricorso consta di tre motivi di doglianza.

Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata prestazione del consenso al prelievo ematico e all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, avuto riguardo alle condizioni in cui la Ambrosini versava in seguito all'incidente, con la conseguente, dedotta inutilizzabilità degli accertamenti circa il tasso di alcool nel sangue eseguito presso il Pronto soccorso.

Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto.

Con il terzo motivo la deducente lamenta vizio di motivazione della revoca della patente di guida, sollevando con l'occasione questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 222, comma 3, cod.strada, in relazione ai parametri di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola.

Ed invero, quanto alla dedotta carenza di valido consenso e alla prospettata violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., va detto che le allegazioni difensive circa le condizioni di presunta alterazione della coscienza della Ambrosini nell'occorso costituiscono, all'evidenza, questioni di mero fatto, deducibili solo avanti i giudici di merito e sottratte al sindacato di legittimità.

A parte ciò, si ricorda che pacificamente, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047); quanto poi all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, esso risulta formalizzato negli atti e pertanto non vi è luogo per la ricorrente a dolersene, a parte quanto già detto circa l'insindacabilità in questa sede di quanto allegato circa le sue condizioni in seguito all'incidente.

A proposito del secondo motivo, è appena il caso di osservare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782).

Quanto al terzo motivo, ci si limita a osservare che quella di rendere applicabile la revoca della patente di guida alla violazione che ne occupa - connessa al raggiungimento della fascia di maggiore gravità dell'ebbrezza da parte di conducente che abbia, in tali condizioni, provocato un incidente - rappresenta una scelta del legislatore, finalizzata a una più stringente previsione sia sanzionatoria che preventiva conseguente al reato contestato alla Ambrosini.

L'eccepita questione di legittimità costituzionale è all'evidenza manifestamente infondata, sia perché riferita a disposizione diversa da quella che andava correttamente indicata (ossia l'art. 186, comma 2-bis, cod.s1:rada, anziché l'art. 222, comma 3, cod.strada), sia per quanto già detto circa l'insindacabilità delle scelte operate dal legislatore che - come quella oggetto dell'eccezione - si appelesino esenti da violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di proporzionalità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 4 marzo 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento accessorio (sostituendo la revoca della patente alla sospensione della stessa), e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cremona il 19 giugno 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. Il ricorso consta di tre motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata prestazione del consenso al prelievo ematico e all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, avuto riguardo alle condizioni in cui la Ambrosini versava in seguito all'incidente, con la conseguente, dedotta inutilizzabilità degli accertamenti circa il tasso di alcool nel sangue eseguito presso il Pronto soccorso. Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo la deducente lamenta vizio di motivazione della revoca della patente di guida, sollevando con l'occasione questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 222, comma 3, cod.strada, in relazione ai parametri di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla dedotta carenza di valido consenso e alla prospettata violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., va detto che le allegazioni difensive circa le condizioni di presunta alterazione della coscienza della Ambrosini nell'occorso costituiscono, all'evidenza, questioni di mero fatto, deducibili solo avanti i giudici di merito e sottratte al sindacato di legittimità. A parte ciò, si ricorda che pacificamente, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047); quanto poi all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, esso risulta formalizzato negli atti e pertanto non vi è luogo per la ricorrente a dolersene, a parte quanto già detto circa l'insindacabilità in questa sede di quanto allegato circa le sue condizioni in seguito all'incidente. A proposito del secondo motivo, è appena il caso di osservare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782). Quanto al terzo motivo, ci si limita a osservare che quella di rendere applicabile la revoca della patente di guida alla violazione che ne occupa - connessa al raggiungimento della fascia di maggiore gravità dell'ebbrezza da parte di conducente che abbia, in tali condizioni, provocato un incidente - rappresenta una scelta del legislatore, finalizzata a una più stringente previsione sia sanzionatoria che preventiva conseguente al reato contestato alla Ambrosini. L'eccepita questione di legittimità costituzionale è all'evidenza manifestamente infondata, sia perché riferita a disposizione diversa da quella che andava correttamente indicata (ossia l'art. 186, comma 2-bis, cod.s1:rada, anziché l'art. 222, comma 3, cod.strada), sia per quanto già detto circa l'insindacabilità delle scelte operate dal legislatore che - come quella oggetto dell'eccezione - si appelesino esenti da violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di proporzionalità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm