CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1987
Cassazione n. 28096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; osservato che per le modalità stesse con cui è stato formulato, il motivo è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, al di là della generica menzione a non meglio specificate 'disagiate condizioni economiche' dell'imputato ed una contraddittoria menzione del 'non particolare disvalore della condotta' - già considerato dai giudici riconoscendo le attenuanti ex art. 62 bis ed ex art. 62 n. 4, cod. pen.; ritenuto che, per tali ragioni, il motivo sia bon à tout faire, utilizzabile per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifico e condannato all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025