CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che le ragioni per le quali il giudice ha negato il riconoscimento del vincolo di continuazione non sono state specificamente contestate dal ricorrente; rilevato che il giudice, previo compiuto esame dei fatti oggetto delle sentenze di condanna, ha rilevato l'assenza di elementi significativi della unicità del disegno criminoso e di ciò ha dato compiuta e coerente motivazione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ci s liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] p Santa cja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -