Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:685
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa C‑330/07 [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft mbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle [OSCURATO:PERSONA]) «Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Premio per l’investimento — Normativa nazionale che riserva il beneficio di un’agevolazione fiscale ai beni utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale — Esclusione di beni messi a disposizione a titolo oneroso e impiegati prevalentemente in altri Stati membri — Leasing di veicoli — Prevenzione di pratiche abusive» Massime della sentenza

1. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Giustificazione — Lotta alle pratiche abusive — Presupposti (Art. 49 CE)

2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria (Art. 49 CE)

1. Una misura nazionale che ostacoli la libera prestazione dei servizi è giustificabile se concerne specificamente costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine è ottenere un vantaggio fiscale.

Tuttavia, il fatto che un’impresa avente diritto al premio per l’investimento metta, a titolo oneroso, beni a disposizione di un’impresa che li impiega prevalentemente in altri Stati membri non costituisce, di per sé, un abuso.

Tale messa a disposizione non può tanto meno fondare una presunzione generale dell’esistenza di una pratica abusiva e giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato. (v. punti 35-37)

2. L’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il beneficio di un premio per l’investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che sono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri.

In effetti, una normativa di questo tipo, che assoggetta gli investimenti relativi a beni che, messi a disposizione a titolo oneroso, vengono utilizzati in altri Stati membri, ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello riservato agli investimenti relativi a siffatti beni utilizzati sul territorio nazionale, costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto può scoraggiare le imprese che possono aver diritto a tale agevolazione fiscale dal fornire servizi di locazione agli operatori economici che esercitano attività in altri Stati membri.

Nel caso in cui un’impresa metta a titolo oneroso beni a disposizione di un’altra impresa ad essa strettamente legata sul piano economico, la detta normativa può altresì scoraggiare l’impresa locataria dall’esercitare attività transfrontaliere.

Una normativa di questo tipo non può essere giustificata dalla necessità di una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, poiché i redditi da locazione tratti dalla messa a disposizione dei beni materiali per i quali è richiesto il premio per l’investimento sono imponibili nello Stato membro che ha concesso il detto premio e quindi, senza la normativa in questione, il diritto di tale Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale con riguardo alle attività svolte sul suo territorio non sarebbe compromesso.

Siffatta normativa, inoltre, non può essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, poiché non esiste un legame diretto, dal punto di vista del regime fiscale, tra il premio per l’investimento, concesso al locatore in ragione dei beni materiali che si è procurato, da una parte, e, dall’altra, la tassazione successiva, in capo al locatario, dei profitti realizzati grazie all’utilizzo di tali beni messi a disposizione a titolo oneroso.

Peraltro, non permettendo di limitare il diniego del beneficio del premio per l’investimento alle sole costruzioni di puro artificio, bensì colpendo ogni locatore, avente diritto al premio per l’investimento, che metta, a titolo oneroso, beni a disposizione di imprese esercenti attività transfontaliere, e ciò malgrado l’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’esistenza di una tale costruzione, questa normativa non può essere giustificata dalla necessità di prevenire le pratiche abusive. (v. punti 24-26, 32-35, 38-41 e dispositivo) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 4 dicembre 2008 ( * ) «Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Premio per l’investimento – Normativa nazionale che riserva il beneficio di un’agevolazione fiscale ai beni utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale – Esclusione di beni messi a disposizione a titolo oneroso e impiegati prevalentemente in altri Stati membri – Leasing di veicoli – Prevenzione di pratiche abusive» Nel procedimento C‑330/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Austria), con decisione 3 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2007, nella causa [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft mbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg.

A. Ó Caoimh, J.N. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, avvocato generale: sig.

P. Mengozzi cancelliere: sig.

B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2008, considerate le osservazioni presentate: – per il governo tedesco, dai sigg.

M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig.

J. Bauer, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg.

W. Mölls e R. Lyal, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto austriaco, ed il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al diniego di quest’ultimo di concedere a tale società un premio per la crescita dell’investimento (in prosieguo: il «premio per l’investimento») in relazione agli automezzi da essa acquistati e dati in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), altra società di diritto austriaco, in base al rilievo che quest’ultima li utilizzava prevalentemente in altri Stati membri.

Contesto normativo 3 L’art. 108e, nn. 1 e 2, della legge del 1988 relativa alle imposte sul reddito (Einkommensteuergesetz, BGBl. 400/1988), nella versione pubblicata nel BGBl.

I 155/2002 (in prosieguo: l’«EStG 1988»), dispone quanto segue: «(1) Gli investimenti in beni economici ammessi a beneficiare del premio possono beneficiare di un premio per crescita degli investimenti in misura pari al 10%, a condizione che le spese di acquisizione o fabbricazione siano fiscalmente deducibili in base ad ammortamento per deprezzamento (artt. 7 e 8). (2) I beni ammessi a beneficiare del premio sono i beni economici materiali non ancora utilizzati facenti parte del patrimonio fisso ammortizzabile.

Non rientrano tra i beni ammessi a beneficiare del premio: (...) – i beni economici che non vengono utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale diretta al conseguimento di redditi ai sensi dell’art. 2, n. 3, punti 1‑3.

Al riguardo non si considerano utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale i beni economici che, sulla base di un negozio di trasferimento a titolo oneroso, vengano impiegati prevalentemente all’estero». 4 L’art. 24, n. 6, della legge del 1988 sull’imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz, BGBl. 401/1988), nella versione pubblicata nel BGBl.

I 155/2002, prevede quanto segue: «Le disposizioni degli artt. (…) 108e e 108f EStG 1988 si applicano in quanto compatibili alle persone giuridiche di cui all’art. 1, sempreché queste non siano esentate dall’imposta sulle società».

Causa principale e questione pregiudiziale 5 [OSCURATO:PERSONA] è una società di gestione patrimoniale avente sede in Austria e il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è una società di trasporti internazionali anch’essa con sede in Austria. [OSCURATO:PERSONA] detiene il 100% del capitale sociale di quest’ultima società.

Nell’agosto 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha costituito una succursale in Germania. 6 [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria di un parco di autoveicoli.

Essa mette a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] i propri autocarri, mediante contratto di leasing, ai fini di un utilizzo professionale da parte di quest’ultima.

Questa li utilizza prevalentemente in altri Stati membri, nell’ambito dell’esercizio della sua attività di trasporto. 7 Nella sua denuncia dei redditi per il 2003, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, ai sensi dell’art. 108e EStG 1988, la concessione di un premio per l’investimento di un importo pari a EUR 46 770 per gli autocarri da essa acquistati nel periodo compreso tra aprile e settembre 2002.

Nel giugno 2004, tale importo veniva accreditato sul suo conto presso l’[OSCURATO:PERSONA]. 8 Nell’ambito di una verifica effettuata presso la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] rilevava che non sussistevano le condizioni per la concessione del premio oggetto della causa principale, in quanto gli automezzi dati in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] venivano utilizzati da questa prevalentemente all’estero e, pertanto, non potevano essere considerati quali beni economici impiegati in una sede aziendale ubicata sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di cui alla causa principale.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] si vedeva negare detta agevolazione fiscale. 9 Il ricorso fiscale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA] tributaria autonoma, Sezione di Vienna) con decisione 2 novembre 2005.

Con sentenza 20 aprile 2006, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) annullava tale decisione, principalmente per violazione di norme procedurali.

Inoltre, esso esprimeva parimenti dubbi in merito alla compatibilità, con la nozione di libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE, della circostanza che «i beni economici che, in seguito ad una cessione a titolo oneroso, vengono utilizzati prevalentemente in altri Stati membri (…) non rientrino tra i beni economici ammessi al beneficio dei premi». 10 Il giudice del rinvio ritiene che la normativa oggetto della causa principale implichi una disparità di trattamento basata sul luogo di esecuzione dei servizi e s’interroga sulla conformità di tale normativa con gli artt. 43 CE e 49 CE. 11 In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni sulla libertà di stabilimento (artt. 43 CE e segg.) e/o sulla libertà di prestazione dei servizi (artt. 49 CE e segg.) ostino ad una normativa nazionale esistente alla data del 31 dicembre 2003, in forza della quale la concessione di un’agevolazione fiscale (premio per crescita degli investimenti) ad imprese per l’acquisizione di beni economici materiali non ancora utilizzati è subordinata anche alla condizione che tali beni vengano utilizzati esclusivamente in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio austriaco, laddove, invece, per l’acquisizione di beni economici materiali non ancora utilizzati che trovino impiego in una sede aziendale stabilmente ubicata in un altro Stato dell’Unione Europea (…) resta preclusa la possibilità di fruire della detta agevolazione fiscale (premio per [l’investimento])».

Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 12 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 43 CE e segg. nonché gli artt. 49 CE e segg. debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa nazionale che subordini il beneficio di un premio per l’investimento, destinato ad imprese che acquisiscono beni materiali, alla condizione che i beni per i quali tale premio venga richiesto siano utilizzati esclusivamente in una sede aziendale stabilmente situata in tale Stato, con l’ulteriore precisazione che i beni, messi a disposizione a titolo oneroso, utilizzati prevalentemente in altri Stati membri, non si considerano come utilizzati in tale sede. 13 Quanto al contesto normativo nazionale in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce, il governo austriaco sostiene che l’utilizzo, sul territorio di altri Stati membri, dei beni per i quali venga richiesto il premio per l’investimento, non ne pregiudichi la concessione.

La normativa di cui alla causa principale subordinerebbe il beneficio di detta agevolazione fiscale alla condizione che i beni in questione siano destinati ad una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio austriaco.

Secondo la giurisprudenza nazionale occorrerebbe accertare se tali beni siano stati utilizzati in tale sede aziendale per una durata pari almeno alla metà della durata del loro utilizzo. 14 Quanto al contesto fattuale, il governo austriaco sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] ha creato, nell’agosto 2003, una succursale in Germania.

Nell’ambito della causa principale, si porrebbe quindi la questione di determinare se un contribuente che utilizzi un bene economico prevalentemente in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale ed un contribuente che utilizzi un tale bene in una sede aziendale stabilmente situata all’estero si trovino in una situazione paragonabile quanto alla concessione del premio per l’investimento. 15 Il giudice del rinvio rammenta di essere tenuto ad applicare, nel procedimento principale, le disposizioni dell’EStG 1988 relative all’ammissibilità del premio per l’investimento di beni economici che, messi a disposizione a titolo oneroso, siano impiegati prevalentemente in altri Stati membri.

Esso esprime dubbi in merito alla compatibilità di tali disposizioni con gli artt. 43 CE e 49 CE, in quanto sussisterebbe una disparità di trattamento fondata sul luogo di fornitura dei servizi. 16 Per quanto risulti dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha creato una succursale in Germania, dalla descrizione del contesto fattuale contenuta in tale decisione non emerge, peraltro, che il premio oggetto della causa principale sarebbe stato negato alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di considerazioni relative all’esistenza di tale stabilimento in un altro Stato membro. 17 In tale contesto, occorre ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi né sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né sulla definizione del contesto di fatto.

Infatti, nel quadro della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, la Corte deve prendere in considerazione il contesto di fatto e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio (v., in particolare, sentenze 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8089, punto 10; 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4759, punto 46, e 14 febbraio 2008, causa C‑244/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-505, punto 19). 18 Peraltro, la questione sollevata dal giudice del rinvio sembra mantenere tutta la sua rilevanza anche qualora risultasse corretta l’interpretazione della normativa oggetto della causa principale sostenuta dal governo austriaco.

Infatti, anche ammesso che il beneficio del premio per l’investimento venga negato nel caso in cui i beni messi a disposizione a titolo oneroso, per i quali tale beneficio venga richiesto, siano utilizzati in una sede aziendale all’estero per una durata superiore alla metà del loro periodo di utilizzo, tale circostanza non sarebbe, di per sé, atta a dissipare i dubbi espressi da tale giudice in merito alla compatibilità di detta normativa con le libertà fondamentali.

Sull’esistenza di una restrizione delle libertà fondamentali 19 La Corte ha reiteratamente dichiarato che costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi di cui rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑305, punto 22; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2941, punto 31, e 13 marzo 2008, causa C‑248/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-47, punto 21). 20 I governi tedesco e austriaco sostengono che la normativa di cui alla causa principale debba essere valutata alla luce delle disposizioni degli artt. 43 CE e segg. che disciplinano la libertà di stabilimento.

Secondo detti governi, tale normativa costituisce attuazione del principio di territorialità.

Un contribuente che utilizzi un bene economico in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale non si troverebbe, dal punto di vista tributario, in una situazione comparabile a quella di un contribuente che utilizzi un tale bene in una sede aziendale stabilmente ubicata all’estero.

Dato che le situazioni non sono comparabili, detta normativa non costituirebbe una restrizione delle libertà fondamentali. 21 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che trovino applicazione le disposizioni che disciplinano la libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE.

Il premio per l’investimento sarebbe stato negato alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di norme nazionali relative alla messa a disposizione, a titolo oneroso, di beni economici.

Inoltre, la sfera di applicazione della normativa di cui alla causa principale non sarebbe limitata a situazioni interne a gruppi societari.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], negare il beneficio del premio per l’investimento ai locatori nel caso in cui i rispettivi locatari utilizzino i beni messi a disposizione a titolo oneroso in altri Stati membri, può ostacolare l’esercizio di tale libertà. 22 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] cede in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] autocarri.

La locazione di veicoli costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE (v., in particolare, sentenza 21 marzo 2002, causa C‑451/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3193, punto 18). [OSCURATO:PERSONA] utilizza tali veicoli nell’ambito dell’esercizio della propria attività di trasporto. 23 Dalla decisione di rinvio risulta che il premio per l’investimento è stato negato alla [OSCURATO:PERSONA], in forza della normativa di cui alla causa principale, perché gli autocarri ceduti in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] erano stati utilizzati da quest’ultima prevalentemente in altri Stati membri. 24 Si deve necessariamente rilevare che una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale che assoggetta gli investimenti relativi a beni, i quali, messi a disposizione a titolo oneroso, vengono utilizzati in altri Stati membri, ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello riservato agli investimenti relativi a siffatti beni utilizzati sul territorio nazionale, può scoraggiare le imprese che possono aver diritto a tale agevolazione fiscale dal fornire servizi di locazione agli operatori economici che esercitano attività in altri Stati membri. 25 Inoltre, nel caso in cui un’impresa metta dei beni, a titolo oneroso, a disposizione di un’altra impresa ad essa strettamente legata sul piano economico, la normativa nazionale in questione può scoraggiare l’impresa locataria dall’esercitare attività transfrontaliere. 26 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rilevare che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE.

Pertanto, occorre esaminare se siffatta restrizione possa essere oggettivamente giustificata.

Sull’eventuale giustificazione della normativa in questione nella causa principale 27 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una restrizione della libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se essa persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale, sempreché, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenze 5 giugno 1997, causa C‑398/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3091, punto 21, e 18 dicembre 2007, causa C‑341/05, Laval un [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11767, punto 101). 28 I governi austriaco e tedesco affermano che la normativa di cui alla causa principale è connessa alla distribuzione del potere impositivo tra gli Stati membri.

Subordinare la concessione del premio per l’investimento alla condizione che i beni per i quali esso viene richiesto siano destinati ad una sede aziendale nazionale è diretta ad assicurare un legame tra la concessione dell’agevolazione fiscale, da una parte, e la tassazione degli utili realizzati grazie all’utilizzo di tali beni, dall’altra. 29 Il governo austriaco invoca anche la necessità di combattere le pratiche abusive.

La normativa di cui alla causa principale sarebbe finalizzata a prevenire le costruzioni puramente artificiose in caso di trasferimenti a titolo oneroso.

In mancanza di tale disposizione, un bene destinato al locatore potrebbe dare diritto al premio per l’investimento a prescindere dalla questione dell’individuazione del luogo in cui il locatario collochi tale bene.

Orbene, si potrebbe temere che il locatario trasferisca tale premio, in tutto o in parte, al locatario che, da parte sua, utilizzerebbe il bene in questione per realizzare profitti in altri Stati membri.

Così, sarebbe possibile eludere la delimitazione di tale agevolazione al territorio nazionale. 30 Tale governo precisa che, senza la normativa di cui alla causa principale, sarebbe possibile, stabilendo una società di leasing del gruppo in Austria, rivendicare il beneficio del premio per l’investimento per tutti gli acquisti di tale gruppo, indipendentemente dal luogo di utilizzo di tali beni. 31 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa di cui alla causa principale non può essere giustificata né dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale o di preservare l’efficacia dei controlli fiscali né da obiettivi di natura meramente economica. 32 Per quanto riguarda il primo elemento di giustificazione dedotto dai governi austriaco e tedesco, la Corte ha certo riconosciuto, nella sua giurisprudenza, che la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, congiuntamente ad altri elementi di giustificazione, potesse essere considerata come un’esigenza legittima (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10837, punti 45, 46 e 51; 29 marzo 2007, causa C‑347/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2647, punto 41; 18 luglio 2007, causa C‑231/05, Oy AA, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6373, punto 51, e 15 maggio 2008, causa C‑414/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3601, punto 42).

Tale giurisprudenza non si applica, tuttavia, in circostanze come quelle della fattispecie principale. 33 In proposito, è sufficiente rilevare, senza che occorra svolgere un’analisi di tutti i requisiti di applicazione della giurisprudenza summenzionata, che, nella fattispecie, i redditi da locazione tratti dalla messa a disposizione dei beni materiali per i quali la [OSCURATO:PERSONA] chiede la concessione del premio per l’investimento sono soggetti ad imposta in Austria.

Pertanto, non è possibile sostenere che, senza la normativa in questione nella causa principale, risulterebbe pregiudicato il diritto della Repubblica d’Austria di esercitare la propria competenza fiscale con riguardo alle attività svolte sul suo territorio (v., anche, citate sentenze Marks & [OSCURATO:PERSONA], punto 46, e [OSCURATO:PERSONA], punto 42). 34 Per quanto attiene all’argomento svolto dagli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte secondo cui, in termini più generali, occorrerebbe garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, si deve rilevare che non esiste un legame diretto, dal punto di vista del regime fiscale, tra il premio per l’investimento, concesso al locatore in ragione dei beni materiali che si è procurato, da una parte, e, dall’altra, la tassazione successiva, in capo al locatario, dei profitti realizzati grazie all’utilizzo di tali beni messi a disposizione a titolo oneroso (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 2005, causa C‑39/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2057, punti 20 e 21). 35 Quanto alla giustificazione relativa alla necessità di prevenire le pratiche abusive, si deve rilevare che una misura nazionale che ostacoli la libera prestazione dei servizi è giustificabile se concerne specificamente costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine è ottenere un vantaggio fiscale (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7995, punti 51 e 55, e 13 marzo 2007, causa C‑524/04, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2107, punto 74). 36 Nella specie, non si può affermare che il fatto che un’impresa avente diritto al premio per l’investimento metta, a titolo oneroso, dei beni a disposizione di un’impresa che li impieghi prevalentemente in altri Stati membri costituisca, di per sè, un abuso. 37 Tale messa a disposizione non può tanto meno fondare una presunzione generale dell’esistenza di una pratica abusiva e giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 73, e 17 gennaio 2008, causa C‑105/07, Lammers & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑173, punto 27). 38 In tale contesto va sottolineato che la normativa di cui alla causa principale colpisce ogni locatore avente diritto al premio per l’investimento che metta, a titolo oneroso, beni a disposizione di imprese esercenti attività transfontaliere, e ciò malgrado l’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’esistenza di una tale costruzione.

Inoltre, non risulta che tale normativa consenta ai locatori di provare l’assenza di qualsivoglia pratica abusiva. 39 Pertanto, si deve rilevare che la normativa di cui alla causa principale non permette di limitare il diniego del beneficio del premio per l’investimento alle sole costruzioni di puro artificio.

Per di più, non è stato sostenuto dinanzi alla Corte che, nelle circostanze della causa principale, si sarebbe in presenza di una siffatta costruzione. 40 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che tale normativa non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale. 41 Conseguentemente, la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che l’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale il beneficio di un premio per l’investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che sono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri. 42 Dato che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi ostano quindi ad una normativa come quella oggetto della causa principale, non è necessario esaminare l’ipotesi se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento possano parimenti opporvisi.

Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto alla causa principale, in forza della quale il beneficio di un premio per l’investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che vengono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑330/07 [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft mbH contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle [OSCURATO:PERSONA]) «Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Premio per l’investimento — Normativa nazionale che riserva il beneficio di un’agevolazione fiscale ai beni utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale — Esclusione di beni messi a disposizione a titolo oneroso e impiegati prevalentemente in altri Stati membri — Leasing di veicoli — Prevenzione di pratiche abusive» Massime della sentenza 1. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Giustificazione — Lotta alle pratiche abusive — Presupposti (Art. 49 CE) 2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria (Art. 49 CE) 1. Una misura nazionale che ostacoli la libera prestazione dei servizi è giustificabile se concerne specificamente costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine è ottenere un vantaggio fiscale. Tuttavia, il fatto che un’impresa avente diritto al premio per l’investimento metta, a titolo oneroso, beni a disposizione di un’impresa che li impiega prevalentemente in altri Stati membri non costituisce, di per sé, un abuso. Tale messa a disposizione non può tanto meno fondare una presunzione generale dell’esistenza di una pratica abusiva e giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato. (v. punti 35-37) 2. L’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il beneficio di un premio per l’investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che sono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri. In effetti, una normativa di questo tipo, che assoggetta gli investimenti relativi a beni che, messi a disposizione a titolo oneroso, vengono utilizzati in altri Stati membri, ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello riservato agli investimenti relativi a siffatti beni utilizzati sul territorio nazionale, costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto può scoraggiare le imprese che possono aver diritto a tale agevolazione fiscale dal fornire servizi di locazione agli operatori economici che esercitano attività in altri Stati membri. Nel caso in cui un’impresa metta a titolo oneroso beni a disposizione di un’altra impresa ad essa strettamente legata sul piano economico, la detta normativa può altresì scoraggiare l’impresa locataria dall’esercitare attività transfrontaliere. Una normativa di questo tipo non può essere giustificata dalla necessità di una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, poiché i redditi da locazione tratti dalla messa a disposizione dei beni materiali per i quali è richiesto il premio per l’investimento sono imponibili nello Stato membro che ha concesso il detto premio e quindi, senza la normativa in questione, il diritto di tale Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale con riguardo alle attività svolte sul suo territorio non sarebbe compromesso. Siffatta normativa, inoltre, non può essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, poiché non esiste un legame diretto, dal punto di vista del regime fiscale, tra il premio per l’investimento, concesso al locatore in ragione dei beni materiali che si è procurato, da una parte, e, dall’altra, la tassazione successiva, in capo al locatario, dei profitti realizzati grazie all’utilizzo di tali beni messi a disposizione a titolo oneroso. Peraltro, non permettendo di limitare il diniego del beneficio del premio per l’investimento alle sole costruzioni di puro artificio, bensì colpendo ogni locatore, avente diritto al premio per l’investimento, che metta, a titolo oneroso, beni a disposizione di imprese esercenti attività transfontaliere, e ciò malgrado l’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’esistenza di una tale costruzione, questa normativa non può essere giustificata dalla necessità di prevenire le pratiche abusive. (v. punti 24-26, 32-35, 38-41 e dispositivo) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 4 dicembre 2008 ( * ) «Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Premio per l’investimento – Normativa nazionale che riserva il beneficio di un’agevolazione fiscale ai beni utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale – Esclusione di beni messi a disposizione a titolo oneroso e impiegati prevalentemente in altri Stati membri – Leasing di veicoli – Prevenzione di pratiche abusive» Nel procedimento C‑330/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Austria), con decisione 3 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2007, nella causa [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft mbH contro [OSCURATO:PERSONA] , LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, avvocato generale: sig. P. Mengozzi cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2008, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti; –        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. J. Bauer, in qualità di agenti; –        per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. W. Mölls e R. Lyal, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto austriaco, ed il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al diniego di quest’ultimo di concedere a tale società un premio per la crescita dell’investimento (in prosieguo: il «premio per l’investimento») in relazione agli automezzi da essa acquistati e dati in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), altra società di diritto austriaco, in base al rilievo che quest’ultima li utilizzava prevalentemente in altri Stati membri. Contesto normativo 3 L’art. 108e, nn. 1 e 2, della legge del 1988 relativa alle imposte sul reddito (Einkommensteuergesetz, BGBl. 400/1988), nella versione pubblicata nel BGBl. I 155/2002 (in prosieguo: l’«EStG 1988»), dispone quanto segue: «(1) Gli investimenti in beni economici ammessi a beneficiare del premio possono beneficiare di un premio per crescita degli investimenti in misura pari al 10%, a condizione che le spese di acquisizione o fabbricazione siano fiscalmente deducibili in base ad ammortamento per deprezzamento (artt. 7 e 8). (2) I beni ammessi a beneficiare del premio sono i beni economici materiali non ancora utilizzati facenti parte del patrimonio fisso ammortizzabile. Non rientrano tra i beni ammessi a beneficiare del premio: (...) – i beni economici che non vengono utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale diretta al conseguimento di redditi ai sensi dell’art. 2, n. 3, punti 1‑3. Al riguardo non si considerano utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale i beni economici che, sulla base di un negozio di trasferimento a titolo oneroso, vengano impiegati prevalentemente all’estero». 4 L’art. 24, n. 6, della legge del 1988 sull’imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz, BGBl. 401/1988), nella versione pubblicata nel BGBl. I 155/2002, prevede quanto segue: «Le disposizioni degli artt. (…) 108e e 108f EStG 1988 si applicano in quanto compatibili alle persone giuridiche di cui all’art. 1, sempreché queste non siano esentate dall’imposta sulle società». Causa principale e questione pregiudiziale 5 [OSCURATO:PERSONA] è una società di gestione patrimoniale avente sede in Austria e il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è una società di trasporti internazionali anch’essa con sede in Austria. [OSCURATO:PERSONA] detiene il 100% del capitale sociale di quest’ultima società. Nell’agosto 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha costituito una succursale in Germania. 6 [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria di un parco di autoveicoli. Essa mette a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] i propri autocarri, mediante contratto di leasing, ai fini di un utilizzo professionale da parte di quest’ultima. Questa li utilizza prevalentemente in altri Stati membri, nell’ambito dell’esercizio della sua attività di trasporto. 7 Nella sua denuncia dei redditi per il 2003, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, ai sensi dell’art. 108e EStG 1988, la concessione di un premio per l’investimento di un importo pari a EUR 46 770 per gli autocarri da essa acquistati nel periodo compreso tra aprile e settembre 2002. Nel giugno 2004, tale importo veniva accreditato sul suo conto presso l’[OSCURATO:PERSONA]. 8 Nell’ambito di una verifica effettuata presso la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] rilevava che non sussistevano le condizioni per la concessione del premio oggetto della causa principale, in quanto gli automezzi dati in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] venivano utilizzati da questa prevalentemente all’estero e, pertanto, non potevano essere considerati quali beni economici impiegati in una sede aziendale ubicata sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di cui alla causa principale. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] si vedeva negare detta agevolazione fiscale. 9 Il ricorso fiscale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA] tributaria autonoma, Sezione di Vienna) con decisione 2 novembre 2005. Con sentenza 20 aprile 2006, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) annullava tale decisione, principalmente per violazione di norme procedurali. Inoltre, esso esprimeva parimenti dubbi in merito alla compatibilità, con la nozione di libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE, della circostanza che «i beni economici che, in seguito ad una cessione a titolo oneroso, vengono utilizzati prevalentemente in altri Stati membri (…) non rientrino tra i beni economici ammessi al beneficio dei premi». 10 Il giudice del rinvio ritiene che la normativa oggetto della causa principale implichi una disparità di trattamento basata sul luogo di esecuzione dei servizi e s’interroga sulla conformità di tale normativa con gli artt. 43 CE e 49 CE. 11 In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni sulla libertà di stabilimento (artt. 43 CE e segg.) e/o sulla libertà di prestazione dei servizi (artt. 49 CE e segg.) ostino ad una normativa nazionale esistente alla data del 31 dicembre 2003, in forza della quale la concessione di un’agevolazione fiscale (premio per crescita degli investimenti) ad imprese per l’acquisizione di beni economici materiali non ancora utilizzati è subordinata anche alla condizione che tali beni vengano utilizzati esclusivamente in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio austriaco, laddove, invece, per l’acquisizione di beni economici materiali non ancora utilizzati che trovino impiego in una sede aziendale stabilmente ubicata in un altro Stato dell’Unione Europea (…) resta preclusa la possibilità di fruire della detta agevolazione fiscale (premio per [l’investimento])». Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 12 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 43 CE e segg. nonché gli artt. 49 CE e segg. debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa nazionale che subordini il beneficio di un premio per l’investimento, destinato ad imprese che acquisiscono beni materiali, alla condizione che i beni per i quali tale premio venga richiesto siano utilizzati esclusivamente in una sede aziendale stabilmente situata in tale Stato, con l’ulteriore precisazione che i beni, messi a disposizione a titolo oneroso, utilizzati prevalentemente in altri Stati membri, non si considerano come utilizzati in tale sede. 13 Quanto al contesto normativo nazionale in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce, il governo austriaco sostiene che l’utilizzo, sul territorio di altri Stati membri, dei beni per i quali venga richiesto il premio per l’investimento, non ne pregiudichi la concessione. La normativa di cui alla causa principale subordinerebbe il beneficio di detta agevolazione fiscale alla condizione che i beni in questione siano destinati ad una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio austriaco. Secondo la giurisprudenza nazionale occorrerebbe accertare se tali beni siano stati utilizzati in tale sede aziendale per una durata pari almeno alla metà della durata del loro utilizzo. 14 Quanto al contesto fattuale, il governo austriaco sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] ha creato, nell’agosto 2003, una succursale in Germania. Nell’ambito della causa principale, si porrebbe quindi la questione di determinare se un contribuente che utilizzi un bene economico prevalentemente in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale ed un contribuente che utilizzi un tale bene in una sede aziendale stabilmente situata all’estero si trovino in una situazione paragonabile quanto alla concessione del premio per l’investimento. 15 Il giudice del rinvio rammenta di essere tenuto ad applicare, nel procedimento principale, le disposizioni dell’EStG 1988 relative all’ammissibilità del premio per l’investimento di beni economici che, messi a disposizione a titolo oneroso, siano impiegati prevalentemente in altri Stati membri. Esso esprime dubbi in merito alla compatibilità di tali disposizioni con gli artt. 43 CE e 49 CE, in quanto sussisterebbe una disparità di trattamento fondata sul luogo di fornitura dei servizi. 16 Per quanto risulti dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha creato una succursale in Germania, dalla descrizione del contesto fattuale contenuta in tale decisione non emerge, peraltro, che il premio oggetto della causa principale sarebbe stato negato alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di considerazioni relative all’esistenza di tale stabilimento in un altro Stato membro. 17 In tale contesto, occorre ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi né sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né sulla definizione del contesto di fatto. Infatti, nel quadro della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, la Corte deve prendere in considerazione il contesto di fatto e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio (v., in particolare, sentenze 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8089, punto 10; 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4759, punto 46, e 14 febbraio 2008, causa C‑244/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-505, punto 19). 18 Peraltro, la questione sollevata dal giudice del rinvio sembra mantenere tutta la sua rilevanza anche qualora risultasse corretta l’interpretazione della normativa oggetto della causa principale sostenuta dal governo austriaco. Infatti, anche ammesso che il beneficio del premio per l’investimento venga negato nel caso in cui i beni messi a disposizione a titolo oneroso, per i quali tale beneficio venga richiesto, siano utilizzati in una sede aziendale all’estero per una durata superiore alla metà del loro periodo di utilizzo, tale circostanza non sarebbe, di per sé, atta a dissipare i dubbi espressi da tale giudice in merito alla compatibilità di detta normativa con le libertà fondamentali. Sull’esistenza di una restrizione delle libertà fondamentali 19 La Corte ha reiteratamente dichiarato che costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi di cui rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑305, punto 22; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2941, punto 31, e 13 marzo 2008, causa C‑248/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-47, punto 21). 20 I governi tedesco e austriaco sostengono che la normativa di cui alla causa principale debba essere valutata alla luce delle disposizioni degli artt. 43 CE e segg. che disciplinano la libertà di stabilimento. Secondo detti governi, tale normativa costituisce attuazione del principio di territorialità. Un contribuente che utilizzi un bene economico in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale non si troverebbe, dal punto di vista tributario, in una situazione comparabile a quella di un contribuente che utilizzi un tale bene in una sede aziendale stabilmente ubicata all’estero. Dato che le situazioni non sono comparabili, detta normativa non costituirebbe una restrizione delle libertà fondamentali. 21 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che trovino applicazione le disposizioni che disciplinano la libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE. Il premio per l’investimento sarebbe stato negato alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di norme nazionali relative alla messa a disposizione, a titolo oneroso, di beni economici. Inoltre, la sfera di applicazione della normativa di cui alla causa principale non sarebbe limitata a situazioni interne a gruppi societari. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], negare il beneficio del premio per l’investimento ai locatori nel caso in cui i rispettivi locatari utilizzino i beni messi a disposizione a titolo oneroso in altri Stati membri, può ostacolare l’esercizio di tale libertà. 22 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] cede in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] autocarri. La locazione di veicoli costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE (v., in particolare, sentenza 21 marzo 2002, causa C‑451/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3193, punto 18). [OSCURATO:PERSONA] utilizza tali veicoli nell’ambito dell’esercizio della propria attività di trasporto. 23 Dalla decisione di rinvio risulta che il premio per l’investimento è stato negato alla [OSCURATO:PERSONA], in forza della normativa di cui alla causa principale, perché gli autocarri ceduti in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] erano stati utilizzati da quest’ultima prevalentemente in altri Stati membri. 24 Si deve necessariamente rilevare che una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale che assoggetta gli investimenti relativi a beni, i quali, messi a disposizione a titolo oneroso, vengono utilizzati in altri Stati membri, ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello riservato agli investimenti relativi a siffatti beni utilizzati sul territorio nazionale, può scoraggiare le imprese che possono aver diritto a tale agevolazione fiscale dal fornire servizi di locazione agli operatori economici che esercitano attività in altri Stati membri. 25 Inoltre, nel caso in cui un’impresa metta dei beni, a titolo oneroso, a disposizione di un’altra impresa ad essa strettamente legata sul piano economico, la normativa nazionale in questione può scoraggiare l’impresa locataria dall’esercitare attività transfrontaliere. 26 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rilevare che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE. Pertanto, occorre esaminare se siffatta restrizione possa essere oggettivamente giustificata. Sull’eventuale giustificazione della normativa in questione nella causa principale 27 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una restrizione della libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se essa persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale, sempreché, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenze 5 giugno 1997, causa C‑398/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3091, punto 21, e 18 dicembre 2007, causa C‑341/05, Laval un [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11767, punto 101). 28 I governi austriaco e tedesco affermano che la normativa di cui alla causa principale è connessa alla distribuzione del potere impositivo tra gli Stati membri. Subordinare la concessione del premio per l’investimento alla condizione che i beni per i quali esso viene richiesto siano destinati ad una sede aziendale nazionale è diretta ad assicurare un legame tra la concessione dell’agevolazione fiscale, da una parte, e la tassazione degli utili realizzati grazie all’utilizzo di tali beni, dall’altra. 29 Il governo austriaco invoca anche la necessità di combattere le pratiche abusive. La normativa di cui alla causa principale sarebbe finalizzata a prevenire le costruzioni puramente artificiose in caso di trasferimenti a titolo oneroso. In mancanza di tale disposizione, un bene destinato al locatore potrebbe dare diritto al premio per l’investimento a prescindere dalla questione dell’individuazione del luogo in cui il locatario collochi tale bene. Orbene, si potrebbe temere che il locatario trasferisca tale premio, in tutto o in parte, al locatario che, da parte sua, utilizzerebbe il bene in questione per realizzare profitti in altri Stati membri. Così, sarebbe possibile eludere la delimitazione di tale agevolazione al territorio nazionale. 30 Tale governo precisa che, senza la normativa di cui alla causa principale, sarebbe possibile, stabilendo una società di leasing del gruppo in Austria, rivendicare il beneficio del premio per l’investimento per tutti gli acquisti di tale gruppo, indipendentemente dal luogo di utilizzo di tali beni. 31 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa di cui alla causa principale non può essere giustificata né dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale o di preservare l’efficacia dei controlli fiscali né da obiettivi di natura meramente economica. 32 Per quanto riguarda il primo elemento di giustificazione dedotto dai governi austriaco e tedesco, la Corte ha certo riconosciuto, nella sua giurisprudenza, che la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, congiuntamente ad altri elementi di giustificazione, potesse essere considerata come un’esigenza legittima (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10837, punti 45, 46 e 51; 29 marzo 2007, causa C‑347/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2647, punto 41; 18 luglio 2007, causa C‑231/05, Oy AA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6373, punto 51, e 15 maggio 2008, causa C‑414/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3601, punto 42). Tale giurisprudenza non si applica, tuttavia, in circostanze come quelle della fattispecie principale. 33 In proposito, è sufficiente rilevare, senza che occorra svolgere un’analisi di tutti i requisiti di applicazione della giurisprudenza summenzionata, che, nella fattispecie, i redditi da locazione tratti dalla messa a disposizione dei beni materiali per i quali la [OSCURATO:PERSONA] chiede la concessione del premio per l’investimento sono soggetti ad imposta in Austria. Pertanto, non è possibile sostenere che, senza la normativa in questione nella causa principale, risulterebbe pregiudicato il diritto della Repubblica d’Austria di esercitare la propria competenza fiscale con riguardo alle attività svolte sul suo territorio (v., anche, citate sentenze Marks & [OSCURATO:PERSONA], punto 46, e [OSCURATO:PERSONA], punto 42). 34 Per quanto attiene all’argomento svolto dagli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte secondo cui, in termini più generali, occorrerebbe garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, si deve rilevare che non esiste un legame diretto, dal punto di vista del regime fiscale, tra il premio per l’investimento, concesso al locatore in ragione dei beni materiali che si è procurato, da una parte, e, dall’altra, la tassazione successiva, in capo al locatario, dei profitti realizzati grazie all’utilizzo di tali beni messi a disposizione a titolo oneroso (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 2005, causa C‑39/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2057, punti 20 e 21). 35 Quanto alla giustificazione relativa alla necessità di prevenire le pratiche abusive, si deve rilevare che una misura nazionale che ostacoli la libera prestazione dei servizi è giustificabile se concerne specificamente costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine è ottenere un vantaggio fiscale (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7995, punti 51 e 55, e 13 marzo 2007, causa C‑524/04, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2107, punto 74). 36 Nella specie, non si può affermare che il fatto che un’impresa avente diritto al premio per l’investimento metta, a titolo oneroso, dei beni a disposizione di un’impresa che li impieghi prevalentemente in altri Stati membri costituisca, di per sè, un abuso. 37 Tale messa a disposizione non può tanto meno fondare una presunzione generale dell’esistenza di una pratica abusiva e giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 73, e 17 gennaio 2008, causa C‑105/07, Lammers & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑173, punto 27). 38 In tale contesto va sottolineato che la normativa di cui alla causa principale colpisce ogni locatore avente diritto al premio per l’investimento che metta, a titolo oneroso, beni a disposizione di imprese esercenti attività transfontaliere, e ciò malgrado l’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’esistenza di una tale costruzione. Inoltre, non risulta che tale normativa consenta ai locatori di provare l’assenza di qualsivoglia pratica abusiva. 39 Pertanto, si deve rilevare che la normativa di cui alla causa principale non permette di limitare il diniego del beneficio del premio per l’investimento alle sole costruzioni di puro artificio. Per di più, non è stato sostenuto dinanzi alla Corte che, nelle circostanze della causa principale, si sarebbe in presenza di una siffatta costruzione. 40 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che tale normativa non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale. 41 Conseguentemente, la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che l’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale il beneficio di un premio per l’investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che sono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri. 42 Dato che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi ostano quindi ad una normativa come quella oggetto della causa principale, non è necessario esaminare l’ipotesi se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento possano parimenti opporvisi. Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto alla causa principale, in forza della quale il beneficio di un premio per l’investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che vengono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris