Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11817/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/12/2011 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di prevenzione della confisca di un immobile.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore degli istanti, sotto plurimi profili, sostenendo la sussistenza nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della misura di prevenzione personale.

3. La giurisprudenza di legittimità ha individuato nell'appello, oggi previsto dall'art. 10 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 e Sez. 1, Ordinanza n. 13530 del 21/01/2021 Paparone, Rv. 280559 - 01).

4. Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello de L'Aquila per l'esame e la decisione in merito.

P.Q.M.

Convertito il ricorso, ex art.568/5 cpp in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.

Così deciso, in Roml il 6 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/12/2011 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di prevenzione della confisca di un immobile. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore degli istanti, sotto plurimi profili, sostenendo la sussistenza nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della misura di prevenzione personale. 3. La giurisprudenza di legittimità ha individuato nell'appello, oggi previsto dall'art. 10 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 e Sez. 1, Ordinanza n. 13530 del 21/01/2021 Paparone, Rv. 280559 - 01). 4. Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello de L'Aquila per l'esame e la decisione in merito. P.Q.M. Convertito il ricorso, ex art.568/5 cpp in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso, in Roml il 6 marzo 20