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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1976

Cassazione n. 37739/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1976 avverso la sentenza del 22/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria dell'imputato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che I primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa nullità del giudizio in relazione al rigetto della richiesta di rito abbreviato, è meramente re iterativo del motivo di appello, cui la Corte ha fornito motivata risposta priva di fratture logiche (v, pag. 2); Ritenuto inoltre che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso relativi al mancato proscioglimento per vizio totale di mente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità del reato di lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg, 2-3); Considerato altresì che quanto al mancato disconoscimento della recidiva la censura è pure manifestamente infondata avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1976 avverso la sentenza del 22/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria dell'imputato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che I primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa nullità del giudizio in relazione al rigetto della richiesta di rito abbreviato, è meramente re iterativo del motivo di appello, cui la Corte ha fornito motivata risposta priva di fratture logiche (v, pag. 2); Ritenuto inoltre che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso relativi al mancato proscioglimento per vizio totale di mente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità del reato di lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg, 2-3); Considerato altresì che quanto al mancato disconoscimento della recidiva la censura è pure manifestamente infondata avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 37739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris