CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16221/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domicliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - -avverso la sentenza n. 53/06/2020 emessa dalla CTR Puglia il 21/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato, all'esito de l'esame dei conti correnti bancari suoi e di suoi stretti familiari, maggiori Iva ed Irpef per l'anno d'imposta 2004. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto accoglieva per quanto di ragione il ricorso, ritenendo giustificati alcuni versamenti e non addebitabili alcune operazioni per la modestia delle cifre e riducendo del 30% le sanzioni. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva in parte l'appello, rilevando che, quanto ai versamenti ed ai prelievi esclusi in primo grado, l'Ufficio non avesse preso posizione analitica sugli stessi e che, invece, non si giustificassero, da un lato, l'esclusione delle movimentazioni eseguite sui conti dei familiari per il solo fatto che concernevano importi modesti e, dall'altro, la riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia sulla base di tre motivi. D'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle doglianze sollevate dall'Ufficio in ordine ad un difetto motivazionale della statuizione di primo grado, avuto riguardo ai prelevamenti per complessivi euro 559.454,24. 1.1. Il primo motivo è fondato. Invero, in ossequio del principio di autosufficienza, l'Ufficio ha trascritto le pagine 19 e 20 dell'atto di appello, dalle quali si evince che venne formulato uno specifico motivo di doglianza con riferimento ai prelevamenti (assegni emessi) per euro 559.454,24, che il giudice di primo grado aveva ritenuto giustificati attraverso l'indicazione postuma del beneficiario.In particolare, l'Ufficio aveva sostenuto che le argomentazioni della CTP erano connotate da genericità ed astrattezza, non avendo minimamente dato conto della registrazione in contabilità delle singole operazioni, e che i detti prelevamenti, al pari dei versamenti di complessivi euro 1.244.715,27, erano stati recuperati a tassazione perché non erano risultati i beneficiari, una parte di questi ultimi non erano ricompresi tra i fornitori e, per una parte, le relative fatture erano state ricevute in data successiva a quella dell'operazione o per importi non corrispondenti (cfr. pag. 20 del ricorso). La CTR non ha preso posizione sulla doglianza sollevata, con la conseguenza che la relativa sentenza è, sul punto, affetta da nullità per omissione di pronuncia, idoneamente censurata in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di un error in procedendo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, con riferimento ai versamenti in contanti per euro 1.244.715,27, l'appello dell'Ufficio fosse generico. 2.1. Il motivo, concernente i versamenti in contanti per euro 1.244.715,27, è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la CTR ha rigettato la doglianza, affermando che l'Ufficio, anziché prendere posizione critica sulle giustificazioni rese dal contribuente, si era limitato a riprodurre le osservazioni formulate in primo grado, senza, in particolare, indicare le movimentazioni rimaste sospette anche all'esito delle esimenti fornite dalla controparte. L'Ufficio si è, invece, nella presente sede, limitato a sostenere che l'appello non poteva considerarsi generico per il solo fatto che con lo stesso si era evidenziato che "il sig. D'Oronzo non ha in alcun modo giustificato" i detti versamenti. Del resto, sulla base dell'avviso di accertamento riprodotto alle pagine da 19 a 24 del ricorso, il rilievo critico che con il medesimo era stato formulato atteneva alla mancata indicazione dei beneficiari delle singole operazioni (v. pag. 19), indicazione poi fornita attraverso la produzione delle rispettive fatture emesse (cfr. pag. 2 della sentenza).3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 7), dPR n. 600/1973, 51, comma 2, n. 7), dPR n. 633/1972 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR riconosciuto il rango di prova ad argomentazioni generiche della parte, prive di riscontro documentale. 3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, dovendosi inevitabilmente (per quanto la ricorrente non lo abbia specificato) restringere la doglianza ai versamenti di complessivi euro 1.244.715,27 di cui al secondo motivo di gravame, il profilo dell'asserito mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere probatorio posto a suo carico presuppone necessariamente il fondamento del detto secondo motivo. Invero, solo in presenza di censure specifiche avverso le giustificazioni addotte dal contribuente, sarebbe possibile scrutinare se, con riferimento alle operazioni rimaste contestate, lo stesso avesse o meno fornito la prova contraria idonea a superare la presunzione legale relativa contemplata dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Del resto, l'affermazione secondo cui la CTR avrebbe riconosciuto rango di prova ad argomentazioni generiche del contribuente prive di riscontro documentale si pone in evidente contrasto con quella, contenuta in sentenza (pag. 2), a mente della quale il medesimo avrebbe giustificato (peraltro "nulla obiettando in concreto l'Ufficio") tutti i versamenti "allegando la rispettiva connessa fattura emessa". Senza tralasciare che, sebbene sia ormai consolidato il principio per cui, in tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione, per ritenere le fatture emesse inidonee a giustificare i versamenti occorre dedurre il loro sfasamento temporale rispetto alle operazioni oggetto dei rilievi erariali (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35258 del 18/11/2021). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente al primo motivo, con conseguente cassazione in tali limiti della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazion