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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 27600/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30335-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/04/2019 R.G.N. 530/2016; Oggetto R.G.N.30335/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina aveva rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] ed altri in epigrafe indicati, dipendenti con qualifica di agenti tecnici esattori con inquadramento nel livello C del CCNL Autostrade e Trafori, avevano impugnato la sentenza con cui il tribunale di Messina aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta nei confronti del Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] (CAS), diretta al riconoscimento del diritto alle nuove retribuzioni previste dal CCNL 16 febbraio 2000 come integrato dall’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per personale dipendente da società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori.

La corte di merito aveva ritenuto che il detto CCNL non fosse applicabile al Consorzio convenuto, trattandosi di ente avente natura pubblica, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/1992.

Da ciò la Corte di merito aveva fatto conseguire l’assoggettamento dei rapporti di lavoro dei dipendenti alla disciplina della legge regionale n. 10/2000 e del D.Lgs n. 165/2001.

In particolare la corte richiamava le disposizioni di cui all’art. 1 L.Reg. n. 10/2000 che, nel disciplinare le finalità ed ambito di applicazione della legge, aveva statuito che “Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione ( …).

La corte territoriale richiamava altresì l’art. 24 della medesima legge che stabiliva: “La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica.

La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale.

Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi” Il giudice d’appello evidenziava altresì decisioni del Giudice di legittimità affermanti l’inapplicabilità della contrattazione di tipo privatistico ai rapporti di lavoro in questione, successivamente all’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000 ed escludeva ogni possibilità derogatoria, anche più favorevole, da parte del datore di lavoro (intal senso, tra le altre, Cass. n. 4653/2011).

Avverso detta decisione i ricorrenti proponevano ricorso cui resisteva con controricorso il Consorzio.

Entrambe le parti depositavano successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c.per motivazione mancante; Violazione di legge: art. 6 co.3 l.reg.sicil.n. 44/1994, art.1326,1418,2126,1362 c.c. in combinato con CCNL Autostrade e Trafori del 2008 recepito da CAS con contratto aziendale del 18.12.2008.

Con tale motivo i ricorrenti, partendo dal presupposto che sino al 2010 il Consorzio (CAS) avesse applicato integralmente il CCNL Autostrade e Trafori e che avesse continuato di fatto ad applicarlo ( per tutti gli istituti retributivi) anche successivamente alla Legge Regionale del 2010, tranne che per gli aumenti oggi rivendicati, ritengono errata la valutazione della corte d’appello che, pur in presenza dell’applicazione di fatto del CCNL, nega il riconoscimento degli incrementi in questione. 2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1362 c.c. per non aver considerato che il CAS aveva continuato di fatto ad applicare il CCNL dal 2010 al 2019, tranne che per gli aumenti in questione, in assenza di un Contratto collettivo regionale. 3)-Con la terza censura è dedotta la violazione dell’art. 132 punto 4 c.p.c, nonché la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., per motivazione mancante con riguardo alla richiesta di valutazione della adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.

E’ inoltre contestata la sentenza con riguardo alla esclusione del legittimo affidamento riposto dai lavoratori nella applicazione del CCNL, anche in riferimento agli aumenti in questione. 4)-I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché afferenti ad un unico tema, quale la possibilità di applicare la contrattazione collettiva privatistica a soggetti e rapporti di lavoro considerati di natura pubblicistica, per i quali entri in vigore una disciplina specifica. 5)-Devono preliminarmente richiamarsi le decisioni di questa Corte sulla natura pubblica del [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre Cass. n. 10823/15; SU 185/2001) anche se si tratta di ente esercitante attività obiettivamente industriale in quanto finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione di autostrade e, dunque, alla produzione di beni o servizi.

E’ stato anche chiarito che “irapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ( …)(tra le altre Cass n. 3558/21). 6)-In tale quadro si inserisce la controversia in esame, sorta per la mancata applicazione di aumenti retributivi stabiliti dal CCNL 2000, come integrato dall’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Sostengono i ricorrenti che il contratto collettivo del 2000 era stato loro applicato, quanto agli aspetti retributivi, oltre che in precedenza, anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000; assumono pertanto la illogica e ingiusta mancata attribuzione degli aumenti riconosciuti dal medesimo contratto, a seguito della sua integrazione attraverso l’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevano a riguardo che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000, il CCRL, dallo stesso previsto, non era immediatamente (ope legis) applicabile ai rapporti di lavoro dei ricorrenti (cfr art. 6 comma 3 Legge Reg.

Sicil. n. 44/1994) per come aveva ribadito anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa (parere n. 805/2012); quindi, essendosi sostanziato un comportamento concludente posto in essere dal CAS, relativo alla adozione del parametro retributivo del CCNL Autostrade anche successivamente alla legge regionale in questione, non poteva ritenersi privo di effetti tale comportamento concludente (art. 1362 c.c.). 7)-Deve osservarsi che, come già affermato da questa Corte di legittimità in fattispecie similare, “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg.

Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza” (Cass n. 10973/2015). 8)-Il principio evidenzia come l’assetto dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in seguito alla entrata in vigore di una specifica disciplina legislativa, quale il d.lgs n. 165/2001, imponga un necessario legame con la contrattazione specificacollettiva pubblica del settore di appartenenza, con la estromissione di ogni diversa forma regolatoria, soprattutto di diritto comune.

Nel caso in esame l’entrata in vigore di una specifica fonte normativa regionale che ha statuito come “La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica” (art.24 l.n. 10/2000) ,in ragione del principio enunciato, non può che far ritenere esclusiva tale fonte regolativa dei rapporti di lavoro interessati, con esclusione di differenti e non ammesse discipline contrattuali. 9)-Recentemente questa Corte (Cass .n.16150/2024 proprio in un giudizio in cui era parte il Consorzio odierno resistente) ha chiarito che “non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato illegittimamente applicato un trattamento individuale – anche migliorativo –diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva una posizione giuridica soggettiva tutelabile in virtù dell'adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento (illegittimo) di individuazione di un errato regime degli emolumenti, e ciò in quanto il trattamento economico deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive( anche in tal senso Cass. n. 15902/2018)”. 10)-La presenza di una normativa che impone una articolata contrattazione regionale per i dipendenti degli enti, tra i quali è ricompreso il Consorzio in giudizio, non può che determinare l’automatica esclusione di altre differenti forti regolative del rapporto, poiché esse si porrebbero in immediato contrasto con il disposto normativo, e produrrebbero atti illegittimi non validabili in alcun modo (anche in tal senso(Cass. n. 31387/2019; Cass.n.4653/2011).

Come già affermato da questa Corte “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020).

Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, avendo questa Corte chiarito che nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 165/2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (Cass. n. 16150/2024; Cass. n. 6090/2021). 11)-Ribadendo i principi già espressi, non di rilievo risulta a tal riguardo l’argomento secondo cui il pregresso trattamento retributivo sia rimasto il medesimo anche successivamente alla legge regionale n.10/2000, poiché risulta evidente che la legge richiamata non può che produrre effetti dalla sua entrata in vigore e non può certamente riferirsi al regime economico già in atto, ma solo a quello successivamente regolamentato, come, nella specie, gli aumenti rivendicati. 12)-Infondata è poi l’eccezione circa la mancata considerazione dell’art. 36 Cost., in quanto non rappresentati i termini concreti della lamentata violazione con riguardo alla inadeguatezza della retribuzione, non essendo dirimente, a tal fine, l’equiparazione con altri dipendenti, di pari inquadramento, ma assoggettati a regime privatistico in quanto dipendenti di datore di lavoro privato. 13)-Infine estraneo al contesto fattuale in discussione è il richiamo all’art. 2126 c.c. ovvero il riconoscimento delle mansioni di fatto che la disposizione richiamata ritiene meritevoli di adeguata remunerazione.

Gli aumenti invocati e l’applicazione di disposizioni inapplicabili ai lavoratori del CAS non sono invero qualificabili quale remunerazione per prestazioni di fatto, trattandosi di prestazione ben collocata in un regime giuridico differente, non regolabile diversamente, neppure in ragione di un asserito legittimo affidamento da parte dei lavoratori, evidentemente non tutelabile in presenza di disposizioni successive regolantii rapporti di lavoro in questione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Lanovità della questione, non ancora assestata nella giurisprudenza di merito, consiglia di compensare le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30335-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/04/2019 R.G.N. 530/2016; Oggetto R.G.N.30335/2019 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina aveva rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] ed altri in epigrafe indicati, dipendenti con qualifica di agenti tecnici esattori con inquadramento nel livello C del CCNL Autostrade e Trafori, avevano impugnato la sentenza con cui il tribunale di Messina aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta nei confronti del Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] (CAS), diretta al riconoscimento del diritto alle nuove retribuzioni previste dal CCNL 16 febbraio 2000 come integrato dall’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per personale dipendente da società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori. La corte di merito aveva ritenuto che il detto CCNL non fosse applicabile al Consorzio convenuto, trattandosi di ente avente natura pubblica, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/1992. Da ciò la Corte di merito aveva fatto conseguire l’assoggettamento dei rapporti di lavoro dei dipendenti alla disciplina della legge regionale n. 10/2000 e del D.Lgs n. 165/2001. In particolare la corte richiamava le disposizioni di cui all’art. 1 L.Reg. n. 10/2000 che, nel disciplinare le finalità ed ambito di applicazione della legge, aveva statuito che “Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione ( …). La corte territoriale richiamava altresì l’art. 24 della medesima legge che stabiliva: “La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi” Il giudice d’appello evidenziava altresì decisioni del Giudice di legittimità affermanti l’inapplicabilità della contrattazione di tipo privatistico ai rapporti di lavoro in questione, successivamente all’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000 ed escludeva ogni possibilità derogatoria, anche più favorevole, da parte del datore di lavoro (intal senso, tra le altre, Cass. n. 4653/2011). Avverso detta decisione i ricorrenti proponevano ricorso cui resisteva con controricorso il Consorzio. Entrambe le parti depositavano successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c.per motivazione mancante; Violazione di legge: art. 6 co.3 l.reg.sicil.n. 44/1994, art.1326,1418,2126,1362 c.c. in combinato con CCNL Autostrade e Trafori del 2008 recepito da CAS con contratto aziendale del 18.12.2008. Con tale motivo i ricorrenti, partendo dal presupposto che sino al 2010 il Consorzio (CAS) avesse applicato integralmente il CCNL Autostrade e Trafori e che avesse continuato di fatto ad applicarlo ( per tutti gli istituti retributivi) anche successivamente alla Legge Regionale del 2010, tranne che per gli aumenti oggi rivendicati, ritengono errata la valutazione della corte d’appello che, pur in presenza dell’applicazione di fatto del CCNL, nega il riconoscimento degli incrementi in questione. 2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1362 c.c. per non aver considerato che il CAS aveva continuato di fatto ad applicare il CCNL dal 2010 al 2019, tranne che per gli aumenti in questione, in assenza di un Contratto collettivo regionale. 3)-Con la terza censura è dedotta la violazione dell’art. 132 punto 4 c.p.c, nonché la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., per motivazione mancante con riguardo alla richiesta di valutazione della adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. E’ inoltre contestata la sentenza con riguardo alla esclusione del legittimo affidamento riposto dai lavoratori nella applicazione del CCNL, anche in riferimento agli aumenti in questione. 4)-I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché afferenti ad un unico tema, quale la possibilità di applicare la contrattazione collettiva privatistica a soggetti e rapporti di lavoro considerati di natura pubblicistica, per i quali entri in vigore una disciplina specifica. 5)-Devono preliminarmente richiamarsi le decisioni di questa Corte sulla natura pubblica del [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre Cass. n. 10823/15; SU 185/2001) anche se si tratta di ente esercitante attività obiettivamente industriale in quanto finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione di autostrade e, dunque, alla produzione di beni o servizi. E’ stato anche chiarito che “irapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ( …)(tra le altre Cass n. 3558/21). 6)-In tale quadro si inserisce la controversia in esame, sorta per la mancata applicazione di aumenti retributivi stabiliti dal CCNL 2000, come integrato dall’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. Sostengono i ricorrenti che il contratto collettivo del 2000 era stato loro applicato, quanto agli aspetti retributivi, oltre che in precedenza, anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000; assumono pertanto la illogica e ingiusta mancata attribuzione degli aumenti riconosciuti dal medesimo contratto, a seguito della sua integrazione attraverso l’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevano a riguardo che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000, il CCRL, dallo stesso previsto, non era immediatamente (ope legis) applicabile ai rapporti di lavoro dei ricorrenti (cfr art. 6 comma 3 Legge Reg. Sicil. n. 44/1994) per come aveva ribadito anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa (parere n. 805/2012); quindi, essendosi sostanziato un comportamento concludente posto in essere dal CAS, relativo alla adozione del parametro retributivo del CCNL Autostrade anche successivamente alla legge regionale in questione, non poteva ritenersi privo di effetti tale comportamento concludente (art. 1362 c.c.). 7)-Deve osservarsi che, come già affermato da questa Corte di legittimità in fattispecie similare, “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza” (Cass n. 10973/2015). 8)-Il principio evidenzia come l’assetto dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in seguito alla entrata in vigore di una specifica disciplina legislativa, quale il d.lgs n. 165/2001, imponga un necessario legame con la contrattazione specificacollettiva pubblica del settore di appartenenza, con la estromissione di ogni diversa forma regolatoria, soprattutto di diritto comune. Nel caso in esame l’entrata in vigore di una specifica fonte normativa regionale che ha statuito come “La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica” (art.24 l.n. 10/2000) ,in ragione del principio enunciato, non può che far ritenere esclusiva tale fonte regolativa dei rapporti di lavoro interessati, con esclusione di differenti e non ammesse discipline contrattuali. 9)-Recentemente questa Corte (Cass .n.16150/2024 proprio in un giudizio in cui era parte il Consorzio odierno resistente) ha chiarito che “non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato illegittimamente applicato un trattamento individuale – anche migliorativo –diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva una posizione giuridica soggettiva tutelabile in virtù dell'adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento (illegittimo) di individuazione di un errato regime degli emolumenti, e ciò in quanto il trattamento economico deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive( anche in tal senso Cass. n. 15902/2018)”. 10)-La presenza di una normativa che impone una articolata contrattazione regionale per i dipendenti degli enti, tra i quali è ricompreso il Consorzio in giudizio, non può che determinare l’automatica esclusione di altre differenti forti regolative del rapporto, poiché esse si porrebbero in immediato contrasto con il disposto normativo, e produrrebbero atti illegittimi non validabili in alcun modo (anche in tal senso(Cass. n. 31387/2019; Cass.n.4653/2011). Come già affermato da questa Corte “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020). Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, avendo questa Corte chiarito che nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 165/2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (Cass. n. 16150/2024; Cass. n. 6090/2021). 11)-Ribadendo i principi già espressi, non di rilievo risulta a tal riguardo l’argomento secondo cui il pregresso trattamento retributivo sia rimasto il medesimo anche successivamente alla legge regionale n.10/2000, poiché risulta evidente che la legge richiamata non può che produrre effetti dalla sua entrata in vigore e non può certamente riferirsi al regime economico già in atto, ma solo a quello successivamente regolamentato, come, nella specie, gli aumenti rivendicati. 12)-Infondata è poi l’eccezione circa la mancata considerazione dell’art. 36 Cost., in quanto non rappresentati i termini concreti della lamentata violazione con riguardo alla inadeguatezza della retribuzione, non essendo dirimente, a tal fine, l’equiparazione con altri dipendenti, di pari inquadramento, ma assoggettati a regime privatistico in quanto dipendenti di datore di lavoro privato. 13)-Infine estraneo al contesto fattuale in discussione è il richiamo all’art. 2126 c.c. ovvero il riconoscimento delle mansioni di fatto che la disposizione richiamata ritiene meritevoli di adeguata remunerazione. Gli aumenti invocati e l’applicazione di disposizioni inapplicabili ai lavoratori del CAS non sono invero qualificabili quale remunerazione per prestazioni di fatto, trattandosi di prestazione ben collocata in un regime giuridico differente, non regolabile diversamente, neppure in ragione di un asserito legittimo affidamento da parte dei lavoratori, evidentemente non tutelabile in presenza di disposizioni successive regolantii rapporti di lavoro in questione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Lanovità della questione, non ancora assestata nella giurisprudenza di merito, consiglia di compensare le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric