CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liato digitalmente ex lege;ricorrentecontroCarbonaro Cataldo, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege;controricorrentee nei confronti diCarbonaro Martino, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026domiciliato digitalmente ex lege;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 1237/2022,pubblicata il 14 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:con ricorso ex art. 702‑bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, nel 2015, innanzi al Tribunale di Brindisi, il figlio CataldoCarbonaro, chiedendo che fosse accertata la detenzione sine titulo daparte di quest’ultimo dell’unità abitativa in Fasano, contradaSant’Angelo n. 8, e che lo stesso fosse condannato al rilascioimmediato dell’immobile nonché al pagamento in suo favore dellasomma mensile di euro 325,36, dalla data del 2 dicembre 2010 sinoall’effettivo rilascio, a titolo di risarcimento del danno per occupazionesenza titolo, oltre interessi e spese;espose a fondamento che:─ con atto notarile del 20 luglio 1984 aveva donato al predetto lanuda proprietà di un fondo rustico in Fasano, contrada Sant’Angelo,riservando a sé ed al coniuge [OSCURATO:PERSONA] il diritto di usufruttosul bene;─ sul fondo il nudo proprietario aveva edificato un immobile, poicensito in catasto fabbricati, nel quale egli aveva stabilito la propriaabitazione con la famiglia e del quale successivamente avevavenduto, con atto pubblico del 25 ottobre 2006, al fratello Martino lanuda proprietà unitamente a quella del fabbricato, confermandoespressamente in tale atto la sussistenza del diritto di usufrutto infavore dei genitori;─ con raccomandata del 2 dicembre 2010 il marito AntonioCarbonaro, anche in suo nome, aveva esercitato il diritto di usufruttointimando al figlio Cataldo il rilascio dell’immobile, rimasto tuttaviaNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026occupato da quest’ultimo;─ un precedente giudizio ex art. 447‑bis c.p.c., promosso dal soloAntonio per il riconoscimento dell’usufrutto e la liberazionedell’immobile, si era estinto per tardiva riassunzione dopo il decessodell’usufruttuario;costituendosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eccepì, tra l’altro,l’intervenuta prescrizione, per non uso ventennale, del diritto diusufrutto dedotto in causa, ovvero, in subordine, la maturatausucapione in suo favore della piena ed esclusiva proprietà del bene;in ulteriore subordine invocò l’acquisto della proprietà del fabbricatoex artt. 936 e 939 c.c., per essere la costruzione di valore di granlunga superiore al fondo, chiedendo, in ipotesi ancora subordinata, lacondanna dell’attrice al pagamento di una somma corrispondente alvalore della casa di abitazione da lui edificata;allegò, inoltre, l’esistenza di una scrittura privata con il fratelloMartino, acquirente della nuda proprietà nel 2006, che gli avrebbegarantito il diritto di abitazione sull’immobile, e chiese e ottennel’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultimo perché fossecondannato a garantirgli tale diritto o, in alternativa, a indennizzarloper la perdita dello stesso e per il preteso raggiro nelle trattative,anche ex art. 1381 c.c.;costituendosi a sua volta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] aderì alledifese di Palmisano e spiegò, a sua volta, domanda riconvenzionaleper il riconoscimento del proprio diritto di nuda proprietàsull’immobile, con riserva di usufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA],nonché per la declaratoria dell’occupazione senza titolo da parte diCataldo e la conseguente condanna di quest’ultimo al rilasciodell’immobile in favore degli aventi diritto e al pagamento diun’indennità di occupazione, oltre risarcimento ex art. 96 c.p.c. espese;con sentenza n. 1338/2018 il Tribunale di Brindisi accolse leNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026domande di [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] alrilascio immediato, in favore di quest’ultima, dell’immobile e alpagamento in suo favore della somma mensile di euro 325,36 dal 2dicembre 2010 sino al rilascio, a titolo di indennizzo per occupazionesenza titolo, rigettando nel contempo le domande riconvenzionaliproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] econdannando il convenuto al pagamento delle spese di lite in favoredell’attrice e del terzo chiamato;in accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] laCorte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1237/2022, pubblicata il 14dicembre 2022, riformando integralmente la sentenza impugnata, harigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale dell’appellante, ha dichiaratol’intervenuta prescrizione del diritto di usufrutto vantato dallamedesima sull’immobile controverso, condannando [OSCURATO:PERSONA] eMartino Carbonaro alla rifusione delle spese di entrambi i gradi infavore dell’appellante;avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA],depositando controricorso;[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso adesivo al ricorsoprincipale;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380‑bis.1 c.p.c.;la parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie, nelle quali, fra l’altro, si dà atto del decesso di AnnaPalmisano in data 1° gennaio 2026, documentato in atti, e si chiedeche, per tal motivo, sia dichiarata la cessazione della materia delcontendere;considerato che:in via preliminare va rilevata l’inammissibilità del controricorso diNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026Martino Carbonaro, in quanto tardivamente proposto, discendendoneanche, ex art. 370, primo comma, secondo periodo, c.p.c.,l’inammissibilità della memoria dallo stesso successivamentedepositata ex art. 380-bis.1 c.p.c.;risulta, infatti, dagli atti che il ricorso per cassazione è statonotificato in data 12 giugno 2023 e che il controricorso di MartinoCarbonaro è stato depositato in data 6 settembre 2023, oltre iltermine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, previstodall’art. 370 c.p.c. nel testo novellato dall’art. 3, comma 27, lett. f),n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis, aisensi dell’art. 35, comma 5, del medesimo decreto, ai giudizi che –come il presente – siano stati introdotti dopo il 1° gennaio 2023;secondo il nuovo testo dell’art. 370 c.p.c., invero, il controricorso«si propone mediante deposito» entro quaranta giorni dallanotificazione del ricorso, non essendo più richiesta la sua notificazionealla controparte; ne deriva che, ai fini del riscontro del rispetto deltermine, rileva esclusivamente la data del deposito e non quella dieventuali notificazioni effettuate alla parte ricorrente e alle altre parti(nella specie, dunque, non può darsi rilievo alla notifica delcontroricorso effettuata dal predetto, a mezzo p.e.c., in data 21 luglio2023);sempre in via preliminare va disattesa l’istanza, formulata inmemoria dalla difesa della ricorrente, di declaratoria di cessazionedella materia del contendere per effetto del decesso di AnnaPalmisano, sopravvenuto in data 1° gennaio 2026;è vero che, ai sensi dell’art. 979 c.c., la morte dell’usufruttuariodetermina l’estinzione del diritto di usufrutto e il consolidamento dellapiena proprietà in capo al nudo proprietario, con effetti sul pianosostanziale; nondimeno tale evento non comporta di per sél’estinzione del giudizio pendente, né integra una causa di cessazionedella materia del contendere, quanto meno in ordine alle preteseNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026risarcitorie e indennitarie accessorie, fondate sull’asserita occupazionesine titulo dell’immobile nel periodo anteriore al decesso, che restanoastrattamente trasferibili agli eredi; la sopravvenuta estinzione deldiritto reale dedotto non impedisce la decisione sulle questionigiuridiche già devolute alla cognizione di legittimità, né priva diinteresse l’esame delle doglianze relative alle statuizioni patrimoniali;converrà inoltre rammentare che, come chiarito da costantegiurisprudenza di questa Corte, la morte della parte nel giudizio dicassazione non produce effetti interruttivi del processo, il qualeprosegue con il medesimo difensore fino alla decisione (ex plurimis,Cass. Sez. U. n. 14385 del 21/06/2007);con il primo motivo, rubricato «nullità del procedimento perviolazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.», laricorrente denuncia la violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, deducendo che, essendo l’immobile acquistato in nudaproprietà da [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione legale con laconiuge [OSCURATO:PERSONA], come da espressa indicazione dell’attonotarile del 25 ottobre 2006, la domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’esistenza di un diritto diabitazione in suo favore sull’immobile avrebbe dovuto essere coltivatanei confronti di tutti i comproprietari, e quindi anche della predettaconiuge;osserva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], con memoria ex art.183, sesto comma, num. 1, c.p.c., aveva chiesto al Tribunalel’autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti diquest’ultima, riconoscendo così egli stesso l’esistenza di unlitisconsorzio necessario, ma che né il giudice di primo grado, né laCorte d’appello hanno provveduto al riguardo; richiama, a sostegno, ilprincipio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la violazione nonrilevata delle norme sul litisconsorzio necessario determina la nullitàdell’intero processo e impone, in sede di legittimità, l’annullamentoNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026delle pronunce di merito e il rinvio al primo giudice (Cass. n. 8825 del2007; Sez. U. n. 3678 del 2009);il motivo è inammissibile e comunque infondato;la questione attiene alla domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA], volta adottenere il riconoscimento di un diritto di abitazione in suo favore o,in subordine, il risarcimento del danno da inadempimentodell’impegno assunto con scrittura privata di garantirgli il pacificogodimento di tale diritto;essa, dunque, concerne un rapporto autonomo rispetto alladomanda principale promossa da [OSCURATO:PERSONA] in qualità diusufruttuaria e volta al rilascio del bene da chi (pacificamente, il soloCataldo Carbonaro) di fatto lo occupava (in thesi, senza titolo) ed alrisarcimento del danno;in tale contesto, difetta in capo alla stessa un concreto interesse afar valere, in questa sede, la nullità del processo derivante dallasupposta mancanza in causa del coniuge del terzo, trattandosi di vizioche, ove anche sussistente, si rifletterebbe esclusivamente sullalegittimità della decisione concernente il rapporto accessorio esubordinato tra Cataldo e [OSCURATO:PERSONA] e non già sullapronuncia in ordine alla domanda principale di rilascio ed indennità,che sola la riguarda;nel merito, peraltro, va condivisa la prospettazione delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la domandariconvenzionale spiegata nei confronti del terzo non incidevadirettamente sul diritto di comunione della nuda proprietà in capo,pro quota indivisa, anche alla coniuge non evocata in giudizio, avendoad oggetto il ristoro di un inadempimento derivante da una promessadi garantire il non meglio precisato diritto di abitazione sull’immobilecontenuta in una scrittura privata inter partes; tale domanda, dicontenuto meramente obbligatorio (e in subordine, risarcitorio) nonNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026postulava alcun accertamento limitativo del contenuto del diritto realeoggetto di comunione legale tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, sicchénon ricorrevano i presupposti del litisconsorzio necessario ex art. 102c.p.c.;con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; difetto di motivazione per omessoesame di fatti decisivi risultanti dagli atti del giudizio in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.», la ricorrente lamenta che la Corte d’appelloabbia ritenuto non contestato il fatto del mancato eserciziodell’usufrutto per oltre venti anni, fondando su ciò la declaratoria diprescrizione del diritto, sebbene essa avesse invece specificamentecontestato tale circostanza nelle proprie difese;richiama, in particolare, il contenuto del ricorso introduttivo exart. 702‑bis c.p.c., ove affermava di essere usufruttuariadell’immobile e di avere sempre esercitato il proprio diritto, esoprattutto la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 1, c.p.c., conla quale contestava espressamente le eccezioni di prescrizione eusucapione, sostenendo, da un lato, che la volontà di vendere il benecon riserva di usufrutto era incompatibile con quella di avvalersi dellacausa estintiva e, dall’altro, che l’usufrutto può esercitarsi anchemediante godimento mediato, concedendo il bene in uso al nudoproprietario, che in tal caso riveste la qualità di mero detentore;assume, quindi, che la Corte territoriale avrebbe mal governato ilprincipio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., omettendo diconsiderare tali elementi e reputando pacifico un fatto che era inveceoggetto di specifica contestazione, e che tale omissione integrerebbevizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.;il motivo ─ in disparte l’erronea riconduzione della doglianza alparadigma censorio di cui al n. 5, anziché n. 4, del 360 c.p.c. (errorecomunque ininfluente spettando alla Corte la corretta qualificazionedella censura: Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) ─ èNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026inammissibile;dalla sentenza impugnata emerge che la Corte d’appello hapuntualmente ricostruito le deduzioni delle parti, dando atto, da unlato, che nel ricorso introduttivo la Palmisano non aveva allegatoalcun concreto esercizio, neppure mediato, del diritto di usufrutto peril ventennio successivo alla donazione del 20 luglio 1984 e, dall’altro,che la stessa aveva testualmente affermato di aver esercitato ilproprio diritto per la prima volta con la raccomandata del 2 dicembre2010, oltre il termine ventennale (art. 1014 n. 1 cod. civ.) dallacostituzione dell’usufrutto;la Corte ha poi richiamato la difesa di [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva dedotto che, dopo la donazione, né [OSCURATO:PERSONA] né AnnaPalmisano avevano mai esercitato o richiesto di esercitare il lorodiritto, consentendogli di possedere il bene uti dominus, realizzare aproprie cure e spese il fabbricato e sostenerne integralmente gli oneritributari; ed ha ritenuto che tali allegazioni non fossero state oggettodi specifica e diretta contestazione da parte degli appellati, reputandoquindi integrata, sul punto, una condotta di non contestazionerilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;il contenuto della memoria ex art. 183, sesto comma, num. 1,c.p.c., richiamato dalla ricorrente, non si pone in frontale contrastocon quanto evidenziato in sentenza; anche la Corte d’appello dà attoche la Palmisano aveva allegato di aver consentito al nudoproprietario la realizzazione a sue cure e spese dell’abitazione e ilsostenimento integrale degli oneri tributari, ma ha valutato che talideduzioni non integrassero una contestazione specifica del fatto,dedotto dal convenuto, del mancato esercizio nemmeno mediato deldiritto di usufrutto;va in proposito rammentato che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, ai fini dell’operatività del principio dinon contestazione spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambitoNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore diuna condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dallacontroparte, poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione delcontenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delleparti; ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazionesolo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifestaillogicità della stessa (v. da ultimo Cass. Sez. L, 26/02/2016, n. 4379,Rv. 678080‑01; nonché Cass. Sez. 6‑1, ord. 7/02/2019, n. 3680, Rv.653130‑01; Cass. Sez. 2, ord. 28/10/2019, n. 27490, Rv.655681‑01);nella specie, la motivazione della Corte territoriale risultacompleta e logicamente coerente, avendo il giudice di meritoespressamente valutato le allegazioni di parte attrice e ritenuto cheesse non valessero a mettere in discussione l’assunto, centrale,dell’assenza di un esercizio, anche mediato, del diritto di usufrutto peroltre venti anni; la censura della ricorrente tende, nella sostanza, asollecitare una diversa lettura del materiale difensivo, inammissibilein sede di legittimità;con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 2934 e 2937 c.c.; difetto di motivazione per omesso esame difatti decisivi risultanti dagli atti del giudizio in relazione all’art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui haescluso che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto divendita del 25 ottobre 2006 e il complessivo comportamentoprocessuale dello stesso integrassero rinuncia tacita alla prescrizionedel diritto di usufrutto;evidenzia, in particolare, che nell’art. 4 di detto atto il venditoregarantiva la piena proprietà del bene “ad eccezione dell’usufruttovantato” dai genitori, e che nell’art. 5 si prevedeva che l’acquirenteavrebbe conseguito solo il «possesso legale», rinviando alconsolidamento dell’usufrutto il «possesso materiale»; richiama poi laNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento diun diritto di abitazione in suo favore, come promesso da MartinoCarbonaro con scrittura privata, ritenendo che tali circostanze sianooggettivamente incompatibili con la volontà di avvalersi della causaestintiva del diritto di usufrutto e denotino, quindi, una rinuncia tacitaalla prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c.;il motivo è inammissibile, oltre che infondato;secondo consolidato principio, perché sussista una rinunzia tacitaalla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore siainsita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi dellacausa estintiva del diritto altrui; il relativo accertamento rientra neipoteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimitàse immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede (Cass. n. 21248del 29/11/2012, Rv. 624470);nella specie, la ricorrente, sotto l’apparente deduzione diviolazione di legge, sollecita in realtà un nuovo scrutinio del contegnotenuto da Cataldo e delle dichiarazioni contenute nell’atto del 2006, incontrapposizione alla lettura offertane dalla Corte d’appello, la qualeha ritenuto che il richiamo all’usufrutto ivi contenuto costituisca meroriferimento alla formale situazione giuridica risultante dai registriimmobiliari, giustificato dall’assenza di un titolo di accertamentodell’estinzione del diritto, e non già manifestazione inequivoca divolontà di rinunciare alla prescrizione già maturata;aggiungasi, comunque, che anche nel merito la censura èinfondata, essendo corretta la valutazione sul punto della Corteterritoriale; come affermato da questa Corte, il soggetto chericonosca l’altrui diritto compie una dichiarazione di scienza e non unprescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte; percontro, il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione ècaratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale conNumero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il propriodiritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento (Cass. n. 5982 del15/03/2007, Rv. 596691);la Corte d’appello si è attenuta a tale distinzione, escludendo cheil mero riconoscimento, in sede negoziale o processuale, della formaleesistenza di un usufrutto integri, di per sé, quella volontà dismissiva,inequivocabile e incompatibile con l’eccezione di prescrizione,richiesta dall’art. 2937 c.c. per configurare una valida rinuncia allacausa estintiva;alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve esserepertanto dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e CataldoCarbonaro; nulla va disposto per l’altro intimato, [OSCURATO:PERSONA],stante come detto l’inammissibilità del controricorso dallo stessotardivamente depositato;ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dellespese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 13676/2023Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 22855/2026Data pubblicazione 07/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubino